Recentemente mi era stato sottoposto un quesito relativo alle modalità
pratiche con cui operare il c.d.“taglio delle ali”, primo passo per
l’individuazione della soglia di anomalia negli appalti sotto soglia
comunitaria.
In
particolare il dubbio emerso riguardava la modalità di calcolo del 10%
(art. 21 comma 1 bis della L.109/94 s.m.i.) e, soprattutto,
l’identificazione numerica delle offerte da considerare comprese in
quel 10%.
In realtà il modus procedendi diffuso e corretto è
quello di calcolare il 10% delle offerte di maggior ribasso sul numero
complessivo delle offerte ammesse, dopo il vaglio della commissione
teso a verificare, per la parte tecnico-amministrativa, la rispondenza
dei requisiti dichiarati dalle imprese partecipanti a quelli richiesti
nel bando di gara.
Individuato il 10% e trasformatolo, con
l’arrotondamento all’unità superiore, in un numero ben preciso, sarà in
quel numero che andranno ricompresse le offerte di maggiore e quelle di
minore ribasso.
In realtà da più parti era stata prospettata
anche la possibilità che, al fine di individuare quella percentuale da
includere nel taglio delle ali, il numero complessivo delle offerte
ammesse dovesse essere diviso in due maxigruppi, virtualmente
comprensivi, uno dei maggiori e l’altro dei minori ribassi, e su ogni
gruppo individuare il 10%.
Non è difficile capire che scegliere l’una modalità o l’altra comporta notevoli differenze in termini di quantità.
In
verità nessuna “fonte ufficiale” si è pronunciata per la scelta di uno
o dell’altro dei criteri indicati, ma la pratica corrente, spinta forse
anche da esigenze di celerità, si è certamente orientata per il primo.
Con
riferimento al secondo dei quesiti posti, e cioè al numero di offerte
da considerare in quel 10%, il problema, in particolare, si pone quando
tra le offerte “estreme” risultano comprese più offerte con lo stesso
ribasso.
Su questa questione di recente si è espresso il
Consiglio di Stato con la sentenza n. 3068 del 3/06/2002; in
particolare i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che qualora vi
siano ribassi uguali da considerarsi estremi e marginali, questi
debbano esser tutti inclusi nelle c.d. “ali”, e, pertanto, tutti
esclusi dal computo delle medie per individuare la soglia di anomalia,
e ciò a prescindere dal fatto che, in tal modo, si supera il numero
corrispondente al 10% indicato dalla norma e calcolato sul complesso
delle offerte ammesse.
I Giudici, infatti, ritengono che “Il
cosiddetto taglio delle ali persegue sicuramente l’intento di
eliminare, alla radice, l’influenza che possono avere, sulla media dei
ribassi, offerte manifestamente distanti dai valori medi. Il carattere
del ribasso, così individuato, ha natura oggettiva, nel senso che
riporta ad unica categoria anche più offerte, quando casualmente o
meno, esse hanno la medesima misura. Ne segue che l’indicazione del 10%
delle offerte da escludere dalla media non deve intendersi in senso
numerico soltanto, ma anche in senso logico. E’ impedito così che, a
determinare il valore medio in questione, concorrano offerte che, per
la loro oggettiva consistenza, siano identiche ad altra, ritenuta per
definizione ininfluente o fuorviante, venendo, altrimenti, a mancare,
nello scarto degli estremi, la funzione correttiva e sostanziale sia
del computo della media, sia del calcolo dello scarto aritmetico medio
dei ribassi percentuali, cui sempre l’art. 21, comma 1 bis , fa
riferimento (in senso conf.: v. Sez V n. 3216 del 18-06-2001 e n. 6431
del 28-12-2001”.
La ratio del taglio delle ali, quindi, è
quella di neutralizzare l’incidenza sulla media di offerte presentate
all’esclusivo scopo di condizionare detta media e, pertanto, non può
che essere considerata “di ordine generale, tale cioè da non soffrire
eccezioni o intermittenze nello sviluppo logico e aritmetico nella
determinazione della soglia” ( Consiglio di Stato, sez II Consultiva,
Parere n. 285 del 3-03-1999 ).
Diversamente, però, la pensano
i giudici della Corte dei Conti che, nella relazione annuale sugli
appalti del Ministero della Difesa, considerano il meccanismo del
taglio delle ali “il veicolo più efficace per estromettere, attraverso
accordi dolosi, i partecipanti che, non rispondendo a logiche di
gruppo, formulano le loro offerte con riguardo alle proposte della
Amministrazione e con l’obiettivo di vincere a condizioni
sufficientemente remunerative”; il rischio, per i Magistrati contabili,
è che si possa “essere esclusi dal caso, se non addirittura da accordi
mirati tra concorrenti” e non , come sarebbe giusto che fosse, “dal
mercato, con grave lesione del principio di libera concorrenza”.
In
Italia, concludono i Giudici, l’obiettivo della legge “appare con
estrema chiarezza in contrasto con i mezzi predisposti per
raggiungerlo” ( e non è certo la prima volta, aggiungerebbe
chiunque!!). Tuttavia anche le recenti modifiche apportate alla Legge
fondamentale sui Lavori Pubblici, che si sono occupate, per ovvie
ragioni, di adeguare la disciplina vigente alle sentenze della Corte di
Giustizia Europea sull’anomalia delle offerte, non hanno, invece,
toccato questo aspetto della esclusione automatica: un’occasione persa
o una conferma delle proprie scelte?