Come tutti ricordano l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, che
già sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000 aveva pubblicato dei
modelli di bandi di gara per l’affidamento dei lavori pubblici che
servissero da linee guida per le stazioni appaltanti soprattutto nelle
difficile fase transitoria del sistema di qualificazione, circa un anno
addietro è stata costretta, in virtù della introduzione della nuova
normativa e della scadenza del periodo transitorio che introduceva alla
fase c.d. a regime, ad aggiornare quei bandi – tipo proprio per essere
più vicina agli operatori e, quindi assolvere al compito, assegnatole
dal legislatore, di realizzare archivi di settore e formulare tipologie
unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.
La
legge comunitaria del 2001 (Legge n. 39 del 1° marzo 2001) ha delegato,
poi, il Governo ad emanare , entro il termine di un anno dall’entrata
in vigore della legge medesima, i decreti legislativi di attuazione di
alcune direttive comunitarie, tra cui, per quel che direttamente ci
interessa, la Direttiva 2001/78/CEE della Commissione del 13 settembre
2001 “Direttiva sull’impiego di modelli di formulari nella
pubblicazione degli avvisi di gare d’appalto pubbliche”. La direttiva,
in particolare, apporta modifiche ai precedenti interventi comunitari
in detta materia e prevede, pertanto, l’utilizzo di una nuova
modulistica a partire dal 1° maggio 2002.
La suddetta normativa,
tuttavia, non è ancora stata recepita nell’ordinamento nazionale;
tuttavia, sarebbe opportuno che nella predisposizione dei bandi di gara
si tenga conto dei nuovi modelli approvati nel citato provvedimento
comunitario, e che si utilizzi la nuova classificazione contenuta nel
Vocabolario comune per gli appalti (Common Procurement Vocabulary –
CPV) al precipuo scopo di facilitare l’applicazione delle disposizioni
in materia di pubblicità nonché l’accesso alle informazioni.
E’
tenendo presente queste ragioni che recentemente il settimanale “Guida
agli Enti Locali” del Sole 24 Ore ha pubblicato nuovi modelli di bando
tipo per l’affidamento di lavori, conformi agli allegati contenuti
nella normativa comunitaria.
La motivazione di tale provvedimento
della Commissione europea, la Direttiva 2001/78/CEE, è stata
evidenziata nella relazione accompagnatoria, dove si sottolinea che “
(…) è stato adottato con l’obiettivo prioritario di rendere aperto,
trasparente e competitivo il mercato europeo delle forniture della P.A.
L’uso obbligatorio degli standard di bando stabiliti dalla direttiva,
oltre a migliorare l’efficienza del mercato del procurement pubblico
europeo faciliterà anche lo sviluppo del procurement elettronico (…)”.
Tutto
questo fermento di attività, volta a fissare, per così dire, dall’alto
le regole cui devono attenersi sia le P.A., che le private imprese
partecipanti alle procedure di gara, sembra, a ben guardare, essere il
sintomo di una preoccupazione di fondo delle Autorità preposte con
riguardo al fenomeno, sempre crescente, di litigiosità relativa al
rispetto ed alla interpretazione delle prescrizioni della lex specialis
di gara.
E’ questo, allora, il motivo di tanta attenzione volta a
definire, in linea generale, e valevoli per tutti, le regole del gioco
concorrenziale, con l’intento specifico di porre un freno al
contenzioso sviluppatosi intorno alla materia che ci si accinge ad
esaminare.
La fissazione delle regole del gioco alla luce dei principi di logicità, ragionevolezza e proporzionalità
Uno
degli aspetti più problematici attorno cui ruota gran parte
dell’attenzione della dottrina e della giurisprudenza, nel settore
degli appalti pubblici, qualunque ne sia l’oggetto e qualunque sia la
procedura prescelta per l’affidamento, riguarda il bando di gara, le
prescrizioni ivi contenute, e, in particolare, i motivi di esclusione
che ne conseguono.
Ed è proprio in tale ambito che la
giurisprudenza ha affermato la necessaria vigenza, nel tentativo di
farne corretta applicazione, dei principi, ben noti agli operatori del
settore, di ragionevolezza e proporzionalità con riferimento allo
specifico oggetto della gara, ovvero con le finalità e l’interesse
pubblico che la P.A. intende perseguire; e questo al fine di garantire
i valori comunitari, e, prima ancora, costituzionali, di massima
partecipazione, par condicio, buon andamento e, quindi, trasparenza ed
imparzialità nell’azione della Pubblica Amministrazione.
Preliminarmente
occorre sottolineare che nelle procedure di scelta del contraente le
posizioni giuridiche soggettive dei concorrenti possono configurarsi in
modo diverso in dipendenza delle diverse fasi della richiesta di
partecipazione, della qualificazione e dell’offerta ed è evidente che a
tale diversità di posizioni conseguirà necessariamente un diverso modo
ed una variabile entità di tutela.
La giurisprudenza ormai è
costante nell’affermare che già nella fase di preparazione del bando di
gara da parte della P.A., ovvero di determinazione delle c.d. regole
del gioco, non si possono non tenere presenti, quali parametri di
valutazione imprescindibili, i canoni della logicità, della
ragionevolezza e della proporzionalità in relazione non solo
all’oggetto specifico dell’appalto, e, quindi all’aspetto più
prettamente qualitativo e quantitativo del lavoro, fornitura o servizio
da appaltare, ma più in generale al fine pubblico che con quella
procedura la Pubblica amministrazione, ente appaltante, vuole
perseguire.
