Va riconosciuto alla p.a. il potere di "ritirare" l'aggiudicazione di
un appalto pubblico anche dopo la stipulazione del contratto, in
presenza ovviamente di adeguate esigenze di interesse pubblico e, in
virtù della stretta consequenzialità tra l'aggiudicazione della gara
pubblica e la stipula del relativo contratto, l'annullamento a seguito
di autotutela degli atti della procedura amministrativa comporta la
caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto
successivamente stipulato, stante la preordinazione funzionale (id est
legame esterno) tra essi atti. (TAR Bari 29 marzo 2007 n. 944)
La
pronuncia dei giudici del Tar Bari prende in esame il caso relativo
all’esercizio del potere di autotutela da parte di una pubblica
amministrazione che, nello specifico, resasi conto della: a) mancata
validazione del progetto esecutivo; b) errata formulazione del bando di
gara e relativo disciplinare; c) errata individuazione della natura
delle opere in appalto; d) discrepanza tra le regole di qualificazione
e di aggiudicazione fissate nel bando di gara e nel relativo
disciplinare e quelle utilizzate in sede di gara; e) aggiudicazione dei
lavori sulla base documentazione incerta e priva di legale validità,
procedeva all'annullamento degli atti di gara riguardante un appalto di
lavori di consolidamento idrogeologico e del relativo contratto
stipulato per l’esecuzione dei lavori.
Avverso il suddetto
provvedimento di autotutela l'impresa aggiudicataria proponeva ricorso
al TAR che, sulla base delle considerazioni che innanzi si andranno a
specificare, rigettava il gravame.
In primis il Collegio rileva
che l’avvenuta stipula del contratto che è questione che si pone sulla
linea di confine tra il diritto pubblico e quello privato va risolta
alla luce della giurisprudenza amministrativa da ritenersi consolidata
(ex plurimis CdS sez. VI, 14.1.2000 n. 244; 24.10.2000; n. 5708) che
riconosce all'Amministrazione il potere di "ritirare" l'aggiudicazione
di un appalto pubblico anche dopo la stipulazione del contratto, in
presenza ovviamente di adeguate esigenze di interesse pubblico.
In
detta evenienza ed in virtù della stretta consequenzialità tra
l'aggiudicazione della gara pubblica e la stipula del relativo
contratto, l'annullamento giurisdizionale ovvero, come nella specie,
l'annullamento a seguito di autotutela degli atti della procedura
amministrativa comporta la caducazione automatica degli effetti
negoziali del contratto successivamente stipulato, stante la
preordinazione funzionale (id est legame esterno) tra essi atti.
Inoltre,
il Collegio fa osservare, richiamando un principio giuridico da
ritenersi consolidato, che l'esercitata autotutela non è per niente
arbitraria ma si regge su di una serie di motivazioni per cui è
sufficiente la validità di una di esse a supportare l'intero
provvedimento.
Di conseguenza l'atto di ritiro non è impedito
dalla presenza dello stipulato contratto che, a sua volta, viene ad
essere automaticamente caducato dall'annullamento della aggiudicazione.
Il Collegio, infine, si pronuncia anche sulla richiesta di
risarcimento danni avanzata dall’impresa ricorrente statuendo che nella
specie non può trovare applicazione l'art. 21 quinquies della legge n.
241 del 1990, così come aggiunto dall'art. 14 della legge 11 febbraio
2005 n. 15, per cui se la revoca del provvedimento amministrativo viene
a comportare pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
Tale
norma, infatti, non può essere invocata nel caso in esame dove la
stazione appaltante ha annullato in via di autotutela per vizi di
legittimità atti di gara visto che si riferisce all'indennizzo per
revoca legittima di provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole.
* Avvocato