La legge Finanziaria 2003, n. 289 del 27.12.2002 ( in G.U. 31.12.2002
n. 305 ) ha decisamente rafforzato gli strumenti di controllo diretti a
verificare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
All’art.
28 “Acquisizione di informazioni”, il legislatore prevede, proprio per
il raggiungimento degli obiettivi prefissati, che “Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze provvede all’acquisizione di ogni utile
informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui
all’art.1 co. 2 del D.Lgs. 30.03.01 n. 165 anche con riferimento
all’obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP (…)”; ed al fine di
garantire le rispondenza dei conti pubblici ai criteri fissati nel
Trattato Istitutivo CEE, con L. 1203/1957, per verificare che gli stati
membri non determinino disavanzi pubblici eccessivi, il legislatore
stabilisce che tutti i dati relativi alla spesa delle P.A. devono
essere codificati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale,
rimandando a successivi interventi ministeriali, di concerto con la
Conferenza Unificata di cui all’art. 8 co. 1 del D.L.gs 281/1997, la
concreta disciplina delle procedure e tempistiche necessarie per creare
tale uniformità.
E’ evidente che il legislatore, prevedendo la
possibilità per il Ministero dell’Economia e delle Finanze di acquisire
ogni informazione utile per verificare il comportamento delle P.A., non
vuole limitare il proprio intervento a singoli atti per valutare
semplicemente la legittimità degli stessi, ma si propone di andare ben
oltre, prevedendo un controllo, a livello centrale, dell’attività
gestionale dell’Ente, insinuandosi, pure, (circostanza che
prevedibilmente creerà non pochi problemi a livello di compatibilità
costituzionale) nella valutazione, di merito, delle scelte gestionali
dell’Ente medesimo.
Un espresso riferimento, in relazione al
controllo gestionale dei singoli enti, è dato proprio dalla previsione
dell’obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP.
Il suddetto
obbligo, in particolare, è previsto dall’art. 24 della richiamata legge
finanziaria che, nel dettare una disciplina specifica per l’acquisto di
beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi,
per quel che ci riguarda, gli Enti Locali, espressamente dichiara,
nell’incipit del dettato, che il fine precipuo, e, nel contempo, la
ragione di fondo, di tale normativa, è quello del perseguimento degli
obiettivi della trasparenza e della concorrenza; obiettivi che sono
alla base di tutta la disciplina prima comunitaria e, quindi, interna,
in tema di evidenza pubblica.
Nello specifico, la disciplina
introdotta con la L.289/02 abbassa, di molto, la soglia aldilà della
quale le P.A. sono tenute a seguire le procedure cd. aperte o ristrette
secondo le modalità previste dalla normativa interna di recepimento
della normativa comunitaria per l’aggiudicazione di appalti di
pubbliche forniture e di pubblici servizi.
La novità introdotta al
comma 1 dell’art. 24 prevede, infatti, che dette procedure dovranno
essere seguite anche quando il valore delle forniture o dei servizi da
aggiudicare sia pari o superiore ad € 50.000.
La legge
finanziaria, allora, non ha fatto altro che abbassare la cd. soglia
comunitaria da 200.000 DSP, pari ad € 249,681, alla cifra di € 50.000,
con ciò recependo quelle che, da tempo,erano state delle precise
indicazioni ministeriali che, con numerose circolari interpretative,
avevano evidenziato la necessità di applicare anche agli affidamenti
sotto soglia comunitaria, i principi fondamentali del trattato, allo
scopo dichiarato di garantire la trasparenza e la concorrenza e, di
conseguenza, di evitare quanto più possibile il fenomeno degli
affidamenti diretti (prevedendo anche prescrizioni più stringenti per
il ricorso alla trattativa privata, di cui si dirà più oltre) anche per
importi di notevole entità.
Tutto questo, però, se da un lato
comporterà, si presume, un sensibile miglioramento del buon andamento
dell’azione amministrativa in termini di trasparenza e par condicio, di
sicuro avrà come conseguenza, in contropartita, un appesantimento delle
procedure, soprattutto, come parte della dottrina ha già fatto notare,
per quel che riguarda gli oneri connessi alla pubblicità, in
particolare con riferimento alle dovute pubblicazioni sulla Gazzetta
Ufficiale.
E’ evidente, infatti, che, contrariamente a quanto
affermano alcuni interpreti, il richiamo alla disciplina applicabile
agli affidamenti (che finora sono stati considerati ) sopra soglia, non
si limita ai tempi ed ai modi, intesi solo come individuazione della
metodologia di gara per la scelta del contraente e, quindi,
dell’individuazione dell’offerta migliore, ma deve necessariamente
riferirsi a tutta la procedura di evidenza pubblica che sorregge tale
scelta: e non può che essere questa l’interpretazione della novella
legislativa, se è vero, come si è già sottolineato, che la ratio della
stessa è quella esplicitamente enunciata nelle prime parole dell’art.
24.
La medesima norma, poi, al successivo comma 2, prevede
specifiche ipotesi di esclusione dall’applicazione della normativa
dettata al comma 1 per:
1) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
2)
le pubbliche amministrazioni che facciano ricorso alle convenzioni
quadro definite dalla CONSIP SpA ai sensi degli art. 26 della legge
23-12-1999 n. 488, 59 della legge 23-12-2000 n. 388, e 32 della legge
28-12-2001 n. 488, ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all’art. 11 del D.P.R. 4-04-2002 n.
