“Il provvedimento di aggiudicazione non può essere assimilato all'atto
civilistico rappresentato dal contratto e difatti il d. lgs. 163/2006
espressamente esclude tale equivalenza ribadendo implicitamente che il
contratto costituisce il crinale che separa la giurisdizione ordinaria
da quella amministrativa, sicché la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di appalti pubblici di lavori comprende tutti
gli atti connessi con la fase immediatamente anteriore a quella della
stipula del contratto, ivi comprese tutte le controversie nascenti
dalla mancata esecuzione degli obblighi titolati nell'aggiudicazione
definitiva dell'appalto, quali quelli collegati, ad esempio, alla
prestazione della garanzia fideiussoria, alla ricezione della consegna
dei lavori in via d'urgenza, alla stipulazione e approvazione del
contratto nei termini di legge”. (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 22
marzo 2007, n. 00279)
L’
azione della P.A. può esplicarsi sia nelle forme previste da diritto
pubblico che in quelle comuni previste dal diritto privato.
Gli
enti pubblici, infatti, godono della capacità giuridica di diritto
privato per cui, nei limiti previsti dalla legge, possono utilizzare al
pari dei soggetti privati lo strumento del contratto.
Si precisa
però che la P.A. può agire utilizzando gli strumenti privatistici
soltanto nei casi in cui vi sia attinenza con le finalità pubbliche (
per es. un P.A. che cura interessi ambientali non può acquistare un
macchinario che non ha alcuna utilità per compiti svolti dall’ente).
L’attività
contrattuale è disciplinata in primo luogo dal diritto privato ma è
altresì sottoposta a regole di diritto amministrativo.
Infatti,
possiamo distinguere due fasi in cui si svolge il rapporto
contrattuale:la prima anteriore e la seconda successiva alla
stipulazione.
Nella prima che abbraccia la deliberazione di
addivenire al contratto, la scelta del sistema per la individuazione
del contraente, la formazione del prezzo, l’esperimento della relativa
gara, la predisposizione delle clausole contrattuali, l’approvazione
del contratto, domina il diritto pubblico.
Nella seconda, invece, relativa all’esecuzione del contratto, domina il diritto privato.
Quanto
alla natura giuridica, va sottolineato che, indipendentemente dal fatto
che nel rapporto fra privato contraente e P.A. intervengono norme di
diritto pubblico, i contratti in cui è parte la P.A. possono
qualificarsi di diritto privato.
L’interesse pubblico si rivela
però fondamentale sul piano del procedimento che segna la formazione
della volontà dell’amministrazione: l’espressione evidenza pubblica
descrive, infatti, il procedimento amministrativo che accompagna la
conclusione dei contratti della pubblica amministrazione ed è
caratterizzata dalla presenza di atti amministrativi mediante i quali
l’amministrazione rende note le ragioni di pubblico interesse che
giustificano in particolare l’intenzione di contrarre, la scelta della
controparte e la formazione del consenso(1).
La distinzione in
precedenza delineata tra le due fasi in cui si svolge il rapporto
contrattuale riverbera i suoi effetti anche sul piano processuale .
Degna
di nota in tal senso è la pronuncia del Tar Campania- Salerno del
22/03/2007 n. 279 che chiarisce come il contratto costituisca il
crinale che separa la giurisdizione ordinaria da quella amministrativa.
Difatti, secondo i giudici campani, la giurisdizione esclusiva del
G.A. in materia di appalti pubblici di lavori comprende tutti gli atti
connessi con la fase immediatamente anteriore a quella della stipula
del contratto, ivi comprese tutte le controversie nascenti dalla
mancata esecuzione degli obblighi titolati nell'aggiudicazione
definitiva dell'appalto, quali quelli collegati, ad esempio, alla
prestazione della garanzia fidejussoria, alla ricezione della consegna
dei lavori in via d'urgenza, alla stipulazione e approvazione del
contratto nei termini di legge (T.A.R. Lazio, sez. III, 27 ottobre
2005, n. 9941). Invece, le controversie che insorgano dopo la
stipulazione del contratto vertono propriamente su questioni di diritto
soggettivo (TAR Latina, 12.3.2005, n. 307; TAR Basilicata, 19.2.2005,
n. 98; Cass. Civ. SS.UU. 18.10.2005, n. 20116).
In particolare si
sostiene che siano conoscibili dal G.O. le controversie sugli atti con
i quali l'Amministrazione, dopo la stipula del contratto, provvede
unilateralmente alla rescissione o risoluzione del contratto, attesa
l'incidenza di una siffatta misura negoziale, che viene assunta "iure
privatorum", su posizioni di diritto soggettivo, che non degradano ad
interesse legittimo per il fatto che l'atto di rescissione o
risoluzione riveste la forma dell'atto amministrativo (Cass. Civ.
SS.UU., 27.4.2005, n. 8701; n. 20116/2005 citata; 31.3.2005, n. 6743;
C.S., sez. VI, Ord. Caut. 29.4.2005, n. 2092; TAR Campania, NA, sez.I,
18.7.2005, n. 9918). T.A.R. Abruzzo, L'Aquila - 24 maggio 2006, n. 372.
Non così invece per quanto attiene alla fase che conduce al
provvedimento di aggiudicazione, atteso che tale atto, ancorché sia
collocato all'interno del procedimento (civilistico) preordinato alla
conclusione del contratto, ha natura amministrativa per quanto concerne
l'individuazione del contraente, contenendo, in primo luogo, un atto
(amministrativo) di accertamento (costitutivo) e solo in secondo luogo,
quasi sempre, anche la manifestazione di volontà (negoziale) della P.A.
in ordine al contratto da stipulare.
La aggiudicazione assume così
una valenza procedimentale ed amministrativa ed integra una vera e
propria determinazione autoritativa dell'esito della procedura
selettiva, mediante una statuizione propria degli atti pubblici diretti
a creare certezze legali privilegiate ed a incidere sulla posizione
soggettiva degli aspiranti all'aggiudicazione, qualificabile come di
interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del G.A. (Consiglio
Stato, sez. VI, 15 novembre 2005, n. 6368).
Nel caso sottoposto
all’attenzione dei giudici campani, conclusivamente, la controversia
attiene esclusivamente alla fase anteriore alla conclusione del
contratto, con sussistenza della giurisdizione del G.A. in materia ,
anche se ha avuto luogo la consegna dei lavori, atteso che questa non
esclude, ma anzi presuppone la successiva stipula del contratto con la
definitiva consacrazione delle rispettive posizioni obbligatorie.
(1) E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, 2007, 569 e ss.
* avvocato