Una delle problematiche più frequenti, ed altrettanto rilevanti, per
gli operatori nel campo delle procedure di gara per l’affidamento di
lavori pubblici, è quella che riguarda il calcolo della media dei
ribassi, in particolare quando il metodo di aggiudicazione si basa sul
criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi
unitari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 della L. 109/94
e s.m.i. e 90 D.P.R. 554/99.
Le domande più ricorrenti che ci vengono poste dai concorrenti alle gare di appalto si incentrano soprattutto:
- sul numero di cifre decimali che possono essere contenute nell’indicazione del ribasso;
-
su come la stazione appaltante intende regolarsi laddove rilevi la
discordanza fra prezzo complessivo offerto e ribasso percentuale
corrispondente indicato;
- se sia più corretto procedere alla
verifica dei conteggi effettuati, prima di procedere al calcolo della
media e per tutti i partecipanti o se, al contrario, tale verifica
debba essere effettuata solo sull’offerta formulata dal concorrente
risultato aggiudicatario;
- se la stazione appaltante,
riscontrata la difformità tra prezzo massimo indicato e ribasso
percentuale offerto, intenda o meno applicare la procedure prevista dal
comma 7 dell’art. 90 del D.P.R. 554/99.
In merito a tali
quesiti si è di recente espresso il Consiglio dell’ Autorità per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici con deliberazione n. 114 assunta
nell’adunanza del 10.07.2002 ( in Gazzetta Ufficiale serie generale n.
115 del 18-05-2002 ).
Con particolare riferimento al numero
di cifre decimali da inserire nella percentuale di ribasso
corrispondente al prezzo massimo indicato, il Consiglio mette in
evidenza il principio, già in precedenza affermato dalla dottrina e
della giurisprudenza che si sono occupate della materia, che il bando,
quale lex specialis della procedura di gara, deve espressamente
indicare il numero massimo di cifre decimali, nonché i criteri di
eventuale arrotondamento che saranno presi in considerazione ai fini
del calcolo della media e della conseguente soglia di anomalia.
Sembra,
tra l’altro, che l’indicazione inserita nei bandi tipo, pubblicati a
cura dell’Autorità, i quali, si ricorda, fanno riferimento alla “terza
cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a cinque”, sia da considerarsi
rivelatrice di un criterio da seguire nella specificazione di quanto
sopra.
Resta, tuttavia, da considerare, e su questo si
richiama l’attenzione particolare degli operatori, che laddove il bando
nulla dica in merito, la stazione appaltante sarà costretta ad
effettuare il calcolo della media e della soglia di anomalia “con un
numero di cifre decimali pari al maggior numero di cifre proposto dai
concorrenti più uno”.
Con riferimento, invece, alla
eventualità di una discordanza tra prezzo massimo indicato e
percentuale di ribasso corrispondente, il Consiglio ricorda che, dato
per scontato che è nello spirito della legge accollare al concorrente
il rischio di errori di valutazione nella compilazione della lista dei
prezzi ( si rammenta a tal proposito - ma tale precisazione è rivolta
più che ai funzionari dell’Ente, alle imprese partecipanti – che nella
presentazione della domanda di partecipazione, i concorrenti
dichiarano, ai sensi dell’art. 71, 2° comma del D.P.R. 554/99, “ (…) di
aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico
(… ) di aver preso conoscenza (…) di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto”), la verifica debba essere effettuata
solo per il concorrente aggiudicatario; e, cioè, dopo l’aggiudicazione,
ma, necessariamente, prima della stipulazione del contratto.
Si
precisa, poi, che dalle disposizioni contenute nell’art. 90 al comma 7,
sembra doversi desumere che la procedura di correzione dei prezzi
unitari sia da effettuarsi solo per l’aggiudicatario e solo nella
ipotesi di accertata discordanza tra prezzo indicato e percentuale di
ribasso corrispondente.
