Con il decreto legge n. 168/2004
viene confermata la linea introdotta dalla Legge Finanziaria 2004
relativamente alla facoltatività del ricorso alle Convenzioni stipulate
dalla Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le
Amministrazioni Pubbliche conservano, dunque, la facoltà di scelta tra
il ricorso alle predette convenzioni e il procedere all’acquisto in
modo autonomo. In questo secondo caso utilizzano i parametri di
prezzo-qualità delle convenzioni come limiti massimi per l'acquisto di
beni e servizi comparabili.
Il decreto interviene sul sistema di
acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni,
modificando l’art. 26 della legge n. 488/1999 su cui tale sistema si
fonda.
L’intervento si inserisce nel più ampio ambito di governo
della finanza pubblica, volta a contenere la spesa per consumi
intermedi delle Amministrazioni Pubbliche.
Con il decreto viene
soppresso il riferimento alla “rilevanza nazionale” dei servizi oggetto
di convenzione (che era stato introdotto dalla Legge Finanziaria 2004).
Al fine di assicurare l’effettività dei nuovi meccanismi previsti
dal decreto sono state introdotte disposizioni che rafforzano la
verifica da parte degli uffici preposti al controllo interno delle
Amministrazioni, introducendo quindi una maggiore responsabilizzazione
delle Amministrazioni medesime e dei dipendenti preposti alla funzione
acquisti, i quali sono chiamati anche in prima persona alla verifica
del rispetto dei parametri di qualità e di prezzo.
Restano ferme
le norme della Legge Finanziaria 2004 relative al supporto di Consip
sul territorio per le attività relative agli acquisti pubblici,
assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali
nel rispetto dei principi di concorrenza.