MASSIMA: È illegittimo il provvedimento con cui il Sindaco ha espresso parere negativo ex articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 su una istanza di sanatoria edilizia, nel caso in cui il regolamento comunale degli uffici e dei sevizi assegni alla competenza dei responsabili di servizio le competenze proprie della dirigenza e ciò a prescindere dalla qualifica da essi rivestita, realizzando così – in aderenza ai principi dell’articolo 51 della legge 6 giugno 1990, n. 142 (ora articolo 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) – il principio della separazione tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo dell’ente, spettanti agli organi elettivi, e quelli gestionali, riservati al personale burocratico. Ne consegue che il parere sulla istanza di condono edilizio di cui alla controversia in esame rientrava nei compiti del responsabile del settore urbanistica e lavori pubblici.