Appare evidente, allora, che le cause di esclusione,
sia per motivi inerenti alla violazione delle modalità di bando o di
lettera di invito, sia per difetto dei requisiti di ordine generale o
tecnico-finanziari amministrativi, devono essere strettamente
funzionali al rispetto dei sopra citati principi della par condicio e
della massima partecipazione concorrenziale.
Risulta chiaro,
infatti, che un bando che limiti la partecipazione attraverso la
prescrizione di requisiti particolari, non richiesti dalla legge, né
strettamente funzionali all’obiettivo da raggiungere, si appaleserebbe
immediatamente in contrasto con i principi di rango costituzionale che
sanciscono i doveri di tutela dell’individuo come singolo e nelle
formazioni sociali dove esplica la sua personalità, quindi i doveri di
solidarietà sociale e di uguaglianza, nonché di libera iniziativa
economica, di cui agli artt. 2, 3 e 41 della Carta Costituzionale.
E
di tale illegittimità, ovviamente, non potranno che risentirne non solo
le imprese che aspirino a partecipare alla procedura di gara, e che
saranno costrette ad impugnare il bando per l’eliminazione delle
clausole contra legem, ma anche la stazione appaltante che, con un
bando limitativo della partecipazione, si priverebbe di un’opportunità
di scelta consapevole ed adeguata del soggetto migliore cui affidare il
servizio, la fornitura, ovvero il lavoro da realizzare.
Sono ormai
costanti le pronunce giurisprudenziali sull’argomento e fanno tutte
riferimento chiaro e categorico ai sopra citati principi: in Consiglio
di Stato, VI^ sezione 26 aprile 2000 n. 2490 per esempio, si sottolinea
che “ Nelle procedure concorsuali di licitazione privata
l’amministrazione ha l’obbligo di predeterminare i parametri di
valutazione delle offerte secondo criteri di imparzialità e
ragionevolezza ”; ed ancora in T.A.R. Lombardia, sez III, Milano, 27
settembre 1999, n. 3072 “ In materia di requisiti per la partecipazione
a procedure concorsuali ad evidenza pubblica, l’eventuale integrazione
delle previsioni di legge con requisiti o con adempimenti
procedimentali ulteriori e più stringenti nella lex specialis di gara
presuppone comunque il rispetto dei principi di ragionevolezza e di
proporzionalità”( ma per completezza di esposizione, vedi anche, in
senso contrario, T.A.R. Emilia Romagna, se I Bologna 19 febbraio 1998
n. 69, secondo cui “ In sede di gara pubblica, i requisiti richiesti
dall’amministrazione, a pena di esclusione, ai partecipanti, non
possono essere sindacati dal giudice amministrativo, al fine di
valutarne la ragionevolezza e la rispondenza ad un effettivo interesse
dell’amministrazione o all’esigenza di garantire la par condicio dei
concorrenti”.
E’ evidente, allora che nel corso del tempo e grazie
ad una nuova visione delle problematiche inerenti gli appalti, condotta
alla luce della normativa comunitaria, l’attenzione giurisprudenziale e
dottrinale ha posto in luce che l’interesse, o meglio, gli interessi
che devono guidare la condotta della pubblica amministrazione, anche
nelle procedure di evidenza pubblica, tradizionale luogo di emersione
degli interessi prettamente pubblici, sono non solo quello della P.A. a
selezionare il soggetto migliore sul mercato, sia dal punto di vista
qualitativo, e cioè tecnico, che dal punto di vista organizzativo e,
lato sensu patrimoniale, ma anche, e correlativamente, quello delle
imprese ad una massima partecipazione che le metta in grado di
esprimere le proprie potenzialità tecnico economiche in un mercato che
sia altamente concorrenziale.
Ed in questo senso, infatti, ha
colto esattamente nel segno il Consiglio di Giustizia Amministrativa
della Regione Sicilia che in un provvedimento della sezione
giurisdizionale del 14 ottobre 1999 n. 538, cosi ha risolto un problema
legato alla possibile incertezza nella interpretazione di un bando di
gara: “ Nell’ipotesi di incertezze dei precetti contenuti in clausole
del bando di gara emanato per l’aggiudicazione di un contratto della
p.a., fra le varie interpretazioni possibili, va preferita quella più
favorevole all’ammissione delle imprese, in conformità dell’interesse
pubblico alla più larga partecipazione e ad una scelta tra il maggior
numero delle offerte”, così a voler sottolineare che l’interesse della
pubblica amministrazione non è solo quello a contrattare con il
soggetto migliore, ma con il soggetto migliore scelto tra una pluralità
di soggetti egualmente capaci di sostenere il mercato e le sue regole.
L’interpretazione del bando di gara
Una
volta stabilito quali sono le regole e i principi che devono guidare
gli operatori nella redazione del bando di gara, lex specialis della
procedura, onde evitare disagi operativi, in quella che molti chiamano
la fase statica della operazione concorsuale, ci si imbatte in quelle
innumerevoli questioni dettate dalla interpretazione delle singole
clausole che individuano i famigerati motivi di esclusione.
Ed è
sopratutto in questo ambito che la giurisprudenza ha avuto modo di
rendere operanti e particolarmente pregnanti quei principi cui si è
accennato.
I giudici, infatti, in questa successiva fase, di esame
delle questioni nascenti dalla redazione del bando, allorquando si
tratta di valutare domande di partecipazione, hanno il preciso compito
di contemperare, esaltandoli tutti, e tutti considerandoli di pari
livello, i principi di libera concorrenza e massima partecipazione (
posti a tutela, come si è avuto modo di precisare, sia della P.A. che
delle private imprese partecipanti alla gara ) con quelli di par
condicio e di imparzialità dell’azione amministrativa, che altro non è
se non un modo di esplicarsi e di concretizzarsi del precetto
fondamentale che impronta la condotta della pubblica amministrazione,
ovvero il più volte ribadito canone di buon andamento.
