Nella vicenda posta all’attenzione del TAR Puglia – sez. di Bari (sent.
n. 3827/02 ) , una società partecipante ad una licitazione privata per
l’affidamento del servizio di pulizia di alcuni immobili di proprietà
del Politecnico di Bari, inoltra istanza di accesso alla suddetta
stazione appaltante, onde ottenere “la visione delle offerte economiche
e dei progetti tecnici delle ditte partecipanti alla gara” e il
“rilascio di copia dei verbali della commissione di gara”.
Il
Politecnico replica con un rifiuto di tale accesso, invocando la
normativa sulla tutela della privacy e sulle opere di ingegno.
L’occasione
è stata colta dai giudici amministrativi per fare il punto su una
tematica spinosa e oggetto di applicazione pratica quotidiana, quella
del diritto di accesso nelle procedure di gara per l’affidamento di
lavori pubblici.
E’ la legge n. 241/90 che all’art. 21
sancisce un principio fondamentale riconoscendo “ a chiunque vi abbia
interesse per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti” il
diritto di accedere alla documentazione amministrativa, mentre all’art.
24, a tutela di interessi meritevoli di particolare protezione, rimanda
a successivi interventi normativi di natura regolamentare, il compito
di disciplinare le categorie di atti e documenti per cui è escluso tale
diritto.
In particolare il D.P.R. n. 352/92, di attuazione
della L. 241/90, ha espressamente disposto che l’accesso a determinati
documenti è escluso solo quando il consentirlo possa recare pregiudizio
concreto agli interessi evidenziati nell’art. 24 delle L.241/90 e solo
“nell’ambito e nei limiti di tale connessione”.
Il medesimo
regolamento ha poi previsto, all’art. 8 co. 5 lett.d), che possono
essere sottratti all’accesso i documenti che “riguardino la vita
privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli
interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario,
industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i
relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti
cui si riferiscono”; tuttavia anche in questi casi è sempre consentita
“la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici”.
Preliminarmente occorre precisare che, per i
lavori pubblici, specifica regolamentazione derogatoria in materia di
accesso, è dettata dall’art. 22 della L.109/94 s.m.i., che disciplina
una ipotesi di differimento temporaneo di detto accesso, disciplina la
cui ratio è stata ben evidenziata dall’Autorità per la Vigilanza sui
Lavori Pubblici, con Determinazione n. 25 del 22-05-2000.
L’Autorità
ha, infatti, chiarito che il motivo della disciplina ex art. 22 L.
109/94 s.m.i è da ricercarsi nella “necessità di salvaguardare
l’effettività della libera concorrenza che potrebbe essere pregiudicata
dalla conoscenza (…) dei nominativi dei partecipanti alla stessa” e che
potrebbe “suggerire accordi tra i candidati intesi ad alterarne i
risultati, ovvero consentire pressioni o minacce tra gli stessi al fine
di limitarne la libertà di determinazione in ordine al contenuto delle
offerte”
Essendo questa la disciplina generale, con
riferimento specifico agli elaborati progettuali depositati agli atti
di gara, la elaborazione giurisprudenziale si è divisa seguendo due
orientamenti contrapposti, con riguardo alla limitazione oggettiva ed
alle modalità di accesso a detti atti.
Da una parte, infatti,
numerosa giurisprudenza, soprattutto di primo grado, afferma che
l’accesso ai documenti di che trattasi deve sempre ammettersi anche
nella forma della estrazione di copia, seppur dopo l’espletamento della
gara, e ciò in base alla considerazione che quella documentazione,
proprio perché oggetto di valutazione nelle procedure di gara, è
destinata a considerarsi soggetta ai principi della trasparenza e della
pubblicità, rispetto ai quali l’interesse alla riservatezza è
sicuramente recessivo.
D’altra parte la giurisprudenza
maggioritaria, sopratutto del Consiglio di Stato (v. C. di S. Ad. Plen.
n. 5/97), movendo dalla considerazione per cui, evidentemente,
l’estrazione di copia determina un maggiore pericolo in ordine alla
divulgazione dei dati, riconosce il diritto di accesso limitatamente
all’esigenza del richiedente di curare e difendere i suoi interessi
giuridici, limitatamente agli atti progettuali delle ditte meglio
collocate nella graduatoria finale e solo nei modi della visione degli
atti.
In modo ancora più netto, nella sent. n. 1002 del
19-02-2002, la VI^ sez del Consiglio di Stato precisa che i progetti
sono “il prodotto di studi, scelte, esperienze professionali e capacità
di inventiva “ e, pertanto, non possono essere resi pubblici proprio
per non creare un pregiudizio economico certo dei titolari.
