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DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2004, N. 168 - 'INTERVENTI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA' (GAZZETTA UFFICIALE N. 161 DEL 12 LUGLIO 2004 - SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 122)

Con il decreto legge n. 168/2004 viene confermata la linea introdotta dalla Legge Finanziaria 2004 relativamente alla facoltatività del ricorso alle Convenzioni stipulate dalla Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le Amministrazioni Pubbliche conservano, dunque, la facoltà di scelta tra il ricorso alle predette convenzioni e il procedere all’acquisto in modo autonomo. In questo secondo caso utilizzano i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
Il decreto interviene sul sistema di acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, modificando l’art. 26 della legge n. 488/1999 su cui tale sistema si fonda.
L’intervento si inserisce nel più ampio ambito di governo della finanza pubblica, volta a contenere la spesa per consumi intermedi delle Amministrazioni Pubbliche.
Con il decreto viene soppresso il riferimento alla “rilevanza nazionale” dei servizi oggetto di convenzione (che era stato introdotto dalla Legge Finanziaria 2004).
Al fine di assicurare l’effettività dei nuovi meccanismi previsti dal decreto sono state introdotte disposizioni che rafforzano la verifica da parte degli uffici preposti al controllo interno delle Amministrazioni, introducendo quindi una maggiore responsabilizzazione delle Amministrazioni medesime e dei dipendenti preposti alla funzione acquisti, i quali sono chiamati anche in prima persona alla verifica del rispetto dei parametri di qualità e di prezzo.
Restano ferme le norme della Legge Finanziaria 2004 relative al supporto di Consip sul territorio per le attività relative agli acquisti pubblici, assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.