Home | Chi Siamo | Forum | Newsletter | Gradimento Sito | Contatti

DOMANDA: IL MATERIALE DI RISULTA, TRASPORTATO REGOLARMENTE CON APPOSITO FORMULARIO, PUÒ ESSERE UTILIZZATO, SENZA AUTORIZZAZIONE PER IL RIEMPIMENTO, AL FINE DI EDIFICARE UN IMMOBILE?

DOMANDA: IL MATERIALE DI RISULTA, TRASPORTATO REGOLARMENTE CON APPOSITO FORMULARIO, PUÒ ESSERE UTILIZZATO, SENZA AUTORIZZAZIONE PER IL RIEMPIMENTO, AL FINE DI EDIFICARE UN IMMOBILE?

RISPOSTA: L’art. 6 del D. Lgs. 22/1997 definisce il rifiuto “come qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. Il punto Q 16 della Tabella A, allegata al predetto decreto, comprende le categorie residuali, in cui può, sicuramente, rientrare anche il materiale di risulta. Ciò è avvalorato anche dalla giurisprudenza (Cassazione Penale 24/08/2000, n. 2419), la quale ritiene che “nella nozione di rifiuto è da comprendere anche il materiale di risulta proveniente da uno scavo di un traforo o da demolizione, in quanto riconducibile alla categoria residuale di cui al punto Q 16 dell’allegato A del predetto decreto”. Ciò premesso, considerando il materiale di risulta come rifiuto, è di palmare evidenza che il regime dei materiali sopra richiamati è quello proprio dei rifiuti come definiti nell’art. 6 del D. Lgs. 22/1997 e nell’allegata Tab A del medesimo decreto. Ed, in particolare, ai fini della fattispecie in esame, essi sono soggetti: a) all’indicazione in apposito formulario per il trasporto; b) all’autorizzazione, da parte della competente autorità, per le operazioni di smaltimento.
L’indicazione dei rifiuti in apposito formulario è condizione necessaria, come previsto dall’art. 15 del D. Lgs. 22/1997, per il trasporto degli stessi; infatti, in assenza di formulario, si applica la sanzione prevista dall’art. 52 dello stesso decreto.
Il regime autorizzatorio, previsto, per le operazioni di smaltimento, a carico dell’autorità competente, nel caso di specie, a carico dell’Ente Provincia, è strumento di garanzia per accertare la validità e soprattutto la legittimità delle suddette operazioni. L’interramento di materiali di risulta rientra nella nozione più ampia di smaltimento e richiede pertanto la prescritta autorizzazione da parte della Provincia, ex art. 20 del D.Lgs. 22/1997.
L’interpretazione estensiva del concetto di smaltimento è avallata da costante giurisprudenza (Cass., sez. Civ., 12/05/1999; Cass. Civ. 13/06/2000; Cass. Civ. 8/7/1997), che conferma che nel concetto di smaltimento devono essere, infatti, comprese tutte le fasi della vita dello stesso, che possono dividersi in: a) operazioni preliminari (conferimento, spazzamento, cernita, raccolta e trasporto); b) operazioni di trattamento (trasformazione, recupero, riciclo, innocuizzazione); c) operazione di deposito temporaneo o permanente nel suolo e nel sottosuolo.
Pertanto, dalle considerazioni sopra richiamate, i materiali di risulta, derivanti da demolizioni, possono essere interrati, al fine di consentire il riempimento per la costruzione di un immobile, e tale operazione, rientrante nella nozione di smaltimento, necessita dell’autorizzazione da parte della competente autorità: Ente Provincia, ex art. 20 del Decreto Ronchi.