Infatti,
la partecipazione ad una selezione pubblica non comporta assolutamente
che tali elaborati, frutto dell’ingegno dei professionisti, siano,
perciò stesso, destinati alla diffusione, avendo, detti professionisti,
implicitamente rinunciato alla propria riservatezza.
Non vi è
dubbio, cioè, specificano i Giudici di Palazzo spada, che la
presentazione di un progetto è fase necessaria in una procedura
concorsuale e consente la conoscenza dello stesso al solo soggetto che
è chiamato a valutarlo.
La divulgazione di quell’elaborato,
invece, ha come conseguenza che chiunque abbia una qualche relazione
con la procedura di selezione, seppur estraneo al momento valutativo,
possa venirne a conoscenza.
Il Consiglio di Stato, allora,
espressamente ammette che ad essere coinvolta, in un giudizio dove
venga in rilievo l’accesso a tali tipologie di documenti, è proprio la
riservatezza dei partecipanti (cfr. punto sub 5) della citata sent. n.
1002/02 ).
Tuttavia, nella sentenza del TAR Puglia n.
3827/02, i giudici sottolineano che nel caso di specie, non c’è nessun
motivo di invocare la disciplina di cui alla legge n. 675 del
31.12.1996; infatti, esprimendo un principio che appare voler assumere,
almeno nelle intenzioni dei giudici, portata generale, si precisa che
<< (…) ai sensi dell’art. 12 della legge (…), non è richiesto il
consenso dell’interessato se il trattamento dei dati riguarda, tra
l’altro, “dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria” (comma 1 lett.
a)) - e tali sono per certo i documenti, anche progettuali, acquisiti
nell’ambito di una procedurali evidenza pubblica -, nonché quando il
trattamento “è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l’interessato o per l’acquisizione delle
relative informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest’ultimo (…)” (comma 1 lett. b); ed infine se il trattamento
“riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche (comma
1 lett. f ); appare arduo, si legge nella sentenza, negare che offerta,
progetti e documentazione tecnico – economica afferiscano ad
informative precontrattuali, essendo orientate a fornire
all’amministrazione appaltante elementi conoscitivi o valutativi per la
scelta del contraente nell’ambito della procedura di evidenza
pubblica>>.
Sulla base delle considerazione esposte,
allora, il TAR riconosce il diritto di accesso agli elaborati
progettuali consentendo non solo l’esame, ma altresì l’estrazione di
copia degli stessi
Al contrario, occupandosi nuovamente della
questione, di recente l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici,
con atto di regolazione n. 12 del 29-05-2002, ha espressamente statuito
che “Anche laddove si voglia considerare che l’offerta presentata in
caso di gara di progettazione costituisce frutto dell’attività
intellettuale e potrebbe presentare il carattere della novità,
l’amministrazione che detiene la relativa documentazione dovrà tutelare
la riservatezza dell’impresa che ha prodotto la stessa non
rilasciandone copia a terzi, ma consentendone la sola visione ai
soggetti che devono tutelare i propri interessi, giuridicamente
rilevanti”, per concludere, quindi, che non appare legittimamente
denegabile il diritto di accesso a tali atti, - anche se
subordinatamente alla definitiva conclusione del procedimento di gara ,
con la conseguenza che la P.A. potrà differire l’esercizio del diritto
di accesso - e nella forma della sola visione degli atti.
Ed
ancora, con riferimento alla disciplina di tutela delle opere di
ingegno e dei brevetti, di cui alla legge n. 633/41 successivamente
modificata ed integrata dal D. Lgs. n. 306 del 29-12-1992 e dal D. Lgs.
n. 169 del 06-05-1999, il TAR precisa che, per quel che riguarda le
opere di che trattasi, detta tutela si risolve nel riconoscimento del
“diritto esclusivo di riproduzione economica dei piani e disegni” e del
diritto ad un equo compenso qualora il progetto sia realizzato senza il
consenso del suo autore.
In definitiva, sottolineano i
giudici, l’ordinamento appresta un sistema di difesa, per le opere di
ingegno, che non prevede affatto un’ulteriore ipotesi di esclusione del
diritto di accesso per quegli elaborati progettuali; al contrario,
secondo questi giudici, l’accesso può e deve essere consentito, tant’è
che in ipotesi di utilizzazione illecita la legge prevede meccanismi di
tutela civile penale all’uopo predisposti.