Non si può
del resto non evidenziare che in detta materia speso la giurisprudenza
ha giocato un importante e delicatissimo ruolo di creatrice delle
regole, poiché, spesso, in assenza di precise indicazioni legislative,
ha dovuto interpretare e dettare la regola del caso concreto,
inventando una soluzione, ma attingendo ed ispirandosi in questa opera
di nomofilachia, ai principi comunitari e costituzionali che ormai sono
incardinati in tutta la materia e la sua disciplina.
Ancora una
volta i giudici, e tutti gli operatori del settore, per assicurare, nel
perseguire il fine della massima partecipazione e della più ampia
apertura concorrenziale, a garanzia della la migliore scelta alla
pubblica amministrazione, devono ispirare i propri comportamenti e le
proprie decisioni a rigorose e sostanziali valutazioni: così il
Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, per
esempio, ha espressamente statuito che “ L’esclusione dalla gara
d’appalto, per cause non espressamente previste nel bando, può avvenire
esclusivamente per la violazione di clausole preordinate a garanzie
sostanziali, essenziali per il proficuo svolgimento della gara ed alla
garanzia della par condicio tra i partecipanti (…) ” (C.G.A. Sicilia,
sez. consultiva, 25 marzo 1999 n. 128 ).
Preliminarmente occorre
precisare che numerose disposizioni normative dettate in materia di
appalti prevedono specifici requisiti che le imprese devono possedere e
per la mancanza dei quali è comminata, esplicitamente, la pena della
esclusione dalla procedura medesima. Si tratta di previsioni che nello
stesso contenuto precettivo vengono riprodotte nei bandi di gara; è
ovvio che in tali casi pochi dubbi possono sorgere in sede applicativa
di dette clausole.
Problemi sorgono, invece, laddove i bandi
prevedono ulteriori requisiti, non specificamente richiesti dalla
legge, e per tali requisiti prevedono, altresì, in ipotesi di omessa
dimostrazione del loro possesso, la esclusione dalla gara; ovvero in
quei casi in cui il bando non è sufficientemente chiaro od esplicito
nella sanzione da comminare in caso di presentazione di una domanda di
partecipazione non perfettamente rispondente ai requisiti richiesti.
Merita,
quindi ricordare che il recente Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e
successive modificazioni, di cui al D.P.R. n. 554 /1999, come integrato
dal D..R. 412 /2000, ha previsto una serie di requisiti che il
partecipante deve dichiarare di possedere all’atto della presentazione
della domanda di partecipazione alla gara, per l’inosservanza dei quali
espressamente è prevista la esclusione.
E si tratta, tra l’altro,
in particolare, di dimostrare, oltre all’assenza di condanne penali, di
applicazione di misure di prevenzione ( per i soggetti che fanno parte
della compagine sociale e che ne garantiscono al capacità tecnica ),
anche l’assenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme
in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro, nonché di irregolarità rispetto agli obblighi contributivi
relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione del
paese di riferimento. Ed ancora l’impresa concorrente, per essere
regolarmente ammessa a partecipare alla selezione pubblica non dovrà,
nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara , aver
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici.
Si
richiama l’attenzione proprio su questo specifico requisito di legge
per evidenziare quanto fondamentale sia il rispetto degli obblighi di
informazione e dello scambio di notizie tra P.A. e Autorità, al fine
reprimere le condotte elusive e scorrette delle imprese partecipanti.
Si
vedano, a tal proposito, le determinazioni dell’Autorità, che indicano
e specificano i requisiti di partecipazione, chiarendo, altresì, le
conseguenze dell’inosservanza di prescrizioni specifiche, imponendo un
obbligo, sanzionabile, di comunicazione da parte delle stazioni
appaltanti, nelle persone dei responsabili di procedimento; e ciò
proprio allo scopo di supportare le P.A. nella loro azione,
intervenendo tempestivamente nelle situazioni anomale e, soprattutto
fornendo alle amministrazioni medesime gli strumenti di conoscenza e di
azione per prevenire e reprimere ulteriori condotte abusive ( si pensi,
per esempio, all’elenco fornito dall’Autorità, delle imprese che sono
state oggetto di provvedimenti restrittivi da parte della stessa,
elenco dal quale le amministrazioni possono trarre importanti
informazioni utili per la valutazione delle singole domande di
partecipazione).
Gran parte dell’attività dei tribunali
amministrativi regionali, quindi, è incentrata sulla valutazione dei
provvedimenti di esclusione dalla gara adottati dalle stazioni
appaltanti, a carico di imprese inadempienti rispetto agli obblighi
dimostrativi imposti dalla lex specialis della procedura di gara.
E
per effettuare tale valutazione, il giudice dovrà prima di tutto
compiere un’opera interpretativa di non poca importanza concentrando la
propria attenzione sul contenuto del bando di gara per verificare la
portata non solo delle espressioni usate, ma anche, ed in ciò è
sicuramente il compito più delicato e difficile, di quelle non usate.
E’
per questa ragione, infatti, che si usa parlare di due distinti criteri
di interpretazione con riferimento ai bandi di gara, che, seppur
condotti su diversi piani di analisi, spesso convergono nella visione
complessiva del regolamento della procedura: si tratta da un lato del
criterio più strettamente testuale, e dall’altro di quello c.d.
teleologico – sistematico.
