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LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289. GLI INTERVENTI AMBIENTALI NELLA FINANZIARIA 2003. A cura di Rosario CENTONZE

Le misure ambientali previste nella legge finanziaria del 2003, riguardano principalmente l’istituzione del Fondo rotativo per la progettualità. Infatti, il Capo V Finanziamenti degli investimenti del dettato legislativo prevede, all’art. 70, la costituzione del suddetto fondo presso la Cassa Depositi e Prestiti, con lo scopo agevolare gli investimenti pubblici di competenza dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, etc., soprattutto se ammessi ad un cofinanziamento comunitario.
L’innovazione consiste nelle funzioni attribuite al Fondo, che anticipa le spese per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente.
La dotazione del Fondo è riservata, per un biennio ed entro il limite del 30%, alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. La quota residua del Fondo è riservata, per almeno il 60%, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonché per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10% per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse.
Sarà la Cassa Depositi e Prestiti a stabilire i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo, come del resto sarà possibile ottenere anticipazioni che, però, non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell'opera.
Sempre al Capo V della legge, l’art. 77 discute di Interventi ambientali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Il legislatore interviene per accelerare l’attività istruttoria della Commissione per le Valutazioni dell’Impatto Ambientale di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, autorizzando il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ad avvalersi del supporto dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi tecnici (APAT), dell’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni. Il comma 3 stabilisce, invece, che sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell’allegato I della Direttiva 96/61/CE.
Ultima novità apportata dalla legge finanziaria 2003, riguarda l’incremento fino ad un massimo del 25% delle risorse del Fondo per lo sviluppo sostenibile (art. 78), da utilizzare per la riqualificazione delle aree ad elevato rischio ambientale.