Sulla base del D.Lgs 4 settembre 2002, n.198, le infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici di cui all’art.4, con eccezione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono considerati compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.
L’effetto pratico è dirompente: non occorre, per la realizzazione di tali infrastrutture, alcuna localizzazione particolare ed alcuna compatibilità urbanistica: le stesse possono essere localizzate in qualunque parte del territorio comunale, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, e sono realizzabili in deroga a tutto (strumenti urbanistici, regolamenti, e persino leggi).
Le infrastrutture strumentali alle infrastrutture di telecomunicazioni, elencate negli artt.7, 8, 9 (opere civili, scavi, occupazioni di suolo pubblico, condivisione dello scavo e reti dorsali), sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art.16, comma 7, T.U. edilizia, e, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, ad esse si applica la normativa vigente in materia.
Dunque si hanno infrastrutture che nonostante restino di proprietà privata, sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, che ai sensi dell’art.16, T.U. edilizia, fanno parte invece del patrimonio indisponibile del Comune.
L’assimilazione ad ogni effetto comporta:
- la compatibilità con ogni destinazione urbanistica;
- l’esonero dal contributo di costruzione, se si tratta di opere poste in essere in attuazione di strumenti urbanistici (art.17, comma 3, lett. c., T.U. edilizia);
- la necessità di affidarne la realizzazione, se si tratta di opere di importo superiore alla soglia comunitaria, con le procedure di evidenza pubblica di cui alla direttiva 93/37/CEE, ai sensi dell’art.2, comma 5, legge Merloni.
La conseguenza della compatibilità delle infrastrutture di telecomunicazione con ogni destinazione urbanistica e la possibilità di realizzazione anche in deroga agli strumenti urbanistici, ha per conseguenza la sottoposizione di tali opere al regime dell’autorizzazione e non del permesso di costruire , ed, in alternativa, in talune ipotesi, della denuncia di inizio attività.
L’autorizzazione di competenza comunale è il titolo abilitativo necessario a fini edilizi, ma non è l’unico titolo abilitativo necessario.
Occorrono, infatti, anche:
- l’accertamento da parte dell’ARPA o dell’organismo indicato dalla Regione, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della Legge 22/02/2001, n.36, e relativi provvedimenti di attuazione;
- l’eventuale autorizzazione necessaria a tutela del vincolo storico-artistico e del vincolo paesistico, ai sensi del D.Lgs. 29/09/1999, n.490;
- l’eventuale autorizzazione a tutela delle servitù militari, Legge 24/12/1976, n.898.
L’assoggettamento di tali opere al regime dell’autorizzazione edilizia giova a risolvere le dispute dottrinali e giurisprudenziali sul regime delle stesse. Si dibatteva, infatti, se fossero soggette a concessione o autorizzazione edilizia, o se fossero da considerare realizzabili mediante DIA.
Tendeva a prevalere, in giurisprudenza, l’orientamento che voleva assoggettate a permesso di costruire le stazioni radio base per telefonia cellulare e le relative antenne, atteso che tali impianti non possono ritenersi urbanisticamente irrilevanti, non essendo precari e tanto meno privi di impatto estetico ed ambientale.
E tale soluzione era seguita dal T.U. edilizia, che per torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e per ripetitori per i servizi di telecomunicazione prevede il regime del permesso di costruire (art.3, comma 1, lett. e).
L’autorizzazione, come la DIA, sono di regola gratuite.
La questione dell’onerosità o gratuità è risolta dal D.Lgs. n.198/2002, nel senso della gratuità, ma con accollo al titolare di alcuni oneri economici, indicati nell’art.10 “gli operatori di telecomunicazioni hanno l’obbligo di tenere indenne l’ente locale, ovvero l’ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificatamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’ente locale. Nessuno altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all’art.4 della Legge 31/07/1997, n.249, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al presente decreto, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II° del D.Lgs. 15/11/1993, n.507, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’art.63 del D.Lgs. 15/12/1997, n.446, e s.m.i., calcolato secondo quanto previsto dal comma 2 , lett.e), del medesimo articolo, ovvero dell’eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all’art.47, comma 4, del predetto D.Lgs. 15/11/1993, n.507.
Il D.Lgs. n.198/2002 disciplina l’autorizzazione edilizia per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione ed il relativo procedimento ed ipotizza un’ipotesi particolare di DIA in materia.
E’ consentita la DIA, ai sensi dell’art.5, comma 2 nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati: La DIA deve essere conforme ai modelli predisposti dagli enti locali.
Si deve perciò ritenere che le infrastrutture di telecomunicazione sono soggette ad autorizzazione edilizia e, nell’ipotesi sopra specificata, a DIA.
Si tratta, pertanto, di un’ulteriore ipotesi di DIA, speciale rispetto a quelle di cui al T.U. edilizia ed alla Legge obiettivo. La specialità attiene non solo ai presupposti, ma anche al procedimento, che è regolato dall’art.5, sia con riferimento all’istanza di autorizzazione, sia con riferimento alla denuncia.
Dato il rapporto di specialità, si deve però ritenere che in caso di lacune della disciplina, supplisce la disciplina generale del procedimento relativo alla DIA.
Oltre all’autorizzazione principale relativa alle infrastrutture di telecomunicazioni ed alla DIA, viene regolata un’autorizzazione accessoria che riguarda opere civili, scavi ed occupazioni di suolo pubblico, strumentali all’opera principale.