Nel primo caso, l’opera dei giudici
sarà, forse più agevole, poiché si tratta di verificare esclusivamente
il dato testuale della lex specialis, onde accertarsi che nella stessa
la sanzione prevista per l’inosservanza di determinate prescrizioni sia
quella specifica dell’esclusione: in tale caso, allora in ossequio a
quanto previsto dalla stessa pubblica amministrazione, l’eventuale
provvedimento di esclusione adottato nel rispetto delle previsioni di
bando non potrà che essere considerato legittimo dal giudice, il quale
non potrà fare altro che rigettare le eventuali doglianze del privato
partecipante.
Risulta tuttavia evidente che fermarsi a tale
valutazione in termini rigorosamente formali condurrebbe a storture
palesi ed in netto contrasto con quei principi di massima apertura alla
concorrenza imprenditoriale che, come si è visto, devono caratterizzare
lo svolgimento delle procedure concorsuali indette dalla pubblica
amministrazione e che tendono a garantire e tutelare tutti gli
interessi in gioco, sia privati che pubblici; difatti non v’è chi non
veda che se questo fosse l’unico criterio di interpretazione, per le
P.A. sarebbe molto facile ovviare a qualsiasi problema prevedendo ogni
prescrizione di bando come indefettibile ed indispensabile per la
selezione e, quindi, prevedendo la sanzione della esclusione dalla
gara, per l’ipotesi di inosservanza delle stesse.
E’ altrettanto
evidente, tuttavia, che tale modo di agire per la pubblica
amministrazione sarebbe illegittimo, proprio in virtù di quei principi
tante volte affermati dalla giurisprudenza e dalla dottrina.
E’
per questa ragione, quindi, che anche in questo caso la giurisprudenza
è dovuta intervenire dettando precise regole di condotta: la
prescrizione di bando, pertanto, può essere considerata indispensabile
e, quindi, dare luogo ad una esclusione che, nonostante sia stata
prevista expressis verbis nella lex specialis, sia considerata
legittima al vaglio dei giudici, solo laddove corrisponda ad un
interesse sostanziale della p.a. e non sia prevista per un
inadempimento di carattere meramente formale e si ponga, cioè, in
termini di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza nella logica
complessiva della procedura di gara e dell’interesse specifico che la
stazione appaltante voglia perseguire.
Si possono, pertanto,
esaminare alcune pronunce giurisprudenziali sull’argomento,
significative per aver dettato dei criteri di orientamento per gli
operatori : così in Consiglio di Stato , sez. VI 18 giugno 1999 n. 1041
“ Sono di stretta interpretazione le clausole del bando di agra o della
lettere a di invito che prevedono l’esclusione dalla gara di appalto
incidendo sul contenuto e sulla serietà delle offerte, e quindi sulla
par condicio dei partecipanti ”; e poi in Consiglio di Stato, sez V 16
gennaio 2002 n. 226 “ E’ illegittima l’esclusione di un’offerta
presentata direttamente al protocollo senza il preventivo annullo
postale, anche qualora il bando prescriva questa formalità ma non ne
sanzioni specificatamente l’inosservanza . La prescrizione del
preventivo annullo postale ( c.d. corrispondenza autoprodotta ) non
risponde ad alcuna particolare esigenza di tutela della correttezza
della gara ”.
Interessante, quindi, è la pronuncia del T.A.R.
Marche, 30 gennaio 1998 n. 125 secondo cui “ L’esclusione da una gara
pubblica anche se tassativamente prevista, va collegata non
all’inosservanza di qualsiasi formalità, ma alla violazione di
prescrizione preordinata a garanzie sostanziali, essenziali per il
proficuo svolgimento della gara stessa, perché il mancato rispetto
delle formalità richieste dal bando, per dar luogo ad esclusione deve
essere interpretato secondo il comune canone di ragionevolezza, con
riconoscimento della valenza quali mere irregolarità delle carenze
documentali assolutamente inidonee ad influire sulla certa conoscenza
dello stato dei fatti da parte dell’amministrazione e che comunque nono
possano far sorgere dubbi sulla paternità, veridicità e consistenza
della offerta ”; ed ancora, in T.A.R. Lombardia, sez. Milano 20 agosto
1998 n. 1955 Che così ha statuito “ Ai sensi dell’art. 1 comma 2 della
legge 7 agosto 1990 n. 241, è illegittima l’esclusione dalla gara della
concorrente il cui plico esterno, pur integro, non riporti le firme sui
lembi di chiusura , benché la lettera di invito prevedesse tale
formalità a pena di esclusione , dovendo la stazione appaltante
rispettare il principio di ragionevolezza – o di proporzionalità,
secondo la dicitura comunitaria – e dunque scegliere modalità di
svolgimento della gara in rapporto di idoneità, oltre che di stretta
necessità e proporzionalità con il fine da raggiungere ”; e, per
concludere, in Consiglio di Stato, 15 maggio 2001 n. 2711 “ Il
provvedimento di esclusione di un’impresa da una gara di licitazione
privata per motivi di ordine unicamente formale è illegittima giacché
occorre privilegiare l’interesse pubblico alla più ampia partecipazione
di concorrenti, quando detti motivi non alterino la parità di
condizioni fra gli stessi concorrenti ” .
Soccorre, così, l’altro
criterio ermeneutico elaborato dalla giurisprudenza, quello c.d.
teleologico – sistematico, con l’avvertenza che trattasi, però, di
criterio il cui valore è meramente suppletivo a quello formale, nel
senso che può essere utilizzato solo nel caso in cui una determinata
formalità non sia espressamente prevista a pena di esclusione (cfr.
