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LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IPOTESI DI RESPONSABILITÀ di Pippo Sciscioli

Note alla sentenza della Corte di Cassazione, 3^ sezione civile, n.19653 del 1 ottobre 2004, sulla responsabilità della P.A. per i danni causati dai propri beni demaniali e patrimoniali; non vale sempre il criterio della c.d. “insidia”.

Amministratori e funzionari pubblici attenti nella manutenzione del proprio patrimonio immobiliare.
Se un bene pubblico infatti come un impianto sportivo, un teatro, una scuola, uno stadio, a causa delle precarie condizioni in cui si trova, provoca un danno ad una persona che riporta una lesione fisica, l’Ente proprietario sarà costretto comunque a risarcire la vittima dell’incidente a prescindere dalla c.d. prova dell’insidia o del trabocchetto e cioè che quel danno sia derivato da un pericolo occulto e non congruamente segnalato dall’Ente stesso.
Il principio, dalle conseguenze dirompenti in tema di responsabilità e di obbligo di risarcimento a carico della Pubblica Amministrazione, arriva dalla 3^ sezione civile della Corte di Cassazione che, con la sentenza n.19.653 dello scorso 1 ottobre, assicura maggiori tutele nei confronti di coloro che si imbattono in amministrazioni negligenti nella manutenzione dei propri edifici.
D’ora in poi, quindi, gli enti pubblici saranno tenuti a risarcire i danni alle vittime della loro incuria per il semplice fatto che queste hanno subito il danno anche nei casi in cui il pericolo era segnalato e poteva perciò essere evitato. Cade così il contrario orientamento, sinora consolidato in giurisprudenza, per cui una persona poteva aver diritto al risarcimento solo nei casi in cui, per esempio, il dislivello del pavimento di una scuola o le lesioni delle scale di un teatro non erano state opportunamente segnalate dall’amministrazione proprietaria.
Il pronunciamento della Suprema Corte ha concluso un contenzioso aperto contro il Comune di Napoli da una signora che, circa dieci anni fa, subì una caduta all’interno del Palazzetto dello Sport a causa del sollevamento della copertura antiscivolo di una rampa, che presentava una notevole sporgenza di materiale in plastica non opportunamente segnalata dai tecnici del Comune a tutela dell’incolumità degli spettatori.
La signora citò in giudizio il Comune per farlo condannare al risarcimento dei danni patiti ma sia il Tribunale, in primo grado, sia la Corte di Appello, in secondo, respingevano il ricorso sul presupposto che, in base all’art.2043 del codice civile, la vittima non aveva dimostrato in giudizio la c.d. insidia del pericolo, cioè che il pericolo non era stato segnalato dal Comune e, conseguentemente, non era né visibile né evitabile dall’uomo medio secondo l’ordinaria diligenza.
In particolare, i giudici di merito avevano stabilito che, in tutti questi casi, non si può invocare contro il Comune la violazione dell’art.2051 c.c. (che stabilisce la responsabilità a carico del proprietario per le cose che ha in custodia e che non impone in capo alla vittima la necessità di dimostrare in giudizio l’”insidia” per avere diritto al risarcimento del danno) per il semplice fatto che non si può pretendere dall’ente un controllo continuo ed efficace sui propri beni, che hanno una notevole estensione e sono soggetti ad un utilizzo generale e diretto da parte dei cittadini.
I giudici di legittimità, invece, hanno corretto il suddetto ragionamento dicendo che esso non può valere anche quando il bene pubblico in questione è un edificio (stadio, teatro, palasport, ecc.) che, per le dimensioni contenute e per l’utilizzo limitato a circostanze episodiche (una partita, un concerto, ecc.), è più agevolmente controllabile dall’ente proprietario.
In tali casi, prosegue la sentenza della Corte, la vittima dell’incidente avrà diritto al risarcimento dei danni dall’Amministrazione dimostrando semplicemente di aver subito quel danno in conseguenza delle cattive condizioni di manutenzione del bene e non anche l’insidia e cioè che il pericolo fosse occulto.

*Avvocato, dirigente SUAP Comune di Corato