Un recente dicta del Tribunale Amministrativo Regionale Campano ha deciso in merito ad un'annosa questione, sempre più spesso al vaglio di amministrazioni comunali, riguardante l'accesso alla "cartella edilizia relativa alle autorizzazioni e concessioni" rilasciate a favore di un cittadino, relativamente all'immobile di proprietà dello stesso, immobile confinante ed adiacente quello di proprietà dell'accedente.
Il ricorso al giudice amministrativo, in particolare, è scaturito a seguito di espresso diniego da parte del dirigente di un comune napoletano, giustificato dal fatto che l'istante aveva prodotto una richiesta informale e generica, rivolta esclusivamente al controllo dell'azione amministrativa, senza neppure dimostrare il suo interesse all'accesso.
Le eccezioni opposte dall'Amministrazione Comunale sono state ritenute infondate dal TAR poichè una siffatta qualificazione della domanda ad opera del Comune nella fattispecie sembra esclusa dallo stesso fatto che l'Amministrazione, qualora effettivamente avesse ritenuto "informale" la domanda della ricorrente, non avrebbe potuto sic et simpliciter respingerla, ed avrebbe dovuto invece invitare l'interessata a presentare la "richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta" di cui agli artt. 5 comma 6 e 6 comma 1 DPR 12 aprile 2006 n. 184. Inoltre, è stato rilevato che il requisito della specificazione dei documenti richiesti e dell'interesse connesso alla loro conoscenza non va interpretato in senso rigido ma, come la giurisprudenza ha chiarito, tale onere non comporta affatto la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi dei documenti (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo cui l'atto è indirizzato, così da mettere l'amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda (Cfr. Cons. Stato sez. VI 27 ottobre 2006 n. 6441).
Alla luce di tale specificazione, quindi, la richiesta delle autorizzazioni e concessioni rilasciate dal Comune in relazione all'immobile del controinteressato risulta sufficientemente circostanziata e facilmente comprensibile.
Il punto "nevralgico" della decisione del giudice amministrativo attiene la qualificazione dell'interesse giuridicamente qualificato che ha indotto la ricorrente a proporre la domanda di accesso in quanto nella stessa è stato specificato che la stessa è proprietaria di immobile confinante e comunque ricadente nella medesima zona.
Secondo il TAR, infatti, il ricorrente, essendone titolare, ha agito in quanto portatore di quell' "interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso", che l'art. 22 L. n. 241/90, anche nel nuovo testo conseguente alle modifiche operate dalla L. n. 15/05 e coerentemente a quanto statuito dall'art. 2 D.P.R. n. 352/92 (che richiede un "interesse personale e concreto"), prevede quale presupposto per la legittimazione all'azione e l'accoglimento della relativa domanda.
Fondamentale è, in tale sede, rilevare che per il giudice amministrativo non è un dato assoluto e fondamentale la contiguità o meno dell'immobile dell'accedente con quello del controinteressato; ciò che conta è che l'istante della domanda di accesso possegga immobili nella medesima zona ed è, pertanto, già per tale motivo, titolare dell'interesse a che nell'ambito della stessa l'edificazione sia conforme alla normativa vigente.
Conseguentemente, non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto di accesso l'eventuale natura privatistica di alcuni degli atti richiesti, stante il contenuto dell'art. 22 comma 1° lettera d) L. n. 241/90, secondo cui "documento amministrativo" soggetto alla disciplina della predetta legge si intende "ogni rappresentazione...del contenuto di atti...detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".
Del resto, l'insussistenza di espresse limitazioni in proposito desumibili dall'art. 22 comma 2° L. n. 241/90 aveva indotto la giurisprudenza a ritenere ammissibile il diritto di accesso agli atti di diritto privato anche prima delle modifiche apportate dalla L. n. 15/05 (C.d.S. sez. VI n. 7301/03; C.d.S. sez. V n. 3249/03; C.d.S. sez. IV n. 961/03).
L'inciso finale della magistratura amministrativa in ordine all'assenza di un qualche pregiudizio del diritto alla riservatezza in quanto, ai sensi dell'art. 24 comma 7° L. n. 241/90, "deve, comunque, essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" consente di ribadire che nel bilanciamento d'interessi, nel caso di specie, prevale il diritto alla difesa rispetto alla diritto alla conservazione e alla segretezza di dati, in considerazione anche del fatto che la documentazione richiesta non concerne i dati "giudiziari" e c.d. "supersensibili" (ovvero, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 196/03, quelli riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale) per i quali l'art. 24 L. n. 241/90 e l'art. 60 D. Lgs. n. 193/03 prevedono una disciplina più restrittiva (Cfr. per tutte Consiglio Stato sez. VI 20 aprile 2006 n. 2223).
Da ultimo va detto che in base alla normativa suindicata ed in particolare a quanto statuito dall'art. 22, comma 1 lettera d), della legge n. 241/1990, se anche gli atti provenienti da soggetti privati sono equiparati agli atti amministrativi ai fini dell'accesso, e quindi sono suscettibili di ostensione se utilizzati - come nel caso di specie - ai fini dell'attività amministrativa, indipendentemente dalla loro caratterizzazione soggettiva (pubblicistica o privatistica), purchè abbiano avuto una incidenza nelle determinazioni amministrative (cfr. TAR Veneto, 2 aprile 2004 n. 934; TAR Puglia Bari, 25 settembre 2003 n. 3556), a maggior ragione tale diritto non solo di prenderne visione ma anche di estrarne copia va riconosciuto nei confronti sia dei provvedimenti dell'intimata Amministrazione comunale, che hanno autorizzato il controinteressato all'intervento nell'area in esame.
*avvocato