C.d.S. , V, 4 aprile 2002 n. 1857; T.A.R. Veneto, sez. I, 2 ottobre
2002 n. 5983; C.d.S. IV 31 luglio 2000 n. 4198); in virtù di tale
principio interpretativo, spesso i giudici hanno confermato la
legittimità di un provvedimento di esclusione anche quando tale
sanzione non fosse espressamente prevista dal bando a comminare
l’inosservanza delle prescrizione dettate nella lex specialis.
In
queste ipotesi, quindi, i giudici pervengono a tale conclusione sulla
base di una lettura sistematica del bando, giungendo ad argomentare
che, dalla lettura complessiva delle prescrizioni contenute nel bando
stesso, e in relazione al fine specifico che la p.a. si è prefissa nel
dettare determinate regole, dette prescrizioni, benché non
espressamente sanzionate col provvedimento estremo, tuttavia non
possono non considerarsi essenziali al raggiungimento di tale fine ed
intimamente connesse allo stesso, tale che non può non pensarsi alla
esclusione per quei concorrenti non in regola con quanto richiesto
dalla p.a.
Non sono infrequenti, infatti, pronunce
giurisprudenziali nelle quali si ha modo di apprezzare lo sforzo
interpretativo dei giudici di fornire una lettura del bando che non si
fermi ad una valutazione meramente formale del testo, ma che si spinga
oltre, in una valutazione complessiva capace di contemperare i principi
di tassatività delle cause di esclusione, con quelli di massima
partecipazione e di par condicio; si legge, infatti, tra le altre, in
T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 ottobre 2002 n. 1582 che “ Il principio
della tassatività delle cause di esclusione dalle gare di appalto,
coerente rispetto a quello della massima partecipazione dei
concorrenti, deve essere rettamente inteso in coordinamento con la
possibilità giuridica che l’esclusione della gara discenda,
virtualmente ed implicitamente, dalla lex specialis di gara; in
particolare, non è fenomeno di rara verificazione che un’omissione
apparentemente non penalizzata con l’esclusione dalla gara risulti così
sanzionata per via di interpretazione sistematica del bando o del
disciplinare, essendo strettamente connessa – in via logica o
funzionale – ad altra previsione esclusiva (…).(…) ,pur in assenza di
un’espressa comminatoria contenuta nel bando,l’esclusione di un
concorrente può essere ugualmente disposta allorquando risulti da
questi violata una specifica e puntuale disposizione normativa, almeno
laddove siffatta inosservanza riguardi una prescrizione che assolva ad
una specifica ed infungibili finalità sostanziale (…)”(cfr.anche C.G.A.
16 maggio 2002 n. 16).
E’ su questi aspetti che la giurisprudenza
ha spesso avuto modo di pronunciarsi, e, in particolare, su quello
relativo alla sottoscrizione dell’offerta. E’ stato più volte
sostenuto, infatti che la sottoscrizione dell’offerta, anche quando la
provenienza della stessa sia rinvenibile aliunde, come, per esempio,
dalla intestazione della carta o dalla sottoscrizione apposta su altra
documentazione, non può considerarsi errore meramente formale, ma al
contrario è da ritenersi elemento essenziale dell’offerta stessa.
In
T.A.R. Sicilia, sez. II , 1 agosto 2001, a fronte del motivo di ricorso
incentrato sull’affermazione che il vizio dedotto (mancata
sottoscrizione dell’ultima pagina dell’offerta a prezzi unitari)
costituisse un “mero errore materiale” inidoneo ad inficiare le
operazioni di gara, ha invece rilevato che l’esclusione era
perfettamente conforme ai principi sulle gare pubbliche, che richiedono
certezza sull’imputazione dell’offerta al concorrente, essendo la
sottoscrizione elemento essenziale della scrittura privata: essa vale,
pertanto, sotto un duplice profilo e vale a consentire la sicura
riconducibilità dell’atto negoziale al suo autore e, al tempo stesso è
indice rivelatore della serietà dell’offerta; “ E’ proprio la
sottoscrizione dell’ultima pagina che attribuisce giuridicità
all’offerta (…) Pertanto la sottoscrizione, tendendo ad assicurare la
provenienza e l’insostituibilità dell’offerta, assume connotato di
condizione essenziale sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo
sostanziale ”.
In termini ancora più drastici il Consiglio di
Stato, sez. V n. 5489/2002 ha affermato che “ Una dichiarazione non
sottoscritta dal dichiarante è priva dell’elemento essenziale per la
sua stessa giuridica esistenza . Un atto ha valore di dichiarazione,
infatti, solo se proviene da un soggetto determinato. In mancanza di
sottoscrizione, quindi, la dichiarazione è inesistente e non può essere
sanata. La fattispecie va assimilata al caso di omessa presentazione di
un documento richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito ”.
A
tale proposito giova rammentare che è principio consolidato nella
giurisprudenza amministrativa che in una gara d’appalto pubblico, anche
in assenza di specifica norma sanzionatoria nel bando, “(…) spetta alla
p.a. appaltante valutare la rilevanza, o meno, dell’incompletezza di
una certificazione richiesta, nell’ambito del complessivo comportamento
dell’impresa concorrente, in relazione alla gravità di tale
irregolarità e della sua incidenza sul corretto svolgimento della gara,
con particolare riguardo alla par condicio dei partecipanti ” (in
Consiglio di Stato, sez. V, 9 novembre 2000 n. 6030).
Problemi di
tal fatta, però, spesso, sorgono per la superficialità con la quale, a
volte, le imprese partecipano alle procedure di gara: accade, infatti
che in più di un’occasione, ed ha modo di verificarlo soprattutto chi
nella realtà del settore opera attivamente, i concorrenti, nel
formulare le domande di partecipazione in conformità a quanto
prescritto nel bando di gara, si limitano a riportare, in modo,per così
dire, asettico,riferimenti normativi o formule procedimentali, senza in
realtà preoccuparsi dei contenuti specifici di tali disposizioni.
