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APPUNTI SULLA FINANZIARIA 2006. ASSUNZIONI. A cura di Benvenuto BISCONTI

La manovra finanziaria per il 2006 varata dal Governo prevede, come è facile desumere dalla lettura delle sue disposizioni, l’identificazione di un limite per le spese di personale, corrispondente all’ammontare sostenuto nel 2004 ridotto dell’1%.
E’ bene sottolineare che le spese di personale, vengono intese in un’accezione molto più ampia di quella comunemente intesa come spesa per il “personale dipendente”.
In realtà, considerato che le spese per consulenze, come intese dalle delibere interpretative della Corte dei Conti, sono trattate a parte prevedendo drastiche riduzioni, il limite previsto per le spese del personale viene inteso come limite, in via residuale, della “spesa per lavoro”.
Si intenderebbe, pertanto, valutare il costo sostenuto della Amministrazioni locali per personale a tempo indeterminato, a tempo determinato, collaboratori, convenzionati e per tutti quei soggetti che abbiano in qualunque modo effettuato prestazioni lavorative e non prestazioni d’opera di natura professionale.
Calcolato il limite, le amministrazioni locali sono chiamate ad elaborare autonomamente le proprie politiche di personale con l’obiettivo specifico di operare scelte tali da contenere la relativa spesa complessiva.
Per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato è bene osservare, però, come le norme della manovra proposta vadano necessariamente lette in combinazione con quelle contenute in materia nella legge finanziaria per il 2005 (Legge 311/2004).
Non viene quindi riproposto il sistema dei classici DPCM che di anno in anno hanno (o avrebbero dovuto per il 2005) regolamentato i criteri e i limiti per l’effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato, ma non viene nemmeno eliminato quanto precedentemente disposto con la finanziaria per il corrente anno.
Al momento attuale permane pertanto il blocco delle assunzioni, che verranno regolamentate solo con l’approvazione dei DPCM, con riferimento anche ai prossimi due anni.
Unica concessione, l’esclusione dal calcolo della spesa di personale ridotta dell’1% della spesa per assunzioni consentite ai sensi dell’art. 1, commi 98 e 107, della richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Diviene, quindi fondamentale procedere ad un calcolo puntuale della spesa per personale come sopra intesa, perché diventa un punto fondamentale della programmazione della relativa spesa sul bilancio di previsione annuale e pluriennale.