Spesso sorgono dubbi e perplessità negli Enti locali sulla possibilità
di affidare, mediante convenzione ex art. 5 della l. n. 381/1991, ad
una
di tipo B l’esecuzione del servizio di raccolta differenziata
nell’ambito del territorio comunale, in deroga ai principi
dell’evidenza pubblica.
Prima di formulare alcune riflessioni
appare pertanto opportuno richiamare, sia pur brevemente, la normativa
richiamata e quella vigente in materia di affidamento di servizi.
Per
l’art. 1, lett. b della l. n. 381/1991, le cooperative sociali di tipo
B sono quelle che svolgono attività agricole, industriali, commerciali
o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate; e, ai sensi del successivo art. 5 della medesima norma,
“Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali
a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia
di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare
convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi
aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la
fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed
educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli
importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti
pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo
4, comma 1.
La disposizione richiamata, poi, prevede come
ulteriore requisito per la stipula delle convenzioni l’iscrizione della
cooperativa sociale al relativo albo regionale.
Anche la normativa
regionale pugliese (art. 6 della L.R. n. 21/1993, nel testo vigente),
riprendendo quella statale, prevede che “Gli Enti pubblici possono,
anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica
Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono
le attività di cui al II comma del precedente art. 2 (che sono quelle
che mirano all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate ai
sensi della lett. b del I co. dell’art. 1 della l. n. 381/91) per la
fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio - sanitari ed
educativi, purchè finalizzate a creare opportunità di lavoro per le
persone svantaggiate.
- In sostanza, se l’importo (stimato al
netto dell’IVA) del servizio di raccolta differenziata è inferiore a
quello previsto dalle direttive comunitarie in materia di appalti
pubblici, l’Amministrazione potrebbe fare ricorso alla convenzione di
che all’art. 5 della l. n. 381/91, purché la cooperativa sociale
risulti iscritta nell’albo regionale (previsto dall’art. 4 della l.r.
n. 21/93) e sia in possesso delle iscrizioni ed autorizzazioni previste
dal d. lgs. n. 22/1997.
Nello stesso senso la giurisprudenza
amministrativa, secondo cui “ai fini della validità di tali convenzioni
assume rilevo decisivo la verifica che qualora si sia proceduto al di
fuori di procedure di evidenza pubblica (espressamente previsti per gli
appalti di servizi sovra soglia comunitaria) si tratti di affidamenti
di servizi il cui valore economico complessivo non superi la soglia di
rilevanza comunitaria” (TAR Puglia, Bari, sez. I, n. 2265/2002).
Sotto
altro aspetto, si segnala che la legge regionale richiamata, all’art.
6, co. 2, prevede espressamente che “se sono presenti nel territorio di
competenza del committente ente pubblico più cooperative sociali
iscritte all'Albo di cui al 1° comma dell’art. 4, che provvedono alla
fornitura dei beni e servizi richiesti, per l’individuazione del
contraente, viene fatto ricorso alla gara d’appalto”.
Tale
disposizione, peraltro, è in linea con quanto previsto dagli artt. 7 e
22 del d. lgs. n. 157/1995, per cui anche in caso di trattativa privata
si richiede l’invito di almeno tre concorrenti.
In sintesi,
riscontrata la possibilità per gli Enti locali di affidare, ai sensi di
legge, il servizio in deroga alla disciplina contrattuale, laddove le
cooperative sociali in grado di svolgere il servizio siano più di una,
la P.A., al fine della individuazione del soggetto idoneo con cui
stipulare la convenzione, deve comunque (e prudenzialmente) fare
ricorso alla gara d’appalto (anche informale, se al di sotto della
soglia comunitaria).
*docente Università degli Studi di Lecce