Succede,
pertanto, che, a fronte di una omissione, a volte effettivamente dovuta
a pura distrazione materiale, il concorrente reagisca ricorrendo al
giudizio dei giudici amministrativi, lamentando la irrilevanza della
omissione o imprecisione supportata da una assserita rilevanza solo
formale della richiesta di bando.
Solo per fare un esempio
pratico, non è di rara verificazione che un’impresa partecipante che
abbia omesso, o imprecisamente indicato, il riferimento alla
inesistenza della cause di esclusione, come previste dall’art. 75 del
D.P.R. 554/1999, o come ancora più spesso accade , abbia imprecisamente
riportato la dichiarazione di sopralluogo indicata nell’art. 71 del
D.P.R. 554/1999,a sua volta espressamente richiesta nel bando, si
risenta della esclusione comminata dalla commissione di gara, in
ossequio alla specifica prescrizione del bando che tale sanzione avesse
previsto, ricorra alla magistratura. Questa, tuttavia , nella assoluta
maggioranza dei casi rigetterà il ricorso confermando a esclusione,e
ciò nel rispetto di precisi principi ermeneutici secondo cui “
Nell’ipotesi in cui le prescrizioni del bando di gara d’appalto o della
lettera di invito prevedano espressamente, con formulazione chiara e
non equivoca, l’esclusione dalla procedura a sanzione della oro
inosservanza anche soltanto formale, l’amministrazione è tenuta al
rispetto della normativa alla quale si è autovincolata e che essa
stessa ha emanato sulla base di un giudizio ex ante “ in TAR Veneto,
sez.I 5 ottobre 2002 n. 5983; ma cfr. anche C.d.S. , sez. V 17 dicembre
2001n. 6250 e sez. IV 11 luglio 2001 n. 3875)
E cosi: “La
prescrizione contenuta in una lettera di invito, secondo cui le imprese
offerenti sono tenute, a pena di esclusone, rendere una dichiarazione
con cui il legale rappresentante deve dichiarare di “ accettare, senza
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nella lettera di invito, nel capitolato speciale
d’appalto nel computo metrico, nell’elenco prezzi unitari, nell’analisi
dei prezzi, nello schema di contratto “ – oltre a non influire sulla
par condicio dei concorrenti ed a non costituire, per la semplicità del
suo contenuto, un reale aggravio del procedimento di gara – risponde ad
un apprezzabile interesse dell’Amministrazione a che ciascun
concorrente ( e dunque non soltanto il futuro eventuale aggiudicatario)
espliciti univocamente, ad ogni buon fine, la piena accettazione di
tutte le previsioni rilevanti: sicchè appare legittimo prevedere
l’esclusione dell’aspirante il quale non abbia correttamente formulato
la stessa dichiarazione” (TAR Veneto, sez. I, 5 ottobre 2002 n. 5983 ).
Alla stregua di questo principio è stata, peraltro, ritenuta
legittima l’esclusione di una ditta che aveva allegato all’offerta una
dichiarazione che non conteneva il riferimento al capitolato speciale
d’appalto, al computo metrico ed all’elenco prezzi unitari.
Sono,queste, ipotesi di verificazione molto frequente durante lo
svolgimento della gara, e sono ipotesi dovute certamente a mera
disattenzione nella compilazione della domanda di partecipazione
creando motivi che appaiono esageratamente puniti quando si commina la
sanzione della esclusione; e tuttavia non si può non tenere nella
dovuta considerazione che “la competizione riguarda anche la capacità
di non incappare in omissioni documentali non rimediabili” (cfr.TAR
Piemonte, sez. I , 5ottobre 2002 n. 1582) e che un (in)adempimento,
anche solo formale, può e deve essere specificamente sanzionato laddove
si riveli essenziale proprio nella prospettiva della garanzia della par
condicio tra i concorrenti.
Per concludere sul punto, si può,
dunque, evidenziare che nella giurisprudenza, soprattutto di primo
grado è ormai pacificamente accolta la tesi secondo cui al di là di
quanto espressamente previsto nel bando di gara, la sanzione della
esclusione può o meno ritenersi essenziale solo nell’ipotesi in cui
tale sanzione direttamente sia posta a tutela delle cc.dd. garanzie
sostanziali della stazione appaltante, che si incentrano, cioè, sulla
valutazione del principio costituzionale del buon andamento, con
esclusione, quindi, delle mere irregolarità assolutamente inidonee ad
influire sulla certa conoscenza dello stato dei fatti da parte
dell’Amministrazione e che comunque non possono far insorgere dubbi
sulla paternità, veridicità e consistenza dell’offerta ( cfr.ex multis:
TAR Toscana, sez. II 15 febbraio 2000 n. 185; TAR Calabria - Catanzaro,
24 febbraio 1999 n. 236; TAR Lazio, sez. II 20 maggio 1999 n. 1352).
Tanto
precisato in ordine ai criteri da seguire per una corretta stesura del
bando di gara, qualora la ditta concorrente, esclusa dalla gara,
impugni il provvedimento preclusivo della partecipazione, il problema
passa all’esame dei giudici amministrativi, i quali si troveranno a
dover effettuare un, non sempre facile contemperamento, tra le opposte
esigenze della garanzia di massima partecipazione al fine di
salvaguardare la massima concorrenza, con l’interesse alla garanzia
della par condicio assicurata dal rispetto formale delle disposizioni
dettate dalla lex specialis della gara.
