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BREVI CONSIDERAZIONI SULLA POSSIBILITÀ DI DEROGA ALLA DISCIPLINA GENERALE DELL’EVIDENZA PUBBLICA PER LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B (ART. 5 L. N. 381/1991). A cura di Agostino MEALE*

Spesso sorgono dubbi e perplessità negli Enti locali sulla possibilità di affidare, mediante convenzione ex art. 5 della l. n. 381/1991, ad una di tipo B l’esecuzione del servizio di raccolta differenziata nell’ambito del territorio comunale, in deroga ai principi dell’evidenza pubblica.
Prima di formulare alcune riflessioni appare pertanto opportuno richiamare, sia pur brevemente, la normativa richiamata e quella vigente in materia di affidamento di servizi.
Per l’art. 1, lett. b della l. n. 381/1991, le cooperative sociali di tipo B sono quelle che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; e, ai sensi del successivo art. 5 della medesima norma, “Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
La disposizione richiamata, poi, prevede come ulteriore requisito per la stipula delle convenzioni l’iscrizione della cooperativa sociale al relativo albo regionale.
Anche la normativa regionale pugliese (art. 6 della L.R. n. 21/1993, nel testo vigente), riprendendo quella statale, prevede che “Gli Enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui al II comma del precedente art. 2 (che sono quelle che mirano all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate ai sensi della lett. b del I co. dell’art. 1 della l. n. 381/91) per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio - sanitari ed educativi, purchè finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
- In sostanza, se l’importo (stimato al netto dell’IVA) del servizio di raccolta differenziata è inferiore a quello previsto dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, l’Amministrazione potrebbe fare ricorso alla convenzione di che all’art. 5 della l. n. 381/91, purché la cooperativa sociale risulti iscritta nell’albo regionale (previsto dall’art. 4 della l.r. n. 21/93) e sia in possesso delle iscrizioni ed autorizzazioni previste dal d. lgs. n. 22/1997.
Nello stesso senso la giurisprudenza amministrativa, secondo cui “ai fini della validità di tali convenzioni assume rilevo decisivo la verifica che qualora si sia proceduto al di fuori di procedure di evidenza pubblica (espressamente previsti per gli appalti di servizi sovra soglia comunitaria) si tratti di affidamenti di servizi il cui valore economico complessivo non superi la soglia di rilevanza comunitaria” (TAR Puglia, Bari, sez. I, n. 2265/2002).
Sotto altro aspetto, si segnala che la legge regionale richiamata, all’art. 6, co. 2, prevede espressamente che “se sono presenti nel territorio di competenza del committente ente pubblico più cooperative sociali iscritte all'Albo di cui al 1° comma dell’art. 4, che provvedono alla fornitura dei beni e servizi richiesti, per l’individuazione del contraente, viene fatto ricorso alla gara d’appalto”.
Tale disposizione, peraltro, è in linea con quanto previsto dagli artt. 7 e 22 del d. lgs. n. 157/1995, per cui anche in caso di trattativa privata si richiede l’invito di almeno tre concorrenti.
In sintesi, riscontrata la possibilità per gli Enti locali di affidare, ai sensi di legge, il servizio in deroga alla disciplina contrattuale, laddove le cooperative sociali in grado di svolgere il servizio siano più di una, la P.A., al fine della individuazione del soggetto idoneo con cui stipulare la convenzione, deve comunque (e prudenzialmente) fare ricorso alla gara d’appalto (anche informale, se al di sotto della soglia comunitaria).

*docente Università degli Studi di Lecce