325. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 326 a 343, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
326. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
327. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 325 devono seguire la seguente procedura:
a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 332 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:
1) province: 0,400 per l’anno 2007, 0,210 per l’anno 2008 e 0,117 per l’anno 2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l’anno 2007, 0,205 per l’anno 2008 e 0,155 per l’anno 2009;
b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:
1) province: 0,041 per l’anno 2007, 0,022 per l’anno 2008 e 0,012 per l’anno 2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l’anno 2007, 0,017 per l’anno 2008 e 0,013 per l’anno 2009;
c) determinare l’importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano l’importo del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).
328. Nel caso in cui l’incidenza percentuale dell’importo di cui al comma 327, lettera c), sull’importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per i comuni di cui al comma 325, superiore all’8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l’importo corrispondente all’8 per cento della suddetta media triennale.
329. Il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.
330. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 327, lettera c), ovvero del comma 328. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 6 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.
331. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall’amministrazione statale interessata.
332. Ai fini del comma 334, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti; il saldo finanziario in termini di competenza, da considerare ai fini del presente comma, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all’estinzione anticipata di prestiti.
333. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 332, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 327 e 328.
334. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 325 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 333.
335. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest’ultimo costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno. Gli enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle nuove regole del patto di stabilità interno dall’anno 2009 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell’esercizio 2007.
336. Gli enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
337. Si intendono esclusi per l’anno 2006 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli enti locali per i quali nell’anno 2004, anche per frazione di anno, l’organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
338. Le informazioni previste dai commi 333 e 334 sono messe a disposizione dell’UPI e dell’ANCI da parte del Ministero dell’economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
339. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 334 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 333. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 333. Allo scopo di assicurare al contribuente l’informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 333 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonchè di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.
340. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 339:
a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l’imposta maggiorando l’aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;
b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l’imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1º luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse.
341. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 340.
342. I commi 23, 24, 25 e 26 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati.
343. All’articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «per il Consiglio superiore della magistratura,» sono inserite le seguenti: «per gli enti gestori delle aree naturali protette,».
Commento.
La prima riflessione è quella che sono soggetti al patto di stabilità solo quegli enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.
In merito al meccanismo prescelto ( anche per questo anno sono nuovamente modificate le regole relative al calcolo degli obiettivi), occorre salutare con una certa soddisfazione il “ritorno” ai saldi complessivi: ma il metodo prescelto ( una sorta di modello matematico) lascia molti dubbi e perplessità.
Soprattutto in riferimento al calcolo degli obiettivi relativi al saldo finanziario di competenza: mentre per le spese correnti si calcola ( correttamente) la differenza tra accertamenti ed impegni del periodo di riferimento, per la parte spesa in conto capitale, anche per la competenza, vanno considerati incassi e pagamenti.
Fatta tale doverosa osservazione, rispetto allo schema di legge iniziale, il maxi emendamento contiene le seguenti modifiche:
1. Abbassa gli originali coefficienti di riduzione da applicare per il miglioramento dei saldi finanziari. Ciò avviene tanto per il coefficiente obbligatorio ( di cui alla lett.b) del 327) quanto per il coefficiente eventualmente applicabile, per gli enti il cui saldo di cassa è negativo ( di cui alla lett.a) del 327);
2. Al comma 328, viene inserito, per i Comuni, un tetto massimo di miglioramento dei saldi, pari all’8%. Ciò significa che nel caso in cui l’incidenza percentuale dell’importo, come calcolato ai sensi della lett.c) del 327, fosse superiore all’8% l’ente non è tenuto a superare tale percentuale di riduzione;
3. Viene completamente eliminato il tetto alla crescita della consistenza dello stock di debito ( 2,66%), anche per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e viene innalzato dal 12% al 15% il limite complessivo dell’indebitamento per gli enti locali calcolato come rapporto tra interessi passivi ed entrate correnti.
In prima battuta, salvo ulteriori considerazioni finali, nel calcolo del saldo finanziario vengono considerate tutte quelle voci che una volta erano escluse: trasferimenti dallo Stato, spese coofinaziate dalla U.E. e spese derivanti dalla legge obiettivo.
Le uniche voci non considerate sono quelle relative ad entrate in conto capitale derivanti da dismissioni immobiliari e destinate ad estinzione anticipata di prestiti.
Da segnalare, infine, la omogeneizzazione del sistema di trasmissione e monitoraggio degli obiettivi da comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il MEF.
Viene, poi, confermata la esenzione dal rispetto del patto di stabilità per l’anno 2006 per quegli enti che nell’anno 2004, anche per sole frazioni di anno, erano commissariati. Si risolve, in tal modo, una diatriba circa le interpretazioni diverse fornite in tal senso da diverse sezioni regionali della Corte dei Conti.
E’ il caso di segnalare i commi 339 e 340 che in materia di sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità inserisce un innovativo procedimento “ commissariale” arrivando ad “infliggere” aumenti di imposte proprie degli enti qualora gli stessi non provvedano ad uniformarsi agli obiettivi nei tempi segnalati.
Dicembre 2006 * Dirigente servizi finanziari Provincia di Lecce