Ed anche per tale
evenienza la giurisprudenza amministrativa ha elaborato delle pronunce
che ormai sono divenute espressione di principi cui attenersi nella
risoluzione dei singoli casi concreti: “Il principio in base al quale
in sede di gara d’appalto occorre favorire la massima partecipazione
delle ditte concorrenti rappresenta un criterio ermeneutico meramente
sussidiario rispetto a quella che impone di attenersi alla lettera
della lex specialis e ciò a tutela della par condicio dei concorrenti
stessi” (T.A.R. Puglia – sez. II Lecce, 7 ottobre 1999, n. 727); ed
ancora in Cons. di Stato, sez. IV^ 9 dicembre 2002 n. 6675 “In materia
di contratti di appalto, la regola secondo cui, tra più interpretazioni
del bando di gara, è da preferire quella che conduca alla
partecipazione del maggior numero possibile di aspiranti, al fine di
consentire, nell’interesse pubblico una selezione accurata tra un
ventaglio più ampio di offerte, è applicabile solo quando sussista
un’effettiva incertezza interpretativa, e non quando la lex specialis
della gara sia univoca nel richiedere un certo adempimento a pena di
esclusione.”
La mera irregolarità e la richiesta di chiarimenti.
Da
quanto detto, risulta evidente, allora, che laddove non sia
riscontrabile un’esigenza dell’amministrazione che giustifichi
l’imposizione di una formalità a pena di non ammissione, la stessa è
illegittima. In tal caso, nel rispetto del principio della
strumentalità delle forme e della più ampia partecipazione, il mancato
rispetto di una formalità si risolve in una mera irregolarità.
Infatti
in numerose norme di derivazione comunitaria, tradottesi, poi, in norme
di diritto interno (cfr., tra le altre, Direttiva Cee 93/37, art. 15
D.L.gs. n. 358/92 e art. 16 D.L.gs. n. 157/95), è stata conferita alle
stazioni appaltanti la possibilità di chiedere alla ditte partecipanti
chiarimenti e precisazioni relativi a certificati, dichiarazioni e
documenti non correttamente esibiti in sede di partecipazione alla
gara.
Così, per esempio, in T.A.R. Lombardia, Brescia, 23 agosto
2001 n. 725 “ Nella fase di pre- qualificazione delle gare d’appalto,
l’Amministrazione appaltante, nell’applicare le disposizioni del bando
di gara o della lettera di invito, deve osservare un criterio
interpretativo volto a favorire in tale fase, la massima partecipazione
possibile degli operatori presenti sul mercato. Peraltro, nell’ambito
degli appalti di servizi, il principio posto dall’art. 16 del D.Lgs.
17/03/1995 n. 158 (…) rappresenta non già una mera facoltà
dell’Amministrazione, bensì il corretto modo di procedere, sicchè è
obbligo della stessa fare applicazione di tale criterio funzionale,
seppur nel rispetto della par condicio dei concorrenti”. Di conseguenza
è da considerarsi i illegittimo il provvedimento di esclusione di una
ditta partecipante perchè la domanda di partecipazione è carente di
parte della documentazione richiesta “senza riconoscere alcuna
efficacia sanante al fatto che l’impresa abbia sostanzialmente
adempiuto in via successiva agli obblighi imposti dal bando di gara”.
E’
evidente, tuttavia, che una tale possibilità può creare occasioni di
violazione del principio cardine delle procedure di evidenza pubblica,
quello del rispetto della par condicio. Può accadere, infatti, ed è
accaduto, che la stazione appaltante abbia, con valutazione ampiamente
discrezionale, consentito solo ad alcune imprese partecipanti di sanare
eventuali irregolarità che altrimenti avrebbero avuto come conseguenza
l’esclusione dalla procedura di gara.
E’ ovvio, pertanto, che uno
strumento di apertura che dovrebbe consentire una applicazione
funzionalmente orientata delle regole basilari poste a base del gioco
concorrenziale delle gare d’appalto, non può, e non deve, rivelarsi
strumento di violazione delle stesse regole.
E’ ben vero, infatti,
che “ L’invito a regolarizzare la documentazione prodotta nella gara
(…), ancorché codificato in una normativa avente un oggetto ben
definito (art. 21 D.Lgs. 19/12/1991 n. 406) costituisce istituto di
carattere generale, che nella sua concreta applicazione incontra il
limite del rispetto della par condicio delle imprese partecipanti ” (
Consiglio di Stato, sez. V 17 febbraio 1999 n. 177 ).
E’ per tale
motivo, quindi, che anche in questo ambito, la giurisprudenza ha
elaborato un orientamento di massima da seguire nella risoluzione dei
casi concreti, in virtù del quale è ammissibile la richiesta di
chiarimento e di integrazione documentale solo nei casi in cui la
asserita irregolarità dell’offerta presentata abbia riguardo
esclusivamente ad elementi e circostanze del tutto marginali e che,
comunque, siano presenti nella documentazione esibita, sebbene in modo
non sufficientemente chiaro.
Il campo nel quale, per tali motivi,
più frequentemente si sono rilevate difficoltà interpretative, riguarda
il contrasto tra il principio che consente la regolarizzazione, quello
di par condicio e il principio di non aggravamento del procedimento
amministrativo.
Il T.A.R. Valle d’Aosta, con la sentenza n. 116
del 14 novembre 2002, per esempio, sembra aver delineato, benché il
tutto vada, come sempre, ricondotto, comunque, alla specificità del
caso concreto, un preciso orientamento in base al quale è da ritenersi
illegittima l’esclusione di una ditta partecipante per l’inosservanza
di disposizioni del bando di gara che costituiscano mere irregolarità,
non idonee a determinare un conflitto con nessuno dei principi
fondamentali cui devono essere informate le gare pubbliche.
