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DOMANDA: SU CHI RICADE L’ONERE DELLA BONIFICA DA RIFIUTI ABBANDONATI IN ZONE PRIVATE SPROVVISTE DI RECINZIONE?

DOMANDA: SU CHI RICADE L’ONERE DELLA BONIFICA DA RIFIUTI ABBANDONATI IN ZONE PRIVATE SPROVVISTE DI RECINZIONE? RISPOSTA: Il comma 3 dell’art. 14 del Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/97), sancisce che il soggetto autore dell'inquinamento è obbligato a procedere alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, nonché al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. La previsione legislativa ha previsto la responsabilità del proprietario solo nell’ipotesi in cui viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa: cioè quando sussiste una corresponsabilità con l’autore nell’abbandono illecito dei rifiuti (Consiglio Stato 8 marzo 2001, n. 1347; TAR Toscana 2 agosto 2000, n. 1775). E’ evidente, quindi, che il regime della responsabilità per colpa è diretto a sanzionare il proprietario che per negligenza o per inosservanza delle regole di prudenza e di perizia abbia commesso l’illecito (abbandono dei rifiuti). Diverso è il caso in cui il proprietario non ha partecipato, con dolo o colpa, all’abbandono dei rifiuti, ma, per esempio, non ha provveduto a recintare il suolo, oppure non ha potuto vigilare sullo stesso perché fuori sede per un lungo periodo. In queste ipotesi, non sussistendo alcuna colpa del proprietario, né corresponsabilità nella commissione dell’illecito (abbandono rifiuto su suolo altrui), spetta al Comune farsi carico della bonifica del sito ed eventualmente sollecitare il proprietario alla recinzione del suolo.