Il TAR Piemonte con la sentenza n. 2218 del 22 maggio 2007, in merito
ad una procedura per l`affidamento di un appalto di servizi sanitari,
ha statuito che in una gara d`appalto l`istituto dell`avvalimento e`
utilizzabile anche se non viene richiamato nel bando di gara e
l`impresa che presta i requisiti non deve possedere
I requisiti minimi per l’ammissione alla gara.
Il
problema nasceva in relazione all`esclusione di una societa` che per
provare i requisiti minimi di fatturato e dei servizi svolti
nell`ultimo triennio, aveva dichiarato di volersi avvalere del
requisito relativo al fatturato ed ai servizi prestati nell`ultimo
triennio, appartenenti ad altro soggetto, allegando una dichiarazione
con cui il legale rappresentante si impegnava a mettere a disposizione
della societa` i requisiti necessari per la partecipazione alla gara.
L`esclusione
era motivata dal fatto che i requisiti dichiarati afferivano ad un
soggetto diverso dal partecipante; inoltre tale soggetto terzo non
aveva dimostrato
di possedere i requisiti minimi soggettivi richiesti dal bando.
I giudici accogliendo il ricorso del concorrente hanno avuto modo di richiamare alcuni principi in materia di avvilimento.
L’'avvalimento
è un istituto giuridico di derivazione comunitaria recentemente
introdotto nel nostro ordinamento. Attiene al settore degli appalti
pubblici (lavori, forniture e servizi) ed è disciplinato dagli artt. 49
e 50 D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti pubblici”.
Sotto il
profilo sostanziale, si possono classificare due tipologie di
avvalimento:operativo, riguardante le procedura di gara e di requisiti,
riguardante la qualificazione SOA.
Tramite tale istituto, un
operatore economico che partecipa ad una procedura di gara per
l'affidamento di un appalto pubblico per il quale è richiesto il
possesso di determinati requisiti (economico-finanziari o
tecnico-organizzativi), può dichiarare di avvalersi dei requisiti di
un'altro operatore economico.
Tale tipo di avvalimento vale solo
per la gara in oggetto e, in caso di aggiudicazione, ha valore per
tutto il corso dell'appalto.
L'Impresa che "offre" i propri
requisiti, detta ausiliaria, resta estranea sia alla gara che al
successivo contratto, ma deve formalmente impegnarsi sia nei confronti
dell'impresa validata che nei confronti della pubblica amministrazione
appaltante a mettere a disposizione della prima, per tutta la durata
dell'appalto, tutte le risorse di cui questa risulta carente.
Ovviamente
restano fermi i requisiti di ordine generale ex art. 38 Codice dei
contratti pubblici , che devono essere posseduti da entrambe.
Orbene
alla luce di quanto sopra i giudici del TAR Piemonte hanno evidenziato
che la giurisprudenza comunitaria, già prima delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE, aveva «enunciato quello che sinteticamente viene
designato come principio dell`avvalimento, dichiarando che la direttiva
del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50 CEE sui servizi, e in particolare
gli articoli 31 e 32, va interpretata nel senso che consente ad un
concorrente, per comprovare il possesso dei requisiti economici,
finanziari e tecnici di partecipazione ad una gara d`appalto ai fini
dell`aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, di far
riferimento alle capacita` di altri soggetti, qualunque sia la natura
giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado di
provare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti necessari
all`esecuzione dell`appalto».
E solo il soggetto che partecipa alla gara avvalendosi dei requisiti di un terzo che
è l’unico concorrente e probabilmente l’unico contraente.
I
giudici, infine, dopo avere citato la sentenza del Consiglio di Stato
n. 5194 del 28 settembre 2005 per affermare la portata generale
dell`istituto dell`avvalimento,
statuiscono che " l`assenza nel
bando di gara di una disposizione che ammette l`utilizzazione di
requisiti finanziari di terzi e` irrilevante, poiche` il fondamento
comunitario del principio in parola e la sua estensione generale impone
l’integrazione ex lege del bando stesso”.
Per cui, se nel bando
non vengono richiamate le norme del Codice dei contratti
sull`avvalimento (articoli 49, 50), cio` non impedisce ai concorrenti
di utilizzarlo e di partecipare alla procedura di gara facendosi
prestare i requisiti di altri soggetti
che li mettono a loro disposizione.
* avvocato, dottore di ricerca Università del Salento