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Note a margine del principio generale di “par condicio” nel diritto amministrativo di Francesco Manfreda*

Con una recente sentenza il  TAR Lazio-Roma sez. I Ter ha evidenziato come l'art. 6 della L. n. 241 del 1990 (secondo cui il responsabile del procedimento "accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete ...") ha fissato il principio basilare dell'azione amministrativa secondo il quale, fuori dai casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso, spetta all'Amministrazione favorire, piuttosto che penalizzare, il rapporto con essa di tutti i soggetti che le si rivolgono per il soddisfacimento di un loro interesse giuridicamente rilevante.

E' stato affermato nella massima che è illegittimo il provvedimento di non ammissione di un candidato alle prove di efficienza fisica relative ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di allievi agenti di P.S., disposto perchè il candidato stesso ha presentato un certificato medico prescritto dal bando privo della data di rilascio, ritenendo che la mancanza di tale data dovesse implicare od equivalere a mancata presentazione dell'intero certificato medico; in tal caso, infatti, l'Amministrazione avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241 del 1990, mettere il concorrente nelle condizioni di far integrare il documento, piuttosto che provvedere meramente alla sua esclusione dalla procedura selettiva.

Costituisce, dunque, principio basilare dell'azione amministrativa quello secondo il quale, fuori dai casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso, spetta all'amministrazione favorire, piuttosto che penalizzare, il rapporto con essa di tutti i soggetti che le si rivolgono per il soddisfacimento di un loro interesse giuridicamente rilevante.

In tutti quei casi in cui non sia diversamente disposto, infatti, l'amministrazione, rilevata la manchevolezza nel documento presentato dal cittadino, per il suddetto "potere-dovere di integrazione di documenti erronei o incompleti" deve mettere il ricorrente nelle condizioni di far integrare il documento piuttosto che provvedere meramente alla sua esclusione dalla procedura selettiva.

Tale principio rappresenta un assunto ormai consolidato nell'attuale panorama giuridico, stretta derivazione dei principi di buon andamento e leale collaborazione immanenti in un ordinamento con un "baricentro" sempre meno amministrazione-centrico e più attento alle esigenze e alla tutela dei propri amministrati in un'ottica omotopica tra cittadino e P.A.

In tale prospettiva, qualora l'Amministrazione rilevi irregolarità formali attinenti all'incompletezza di un elemento, relativo ad una condizione o ad uno stato già certificato, viceversa, avrebbe potuto essere supplita senza che si ritenesse alterata la par condicio tra i concorrenti.

L'incompletezza di un attestato o di un certificato dovuto alla sua data (come nella fattispecie esaminata dal TAR Lazio) va considerata, secondo i giudici amministrativi, un' irregolarità tale da non incidere sulla validità della certificazione stessa per la quale è prospettabile una successiva regolarizzazione, senza che ciò si traducesse in elemento distorsivo a danno della par condicio tra i concorrenti.

Decisioni di tal fatta dimostrano come in un sistema fondato sul rigore formalistico, è necessario che l'Amministrazione si rapporti ai principi di ragionevolezza nonché a quelli di libera e ampia partecipazione alle pubbliche gare e ai concorsi, nonché all'esigenza di non aggravare inutilmente il procedimento concorsuale in assenza di specifiche esigenze manifestate dall'amministrazione.

Da ultimo va ricordato che laddove non sia riscontrabile un'esigenza dell'amministrazione che giustifichi l'imposizione di una formalità a pena di non ammissione, la stessa è illegittima e, in tal caso, nel rispetto del principio della strumentalità delle forme e della più ampia partecipazione, il mancato rispetto di una formalità si risolve in una mera irregolarità.

* avvocato