Tra
l’altro i giudici valdostani, in considerazione del principio di non
aggravamento del procedimento amministrativo, di cui agli artt. 1 e 18
della legge n. 241/90 (cfr. a tal proposito: TAR Lombardia, Milano,
sez. III 15/12/1998 n. 2934; TAR Piemonte, sez. II 6/09/1999 n. 495;
TAR Lombardia, Milano 2/08/1997 n. 1432; TAR Toscana, sez. III
15/03/1997 n. 39), indirizzano con la decisione di che trattasi, ad
effettuare una ponderazione delle concrete modalità applicative delle
regole costituzionali di imparzialità, buon andamento, par condicio e
dei criteri comunitari di tutela della libertà della concorrenza nella
fase, necessaria, di interpretazione delle puntuali prescrizioni dei
bandi di gare pubbliche.
Addirittura vi è che, nel commentare detta sentenza (in rivista telematica
www.giust.it
) ha, peraltro, sottolineato che laddove i giudici avessero
diversamente opinato, considerando legittimo quel provvedimento di
esclusione, avrebbero, altresì, legittimato un’interpretazione delle
prescrizioni del bando di gara eccessivamente rigorosa e formalistica,
tale, pertanto, da porsi in evidente contrasto sia con il principio di
massima partecipazione (riconsiderato, tuttavia, alla luce del
principio di ragionevolezza e proporzionalità ), ma anche e, forse
soprattutto, con i principi di affidamento del privato, espressi dagli
artt. 1337 e 1375 c.c., e del principio di conservazione degli atti
giuridici ed amministrativi, per cui, in caso di dubbio,
l’interpretazione deve essere effettuata cercando di salvaguardarne gli
effetti , in virtù di quanto disposto dall’art. 1367 c.c.
A questo
proposito, ed a proposito anche dei principi di collaborazione e
diligenza da parte delle imprese partecipanti, che impongono oneri di
attivazione, nel bilaterale rispetto della buona fede nelle trattative,
di cui all’art. 1337 c.c., per dirimere i dubbi nella predisposizione
dell’offerta, richiamati in TAR Lombardia, Milano, sez. III, 15
dicembre 1998 n. 2934, si ricorda anche la decisione del Consiglio di
Stato , sez. IV, 23/01/02 n. 397 secondo cui “E’ noto che in materia di
contratti conclusi dall’Amministrazione, devono essere privilegiati i
c.d. metodi di interpretazione oggettiva, dando minor valore a quelle
regole di interpretazione soggettiva tese a ricostruire la volontà
delle parti anche in contrasto con il dato letterale (cfr. Consiglio di
Stato, sez. IV 20/11/1998 n. 1619 e Corte dei Conti, sez. contr. Stato
11/12/1996 n. 171).
Anche il principio sancito dall’art. 1366 c.c.
(interpretazione secondo buona fede) deve essere applicato, con
riferimento ai bandi di gara, non solo per la necessità di tutelare
l’affidamento di chi è risultato aggiudicatario, ma anche al fine di
garantire l’effettiva possibilità per tutti gli interessati di
partecipare alle gare, conoscendo ciò che l’amministrazione esattamente
richiede, con la conseguente esigenza di interpretare il contratto
privilegiando il senso che determinati termini rivestono obiettivamente
nel linguaggio comune alla maggior parte dei soggetti che operano in un
particolare settore economico e che siano interessati ad entrare in
contatto con l’amministrazione”.
Conclusioni
Da quanto
sin qui evidenziato, e con l’avvertenza che il presente lavoro non
vuole, e non potrebbe, esaurire il panorama complesso della tematica
che ci occupa, si capisce, quindi che il primo e più importante compito
nella gestione delle procedure di evidenza pubbliche spetta proprio
alle stazioni appaltanti nella fase di redazione dei bandi di gara.
Non
v’è dubbio, infatti, che un bando che contenga indicazioni precise,
facilmente intelligibili e soprattutto garantisca il rispetto dei
valori costituzionali della parità di trattamento, del buon andamento
della Pubblica Amministrazione, attraverso l’imposizione di
prescrizioni ragionevoli e proporzionali con l’oggetto della gara, con
l’interesse pubblico e le finalità sottesi alla gara stessa garantisce,
altresì, alle imprese partecipanti un più agevole lavoro nella fase di
redazione della domanda di partecipazione e, con ciò, anche una più
serena valutazione ed accettazione delle decisioni, eventualmente
sfavorevoli, assunte dalla stazione appaltante, diminuendo, in tal
modo, sensibilmente il contenzioso innanzi alle autorità giudiziarie.
Consente, inoltre, alle stazioni appaltanti medesime di assumere le
dette decisioni in modo sicuramente più consapevole e determinato.
Ed
infine, ma non meno importante, è l’effetto riflesso sulle valutazioni
dei giudici, i quali, innanzi a prescrizioni puntuali, ma ben
articolate e ben rispondenti ai canoni legislativi costituzionali, ben
poco margine di valutazione avrebbero, con manifesto vantaggio per il
funzionamento di tutto il meccanismo di affidamento dei lavori
pubblici, rendendo, oltretutto inutile l’affannoso tentativo di cercare
sempre un interesse prevalente, tra i due contrapposti della pubblica
amministrazione e delle imprese private partecipanti, in ottemperanza
quindi ai precetti di cui agli artt. 2, 3 41 e 97 della Carta
Costituzionale.