LEGGE FINANZIARIA 2007 - RIFLESSIONI SU NORME DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI A SEGUITO MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI - ART. 18, CO.344-346 - COMPARTECIPAZIONE LOCALE AL GETTITO IRPEF E TRASFERIMENTI ERARIALI di Benvenuto Bisconti*
344. I trasferimenti erariali per l’anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
345. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l’anno 2007.
346. All’articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, le parole: «non supera il 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non supera il 15 per cento». All’articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: «non superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 15 per cento» e la lettera c) è abrogata.
Commento.
Per il 2007 i trasferimenti erariali per gli enti locali resteranno invariati sia nella quantità che nelle modalità di riparto rispetto al 2006.
Quindi, la compartecipazione al gettito Irpef rimane per il 2007 identica a quella per il 2006.
La norma prevede che dal 2008 sia istituita una compartecipazione del 2% al gettito di tale imposta, ma sempre dallo stesso anno, saranno decurtati trasferimenti erariali per uguale importo.
Per il 2008 il gettito sarà commisurato al reddito imponibile riferito all’anno 2006.
Dal 2009, poi, l’incremento eventuale di gettito complessivo sarà ripartito tra i Comuni, e non le province, secondo criteri che saranno successivamente definiti con apposito decreto sentite le parti coinvolte.
Viene innalzato dal 12% al 15% il livello massimo di indebitamento di un ente, calcolato come rapporto tra la spesa per interessi passivi e le entrate relative ai primi tre titoli di entrata del relativo bilancio.
Infine, viene modificato il comma 45 dell’art.1 della L. 311/2004, prevedendo che gli enti locali che abbiano superato il predetto limite del 15% sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento, entro il richiamato limite del 15%, entro il limite massimo rappresentato dalla fine dell’esercizio 2010.
Dicembre 2006 * Dirigente servizi finanziari Provincia di Lecce