Ricapitolando: determinata la soglia
di anomalia ( sulla base dei ribassi percentuali indicati nella lista
dei prezzi ) ed individuato il soggetto aggiudicatario, la commissione
dovrà procedere al riscontro dei conteggi da costui effettuati,
verificando che la somma o i prodotti, di cui al comma 2 dello stesso
articolo, siano frutto di calcoli esattamente effettuati;
nell’eventualità che tale verifica dia sito negativo e che, cioè, venga
riscontrata una difformità tra il prezzo risultante dai calcoli
esattamente compiuti e il prezzo indicato dal concorrente quale
risultante dalla percentuale di ribasso offerto, la Commissione stessa
procederà alla correzione dei prezzi unitari in modo costante in base
alla percentuale di discordanza tra il prezzo massimo indicato e quello
risultante dalla verifica effettuata.
Tale operazione di
controllo, e di eventuale correzione, risulta necessaria ed
indispensabile dal momento che la lista dei prezzi andrà a costituire
l’elenco dei prezzi posti a base del contratto e, come tali, dovranno
considerarsi, a seguito della sottoscrizione delle parti, immutabili
per tutta la durata del contratto e fino al completamento di lavori.
Il
Consiglio affronta poi il problema, non infrequente, e neanche
improbabile, considerata la assiduità con la quale i concorrenti
pongono la corrispondente domanda, relativo alla necessità che nella
formulazione del prezzo massimo, quello che poi – con ragionevole
probabilità - sarà il parametro per la formulazione del corrispondente
ribasso percentuale, debba essere inserito anche l’importo relativo
agli oneri di sicurezza.
Non v’è dubbio, in proposito che
anche in questo caso la norma applicabile sia quella dell’art. 31, co.
2 della L. 109/94 e s.m.i. che espressamente prevede che l’importo
degli oneri per la sicurezza deve essere indicato nel bando di gara, ma
non è soggetto a ribasso d’asta.
Il Consiglio, quindi,
specifica che è dovere della Commissione procedere alla esclusione
dalla gara del concorrente che abbia inserito nella somma complessiva
indicata quale prezzo massimo (che, lo si ripete, costituisce, nella
pratica corrente, la base di calcolo per l’individuazione del
corrispondente ribasso percentuale ) anche l’importo per gli oneri
sicurezza.
Questa affermazione, tuttavia, benché
incontestabile sul piano giuridico, lascia gli operatori nel dubbio (di
non poco conto ) sulle modalità da seguire per accertare tale errore,
sempre ammesso che di tale errore sia stato agevole venire a
conoscenza.
Non sfugge all’attenzione di chi opera nel
settore che, durante lo svolgimento di una gara, nella fase della
lettura dei prezzi offerti, e dei conseguenti ribassi, non sempre la
Commissione può ictu oculi avvedersi che nella somma indicata è stato
erroneamente compreso anche l’importo degli oneri di sicurezza:
difficilmente ciò accadrà se l’importo a base d’asta è notevolmente
alto, mentre gli oneri di sicurezza siano contenuti in un importo di
modesta entità rispetto al primo.
Il ribasso corrispondente, allora, risulterà, anch’esso, alterato.
Ed
allora come si può evitare l’alterazione della media, e della
conseguente determinazione della soglia di anomalia, derivante
dall’aver preso in considerazione anche quei ribassi frutto di
“contraffazione” se la Commissione non può procedere alla verifica
della esattezza dei conteggi prima dell’aggiudicazione definitiva, dal
momento che tale operazione è prevista solo per l’offerta del
concorrente risultato aggiudicatario?
Non è proprio esatto,
allora, affermare che nello spirito della legge, il rischio di un
errore nella compilazione della lista di prezzi è ad esclusivo carico
del concorrente, dal momento che, come si è visto, il rischio, nelle
circostanze sopra evidenziate, ricade sul coretto andamento della
procedura di aggiudicazione, e, cioè, sulla Stazione Appaltante;
proprio quello che il sistema vorrebbe e dovrebbe evitare.