| Non si applica alla dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) in edilizia l’art.10 bis della legge 241/90 (sul procedimento amministrativo), così come modificato dalla legge 15 dell’11 febbraio 2005, secondo cui nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima di esprimere il diniego, è tenuto a comunicare all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. Questo perché l’istituto della Dia è soggetto ad una disciplina autonoma e speciale, contenuta nel Dpr 380/01 (Testo unico sull’edilizia) il cui art.23 c.6 prevede espressamente che il dirigente dell’ufficio tecnico, in caso di assenza di una delle condizioni richieste dalla legge, ordina all’interessato l’ordine di non effettuare i lavori denunciati. Il principio arriva dalla Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto che, con la sentenza n.3418 del 7 settembre scorso, ha dato ragione ad un dirigente comunale il quale aveva imposto il divieto di iniziare l’esecuzione di alcune opere edili ad una società, che aveva presentato una Dia carente di idonea documentazione tecnica, seguendo il procedimento scandito dall’art.23 del Dpr 380. La società aveva proposto ricorso ai giudici amministrativi eccependo il vizio della violazione di legge da parte della Pubblica Amministrazione che non aveva fatto precedere il divieto di esecuzione delle opere dalla preventiva comunicazione di cui all’art.10 bis della legge 241/90. Il Tar veneziano ha invece respinto il ricorso allargando di fatto alla dichiarazione di inizio attività in edilizia i casi di esclusione dell’applicazione dell’art.10 bis limitati, in base allo stesso articolo, alla materia concorsuale e previdenziale. Infatti, partendo dalla considerazione che l’elencazione Di Tali fattispecie non è tassativa, il Tar ha sostenuto, in primo luogo, che la Dia non è una “istanza di parte” alla quale deve seguire un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte della P.A. ma una semplice dichiarazione con la quale l’interessato comunica l’inizio di un’attività decorso il termine previsto dalla legge. Inoltre, la Dia in edilizia, si legge nella sentenza, è soggetta alla “speciale disciplina della notifica all’interessato dell’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento contenuta dal comma 6 dell’art.23, dove già è prevista la motivazione dell’ordine inibitorio e dove viene assicurata una forma di confronto e di tutela del privato a favore del quale viene comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia”. La pronuncia dei giudici veneti completa il principio fissato dalla seconda sezione bis del Tar Lazio- sede di Roma con la sentenza n.3921 del 18 maggio che, invece, aveva annullato il provvedimento di diniego di un permesso di costruire perché il responsabile dell’ufficio urbanistico non aveva comunicato a comunicare all’istante le motivazioni per le quali intendeva respingere l’istanza, negandogli così la possibilità di partecipare al procedimento e di presentare le proprie osservazioni in merito. In base ad un interpretazione sistematica delle due sentenze si può concludere, quindi, che l’art.10 bis della legge 241/90 si applica in edilizia ed urbanistica solo ai procedimenti su istanza di parte (permessi di costruire, piani di lottizzazione, ecc.) e non anche alla Dia, assoggettata invece alla disciplina speciale dell’art.23 c.6 del Dpr 380/01. *Avvocato, Dirigente SUAP Comune di Corato |