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LEGGE FINANZIARIA 2007 -RIFLESSIONI SU NORME DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI -MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI - ART. 18, CO. 361- 363 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANI DI GOVERNO DEGLI ENTI LOCALI. A cura di Benvenuto Bisconti

361. In attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 dell’articolo 78 è sostituito dal seguente:
«5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonchè agli assessori e ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province nonchè di altri enti territoriali. I medesimi soggetti non possono ricoprire i suddetti incarichi presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione dall’incarico di sindaco, presidente della provincia, assessore o consigliere comunale o provinciale»;
b) il comma 2 dell’articolo 82 è sostituito dal seguente:
«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un anno da un consigliere può superare l’importo pari al 30 per cento dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8»;
c) il comma 4 dell’articolo 82 è abrogato;
d) la lettera c) del comma 8 dell’articolo 82 è sostituita dalla seguente:
«c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti del consiglio, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province e degli assessori in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura non superiore al 70 per cento della misura prevista per il comune avente maggiore popolazione»;
e) al comma 11 dell’articolo 82, le parole: «incrementati o» e il secondo periodo sono soppressi. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali adeguano per il futuro gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza di cui all’articolo 82, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente lettera, se superiori a quelli previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119, al limite massimo previsto dal medesimo regolamento;
f) l’articolo 84 è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – (Rimborsi per spese di viaggio). – 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonchè un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione dei rimborsi di cui al comma 1 è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ognuna delle sedute dei rispettivi organi dell’assemblea ed esecutivi, nonchè per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».
362. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.
363. L’indennità di fine mandato prevista dall’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n.119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.



Commento.

Come è evidente, i commi di cui sopra modificano sostanzialmente diversi artt. del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
Intanto si modifica il comma 5 dell’art. 78 del Tuel quando si vieta a Sindaci, Presidenti di province, assessori e consiglieri comunali e provinciale di ricoprire cariche e prestare consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo e vigilanza dei rispettivi enti o di altri enti territoriali.
Non solo: ma tale divieto rimane vigente fino a quando non siano trascorsi due anni dalla cessazione dell’incarico politico.
La modifica relativa al comma 2 dell’art. 82 del Tuel è la seguente: sono previsti i gettoni di presenza per consigli e commissioni solo per i consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali dei Comuni capoluogo di provincia. Inoltre, in nessun caso l’ammontare percepito nell’anno da un consigliere può essere superiore al 30% dell’indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente in riferimento al decreto previsto dal comma 8 dell’art. 82 del Tuel.
Con l’abrogazione del comma 4 dell’art. 82 del Tuel, si sopprime qualunque possibilità di trasformazione dei gettoni di presenza in indennità di funzione.
Con la modifica del comma 11 dell’art. 82 del Tuel, viene soppressa la facoltà per i consigli e le giunte di incrementare la misura delle indennità e dei gettoni presenza ( come fino ad oggi consentito dal DM 119/2000). Resta solo la possibilità di riduzione.
Una modifica, in qualche modo peggiorativa rispetto alla prima bozza della finanziaria, riguarda quella del comma 8 dell’art. 82 del Tuel.
E’ relativa alla indennità spettante a Presidenti e assessori di unioni di comuni, consorzi e comunità montane: la misura non può essere superiore al 70% di quella prevista per il Comune avente maggiore popolazione.
E’ evidente che rispetto alla bozza della legge, che prevedeva il 70% riferito ad un ente con popolazione pari alla sommatoria degli enti partecipanti, tale norma è molto più penalizzante.
Di fatto, se una unione di comuni fosse composta da due comuni di cui uno con 10.000 abitanti e l’altro di 2000, il 70% sarebbe riferibile alla indennità spettante per un Comune con 10.000 abitanti.
Nel caso in cui una unione fosse, per assurdo, composta da 12000 abitanti ma formata da 6 comuni rispettivamente di 2000 abitanti, il 70% sarebbe riferibile alla indennità spettante per un comune di 2000 abitanti!
Infine, si segnala la modifica dell’art. 84 del Tuel dove si prevede che per gli amministratori che vanno in missione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, competa una indennità giornaliera omnicomprensiva che verrà stabilita con apposito decreto del Ministero dell’Interno, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Dicembre 2006 * Dirigente servizi finanziari Provincia di Lecce