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LEGGE FINANZIARIA 2007 - ALCUNE RIFLESSIONI SU NORME DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI - ART. 18 COMMI 243-247 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE. A cura di Benvenuto BISCONTI*

243. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 307 a 343, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell’ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai princìpi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 211 a 234 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l’obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   244. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 243, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
   245. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 243, che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.
   246. Gli enti che non abbiano rispettato per l’anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
   247. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 244.

Commento.

Gli enti locali devono garantire una riduzione complessiva della spesa per il personale, intanto “mettendo mani” alle strutture burocratiche-amministrative e, nell’ambito della propria autonomia, possono fare riferimento a norma, non assolutamente vincolanti, quali i commi da 211 a 234 dello stesso art. 18 ( come approvato dalla Camera dei Deputati) e dall’art. 1, commi 189-191 e 194 della legge finanziaria per il 2006.
Tali ultime norma di riferimento erano quelle indirizzate alla determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione collettiva al fine di rendere adeguata la consistenza dei fondi all’obiettivo di generale riduzione della spesa per lavoro dipendente.
Vi è da evidenziare che, per gli enti soggetti al rispetto del patto di stabilità ( popolazione superiore a 5.000 abitanti) sono disapplicate le norme relative al contingentamento delle assunzioni e alla riduzione della spesa per personale dipendente nella misura dell’1% rispetto a quella sostenuta per il 2004 ( come da finanziaria 2006).
E’ bene sottolineare che tale disapplicazione è valida solo per gli anni 2007 e 2008.
Tanto è vero che, non solo rimangono applicate per il 2006, ma vengono confermate le sanzioni per chi non le ha rispettate: “.. gli enti che non hanno rispettato le regole del patto di stabilità interno per il 2006 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipo di contratto.”
E’ prevista la possibilità di stabilizzare personale “non dirigenziale” che ha prestato servizio presso l’ente locale a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, sulla base di contratti stipulati prima del 29 Settembre 2006 o che abbia prestato servizio per tre anni, negli ultimi cinque, prima dell’entrata in vigore della Finanziaria 2007.
Le condizioni sono due:
1.      Tali stabilizzazioni possono essere effettuate nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ogni ente;
2.      Purchè tale personale sia stato a suo tempo assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.
Non risulta chiaro se esista la possibilità di stabilizzare, e in che modo e forma, personale precario assunto senza procedure selettive.
Infine, è doveroso segnalare, che gli enti che intendessero procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, nei limiti previsti dal D.Lgs 165/2001, nel bandire le prove selettive devono riservare una quota “non inferiore al 60%” in favore di coloro i quali hanno avuto rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di natura politica, per la durata di almeno un anno entro il 29 Settembre 2006.

Per gli enti non soggetti al patto di stabilità ( popolazione inferiore a 5.000 abitanti), si può procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
L’unica limitazione è che gli oneri complessivi di spesa per il personale dipendente, escluso gli aumenti contrattuali, non superino il corrispondente ammontare sostenuto nell’anno 2004.

Dicembre 2006 * Dirigente servizi finanziari Provincia di Lecce