I Giudici di Palazzo Spada con la recente sentenza, sez. IV, 16 gennaio 2008 n. 73, sono intervenuti in merito al regime giuridico circa l' efficacia del provvedimento di dimissioni di un pubblico dipendente e la contestuale individuazione del momento in cui il rapporto di pubblico impiego può assumersi definitivamente "cessato".
La vexata quaestio, in particolare, attiene alla natura giuridica dell'atto attraverso cui si determina l'estinzione del rapporto di pubblico impiego e al momento temporale di perfezionamento della fattispecie conclusiva.
Nello specifico, il Consiglio di Stato nella motivazione della sentenza prende atto del fatto che in materia esistono due opposti orientamenti all'interno della stessa sezione: a) un primo orientamento, secondo cui le dimissioni diverrebbero irrevocabili già con l'adozione della delibera che dispone il loro accoglimento, atteso che il carattere autoritativo del provvedimento con il quale l'amministrazione accetta le dimissioni impedirebbe, con l'estinzione del rapporto d'impiego, ogni possibilità della revoca (v. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 3027/2006); secondo altra opinione, la natura recettizia del provvedimento di accettazione, come di tutti gli atti con effetti negativi sul destinatario, non impedirebbe la revoca della domanda di collocamento a riposo, antecedente alla comunicazione del provvedimento dell'amministrazione (v. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 7421/2005).
La sentenza in commento, confermando sul punto quella di primo grado, condivide quest'ultima opzione esegetica, rimarcando l'incontestabilità dell'assunto secondo cui "il rapporto di lavoro cessa solo con la comunicazione all'interessato dell'atto di accettazione delle dimissioni". La ratio alla base di tale "scelta giurisprudenziale" va ricercata, così come specificato nella motivazione, nell'art. 21 bis, della legge 241 del 1990 così come riformata dall'art. 14, della legge 15 del 2005, il quale dispone che "Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso........".
L'importanza di tale dictum giurisprudenziale va ricercata nella circostanza che attraverso il ragionamento della magistratura amministrativa è stato definitivamente condivisa la natura di atto recettizio con effetti costitutivi delle dimissioni di un pubblico dipendente confermando che la conoscenza del provvedimento ad effetti negativi sul destinatario (come quello di accettazione delle dimissioni), è essenziale, e non può avvenire che attraverso la sua effettiva comunicazione di carattere formale.
Più nel dettaglio, le dimissioni rassegnate da un dipendente pubblico, anche se già accettate dall'Amministrazione d'appartenenza, ha statuito il Giudice Amministrativo sono revocabili fino a quando tale accettazione non venga formalmente notificata all'interessato, non essendo a tal fine sufficiente né che l'accettazione sia stata "partecipata" ad esso, né che quest'ultimo l'abbia comunque conosciuta.
E' proprio nell'art. 21 bis della legge 241 del 1990 così come riformata nel 2005 (secondo cui "il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso ..."), che va ricercato il fondamento di tale statuizione poiché conferma che la conoscenza di un provvedimento ad effetti negativi sul destinatario deve avvenire con una comunicazione formale del provvedimento stesso, non potendo viceversa avere rilievo alcuno modalità conoscitive ritenute equivalenti ovvero soddisfatte per facta concludentia.
Nel caso specifico, così come le dimissioni saranno efficaci solo dopo l'ufficiale comunicazione dell'avvenuta accettazione, così il dovere di un pubblico dipendente che ha presentato le dimissioni, di proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio, permane fino allo stesso momento dell'accettazione delle dimissioni stesse da parte dell'Amministrazione, non essendo sufficiente che sia stato conosciuto indirettamente ed informalmente dall'interessato. In tale contesto, né la cessazione dell'attività di servizio da parte del dipendente né la mancata attribuzione ad esso dello stipendio possono valere come cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, sposando tale orientamento, si può convenire sulla logica conseguenza che l'eventuale revoca delle dimissioni intervenuta prima della formale notifica dell'accettazione delle dimissioni all'interessato è valida ed efficace sull'assunto che tale provvedimento determinerà la cessazione del rapporto di lavoro solo da questo momento.
Allo stato, il Consiglio di Stato con il recente provvedimento giurisdizionale determina un "equo confine" in merito all'operatività dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari (come l'accettazione delle dimissioni): in particolare, segna il "perimetro" dell'efficacia delle dimissioni sottolineando, a garanzia del dimissionario, la obbligatorietà dell'imprescindibile effettiva comunicazione dell'atto negativo.
Vale ricordare, per ragioni di completezza espositiva che l'istituto delle dimissioni volontarie dell'impiegato, disciplinato dal testo unico sul pubblico impiego del 1957, necessita di un provvedimento dell'amministrazione avente natura autoritativa e costitutiva, di talché l'estinzione del rapporto consegue solo all'accettazione delle ridette dimissioni. Si comprende bene come l'istituto de quo sia una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona in un momento successivo al manifestarsi di un atto di accettazione da parte del datore di lavoro-pubblica amministrazione.
E' proprio la "qualità degli effetti negativi" delle dimissioni che determina la natura recettizia del provvedimento, per la cui efficacia si richiede la collaborazione del destinatario attraverso la sua formale e partecipata conoscenza, di tal chè, in assenza, si consentirà al dipendente di revocare le proprie precedenti scelte.
La recettizietà di tali provvedimenti consente di tutelare e garantire maggiormente i destinatari di tali atti e denota chiaramente l'intentio legislatoris di "potenziare" l'istituto della partecipazione, anima di tutta la legge sul procedimento, quale indiscutibile strumento per realizzare un "dialogo cooperativo" tra cittadino e P.A.
In definitiva, l'art. 21bis ha il pregio di aver consentito una ricostruzione certa dell'efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica altrui sulla falsariga dell' art. 1334 c.c, delineandosi, quindi, come uno degli innesti di maggior rilievo della legge di riforma del 2005 che pare aver gettato nel suo complesso le fondamenta per l'elaborazione di un vero e proprio codice civile "speciale" volto a disciplinare, in termini di sempre maggior certezza, i rapporti tra soggetti pubblici e privati, rinviando, per tutto quanto non specificamente richiesto dalla natura dei soggetti o dell'interesse pubblico perseguito, proprio al codice civile.
*avvocato