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ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DI GARA ED EFFETTI SUL CONTRATTO. A cura di Stefania ROCCA*

Va riconosciuto alla p.a. il potere di "ritirare" l'aggiudicazione di un appalto pubblico anche dopo la stipulazione del contratto, in presenza ovviamente di adeguate esigenze di interesse pubblico e, in virtù della stretta consequenzialità tra l'aggiudicazione della gara pubblica e la stipula del relativo contratto, l'annullamento a seguito di autotutela degli atti della procedura amministrativa comporta la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato, stante la preordinazione funzionale (id est legame esterno) tra essi atti. (TAR Bari 29 marzo 2007 n. 944)

La pronuncia dei giudici del Tar Bari prende in esame il caso relativo all’esercizio del potere di autotutela da parte di una pubblica amministrazione che, nello specifico, resasi conto della: a) mancata validazione del progetto esecutivo; b) errata formulazione del bando di gara e relativo disciplinare; c) errata individuazione della natura delle opere in appalto; d) discrepanza tra le regole di qualificazione e di aggiudicazione fissate nel bando di gara e nel relativo disciplinare e quelle utilizzate in sede di gara; e) aggiudicazione dei lavori sulla base documentazione incerta e priva di legale validità, procedeva all'annullamento degli atti di gara riguardante un appalto di lavori di consolidamento idrogeologico e del relativo contratto stipulato per l’esecuzione dei lavori.
Avverso il suddetto provvedimento di autotutela l'impresa aggiudicataria proponeva ricorso al TAR che, sulla base delle considerazioni che innanzi si andranno a specificare, rigettava il gravame.
In primis il Collegio rileva che l’avvenuta stipula del contratto che è questione che si pone sulla linea di confine tra il diritto pubblico e quello privato va risolta alla luce della giurisprudenza amministrativa da ritenersi consolidata (ex plurimis CdS sez. VI, 14.1.2000 n. 244; 24.10.2000; n. 5708) che riconosce all'Amministrazione il potere di "ritirare" l'aggiudicazione di un appalto pubblico anche dopo la stipulazione del contratto, in presenza ovviamente di adeguate esigenze di interesse pubblico.
In detta evenienza ed in virtù della stretta consequenzialità tra l'aggiudicazione della gara pubblica e la stipula del relativo contratto, l'annullamento giurisdizionale ovvero, come nella specie, l'annullamento a seguito di autotutela degli atti della procedura amministrativa comporta la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato, stante la preordinazione funzionale (id est legame esterno) tra essi atti.
Inoltre, il Collegio fa osservare, richiamando un principio giuridico da ritenersi consolidato, che l'esercitata autotutela non è per niente arbitraria ma si regge su di una serie di motivazioni per cui è sufficiente la validità di una di esse a supportare l'intero provvedimento.
Di conseguenza l'atto di ritiro non è impedito dalla presenza dello stipulato contratto che, a sua volta, viene ad essere automaticamente caducato dall'annullamento della aggiudicazione.
Il Collegio, infine, si pronuncia anche sulla richiesta di risarcimento danni avanzata dall’impresa ricorrente statuendo che nella specie non può trovare applicazione l'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, così come aggiunto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, per cui se la revoca del provvedimento amministrativo viene a comportare pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
Tale norma, infatti, non può essere invocata nel caso in esame dove la stazione appaltante ha annullato in via di autotutela per vizi di legittimità atti di gara visto che si riferisce all'indennizzo per revoca legittima di provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole.

* Avvocato