101;
3) le cooperative sociali, ai sensi dell’art. 1, co.1 lett. b) della legge n.381 dell’8-11-1991.
Ancora
una volta, tuttavia, il legislatore ha perso un’occasione per essere
chiaro nel dettare una disciplina specifica: se, infatti, è evidente
che i riferimenti di cui alle lettre a) e b) sono ai soggetti quali
stazioni appaltanti, in un caso perché trattasi di amministrazioni di
modeste entità, i cd comuni polvere, che difficilmente sono dotati di
un apparato in grado di gestire procedure complesse anche per
affidamenti di modesto importo, e nell’altro caso perché è comunque
assicurata la trasparenza e la concorrenza delle procedure usate per
l’approvvigionamento di beni e servizi, il riferimento contenuto nella
lettera c), alle cooperative sociali, parrebbe, diversamente dai primi
due, orientato più che alle stesse quali stazioni appaltanti, visto che
non sono incluse nell’ambito soggettivo di applicazione di cui al comma
1, alla ipotesi in cui siano destinatarie di affidamenti diretti da
parte dei soggetti tenuti, negli altri casi, al rispetto della
disciplina novellata.
Ulteriore tratto distintivo delle
novità introdotte con l’art. 24 L.F. è il rafforzamento degli obblighi
delle P.A. nei confronti della CONSIP SpA.
Se, infatti, nel comma
3, salvo quanto già previsto nelle disposizioni richiamate nel comma 2
relative alla CONSIP SpA ed agli acquisti mediante convenzioni
centralizzate, viene introdotto l’obbligo assoluto per le P.A., di
utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP SpA, derogabile
solo se la P.A. decida di porre, comunque, a base d’asta il prezzo
definito in convenzione dalla CONSIP medesima; al comma 6 del medesimo
art. 24 è prevista, al precipuo fine di “razionalizzare e contenere la
spesa pubblica” la possibilità, per la CONSIP SpA di stipulare, nel
settore delle forniture e dei servizi, convenzioni quadro con le
singole amministrazioni per l’approvvigionamento di beni o servizi di
specifico interesse, ovvero, nelle stesse ipotesi, di prestarsi a
fungere, a titolo gratuito, per conto, e su specifica richiesta delle
P.A. medesime, da stazione appaltante, nel rispetto della disciplina
interna e comunitaria di riferimento.
Giova subito sottolineare
che il rafforzamento degli obblighi derivanti dalla nuova disciplina è
segnato proprio dalla previsione del comma 5 dell’art. 24 che
espressamente commina la sanzione civilistica della nullità per i
contratti stipulati in violazione degli stessi; e, contestualmente,
prevede, da una parte la responsabilità personale del dipendente che ha
sottoscritto il contratto per le obbligazioni da esso derivanti da quei
contratti e, dall’altra, che la stipula in sé sia da considerarsi causa
di responsabilità amministrativa (prevista e disciplinata dalla Legge
n. 20/94), determinando, altresì , l’entità del danno erariale, da
quantificarsi nella differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni
CONSIP ( il cui obbligo di utilizzo è stato disatteso) e il prezzo
effettivamente pattuito nel contratto stipulato in violazione degli
obblighi di legge.
L’art. 24, infine, al comma 5 detta
prescrizioni innovative specifiche anche con riferimento alla
trattativa privata quale metodo eccezionale di scelta del contraente.
Premesso,
come è noto, che i casi di ricorso alla trattativa privata sono da
considerasi tassativi, e sono quelli previsti dall’art. 41 del R.D.
23/05/1924 n. 827 “ Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e
per la contabilità generale dello Stato”, nonché da disposizioni
speciali in tema di lavori pubblici, di servizi e forniture anche sopra
soglia, in tutti i casi in cui è comunque consentita, è necessario
procedervi osservando precise indicazioni procedurali e sostanziali; è
necessario, cioè:
a) verificare che si tratti di casi eccezionali ed adeguatamente motivati;
b) previamente esperire una adeguata e, soprattutto, documentata indagine di mercato;
c) trasmettere comunicazione dell’affidamento alla sezione regionale della Corte dei Conti.
Resta
da capire, tuttavia, cosa intenda il legislatore quando si riferisce ai
“casi eccezionali e motivati” dal momento che, come si è evidenziato,
già prima di questa norma le possibilità di ricorso alla trattativa
privata erano tassat//vamente stabilite dal legislatore e che la stessa
scelta, anche per costante affermazione giurisprudenziale, doveva
essere adeguatamente motivata sul punto dal responsabile del
procedimento; e che cosa precisamente dovrà essere comunicato alla
Corte dei Conti, se, cioè, sarà sufficiente una comunicazione
dell’avvenuto affidamento o se, al contrario dovrà essere trasmessa più
corposa documentazione e, in tal caso, quale.
Resta da
evidenziare, comunque, che al comma 9, l’art. 24, proprio al fine di
rispettare i principi costituzionali in materia di riparto delle
competenze, specifica che proprio le disposizioni maggiormente
innovative e cioè quelle relative all’abbassamento della soglia
comunitaria in tema di procedure per l’affidamento di appalti di
servizi pubblici e di pubbliche forniture, nonché il regime specifico
delle esclusioni e quello del ricorso alla trattativa privata
costituiscono per le Regioni “ norme di principio e di coordinamento ”:
spetterà, quindi alle singole regioni, nell’ambito delle proprie
potestà legislative e regolamentari, modulare le innovazioni
legislative adeguandole, nel rispetto dei principi fissati, alla realtà
di riferimento.