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DOMANDA: A seguito della sentenza di annullamento del TAR, il Comune è costretto a rilasciare il permesso di costruire?

Risposta: Quanto al quesito posto dal Comune, circa il comportamento da osservare dopo la sentenza di annullamento del T.A.R., è da rilevare che, per giurisprudenza costante, l'annullamento di un diniego di un permesso di costruire non comporta ex se il rilascio automatico del titolo, rimanendo inalterato il potere dell'Amministrazione di valutare la conformità alle regole vigenti della richiesta originariamente presentata; in altre parole, il Comune, motivando diversamente rispetto a quanto fatto la prima volta, può pronunciarsi liberamente sulla richiesta del privato, con l'ovvio limite di non eludere o violare il giudicato amministrativo, espressamente sanzionato con la nullità dall'art. 21 septies della l. n. 241/1990.

Per vero, dalla sentenza, sembra emergere che la causa dell'annullamento sia stata la contraddittorietà dell'azione amministrativa che "...in sede di emissione dell'autorizzazione paesaggistica, ha in un primo tempo definito l'intervento de quo, volto al recupero del patrimonio edilizio preesistente, di ristrutturazione, non comportando lo stesso un aumento degli indici plano volumetrici originari né variazioni della sagoma d'ingombro e della superficie coperta; in seguito tuttavia, nel denegare il rilascio del richiesto permesso di costruire, ha qualificato le opere da eseguire come di nuova costruzione, comportando le stesse un ampliamento fuori sagoma del manufatto originario".

Si ritiene, in sintesi, che la P.A. debba accertare con chiarezza la natura dell'intervento edilizio atteso il rilevato ed evidente contrasto tra atti del medesimo procedimento.