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DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.609/2002 : ISTRUTTORIA CALAMITÀ ATMOSFERICHE. A cura di Rosario CENTONZE

La Regione Puglia con Deliberazione n. 609 del 14.05.2002 ha chiarito alcuni aspetti dell’applicazione della L. 185/92 attivata a seguito di un evento calamitoso definito eccezionale, ma soprattutto ha definito alcuni iter procedurali e di istruttoria delle richieste di provvidenze inoltrate dagli agricoltori. Di seguito riportiamo le principali novità:

- Le richieste di provvidenze devono essere inoltrate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. sulla Gazzetta Ufficiale, conteggiando i giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione.

- Nel caso di azienda agricola con terreni in più agri comunali, la richiesta di provvidenze può essere inoltrata al Comune dove ricade la maggior parte della superficie aziendale o direttamente alla Provincia che comunque rimane competente per l’istruttoria tecnico-amministrativa.

- Nel caso di azienda agricola con terreni in più agri provinciali, la richiesta di provvidenze deve essere inoltrata alla Provincia in cui ricade il centro aziendale o, in mancanza dove ricade la maggior parte della superficie aziendale.

- Per le domande in cui è dichiarato che il danno subito dalle colture e superiore a quello medio rilevato dall’I.P.A. e riportato nelle relazioni di delimitazione dei territori e delle colture e quantificazione dei danni, l’operatore agricolo deve produrre una autocertificazione ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 dichiarando tale maggior danno subito. Tali dichiarazioni devono essere tutte verificate dall’organo istruttore acquisendo documenti ed atti a ritenuti idonei a valicare la dichiarazione del coltivatore.

- Per le istanze istruite favorevolmente deve essere eseguita una verifica tramite controllo di almeno il 5% delle somme determinate a seguito dell’istruttoria e su un campione rappresentativo.

- Nel caso di richiesta di cui alla lettera d), l’operatore agricolo danneggiato, ai sensi dell’art. 4 comma 2, può chiedere alla banca di perfezionare l’operazione di credito agrario al tasso di riferimento in attesa delle risultanze istruttorie, che se positive daranno luogo ad un prestito con tasso agevolato, altrimenti con esito sfavorevole l’operazione rimarrebbe al tasso di riferimento.

Si tratta, tutto sommato, di esplicitazioni, di chiarimenti del dettato legislativo. La vera novità consiste, invece, nel considerare nel computo dell’indennizzo le colture che hanno subito un danno maggiore del 20% e non del 35% come in precedenza veniva calcolato.