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FINANZA LOCALE - PREVISIONI DDL FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI. A cura di Benvenuto BISCONTI

 Si riportano, in estrema sintesi, le novità ed i vincoli più pressanti riportati nel testo della nuova finanziaria 2006.
Incarichi di consulenza.
- Tetto di spesa per studi ed incarichi di consulenza: quanto speso nel 2004 ridotto del 50%;
- Nei tre anni successivi non si potranno stipulare contratti di consulenza superiori a quanto risultante alla data del 30 settembre 2005, ridotti del 10% .
Altre disposizioni
- Tetto di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza: quanto speso nel 2004 ridotto del 50%;
- Tetto di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, con esclusione di quelle operanti per l’ordine e la sicurezza pubblica: 2004 ridotto del 50%.
- I dirigenti del comune di residenza del venditore possono autenticare gli atti e le dichiarazioni di alienazione di autoveicoli.
- Al momento del rilascio della carta di identità elettronica i cittadini sono tenuti a pagare un corrispettivo, sulla base di quanto previsto in uno specifico decreto ministeriale; tali somme sono versate dai comuni al Ministero dell’Economia
- Le attività di diffusione, emissione, gestione e manutenzione della carta di identità elettronica sono realizzati in analogia a quanto previsto per la tessera sanitaria e sulla base degli indirizzi strategici definiti dai Ministeri dell’Economia e dell’Interno
- E’ possibile estendere i servizi resi tramite le carte di identità elettroniche per contenerne i costi, sulla base di convenzioni ed accordi che devono essere sottoposti preventivamente al parere del Ministero dell’Interno
- Revisione della definizione di giochi leciti, del trattamento fiscale, delle procedure sanzionatorie e delle sanzioni

Indennità amministratori
- Le indennità di carica degli amministratori locali, i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali e le utilità comunque riconosciuti a tali soggetti ed agli amministratori delle società degli enti locali sono ridotti del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005.
- I compensi corrisposti a componenti gli organi delle PA e delle sue società sono ridotti del 10% e non potranno superare nel prossimo triennio l’importo risultante dal 30 settembre 2005, ridotto del 10%;

Finanza Locale
- Sono soggetti ai vincoli del patto di stabilità le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti
- Le spese correnti, eccetto quelle che hanno un carattere sociale, degli enti soggetti al patto di stabilità non possono essere superiori nel 2006 a quelle del 2004 diminuite del 6,7%; nel 2007 a quelle del 2006 diminuite dello 0,3% e nel 2008 a quelle del 2007 aumentate dello 1,9%.
- Le spese in conto capitale degli enti soggetti al patto non possono essere nel 2006 superiori a quelle del 2004 aumentate del 10% e negli anni 2007 e 2007 pari a quelle dell’anno precedente aumentate del 4%;
- Non si calcolano ai fini del patto di stabilità le spese correnti per: il personale, i trasferimenti alle altre PA soggette al patto ed individuate dalla norma; quelle di carattere sociale di cui al DPR n. 194/1996 ( quindi incardinate nella relativa funzione);
- Non si calcolano ai fini del patto di stabilità le spese in conto capitale per i trasferimenti alle altre PA soggette al patto e quelle per l’acquisto di partecipazioni azionarie ed altre attività finanziarie.
- I limiti alla spesa in conto capitale possono essere superati solo se diminuisce dello stesso importo la spesa corrente.
- Agli enti di nuova istituzione si applica il patto a decorrere dall’anno in cui è disponibile la base di calcolo
- I vincoli posti all’incremento della spesa corrente ed in conto capitale degli enti locali valgono come norme di contenimento della spesa pubblica.
- Si applicano anche per il 2006 le disposizioni dettate in tema di monitoraggio trimestrale del rispetto dei vincoli posti dal patto per i “grandi” enti locali; sull’obbligo di predisposizione di una previsione annuale di cassa; sulla responsabilizzazione dei revisori dei conti nella verifica del patto; sulle sanzioni per gli enti inadempienti; sull’obbligo di attestare il rispetto del patto nella stipula di mutui e sul concorso delle associazioni degli enti locali al monitoraggio del rispetto del patto;
- Differenziazione dei tetti di incremento della spesa per i singoli enti in ragione del livello di spesa del triennio 2002/2004 rispetto alla media nazionale. Quindi ci si può attendere un effetto migliorativo o peggiorativo a seconda della classe di spesa in cui viene incardinato l’Ente;
- Proroga della compartecipazione comunale e provinciale al gettito Irpef.
- Proroga dei criteri di ripartizione dei trasferimenti erariali.
- Individuazione degli enti tenuti alla codificazione e trasmissione delle operazioni finanziarie sulla base di quanto previsto dal progetto SIOPE
- Modifica del regime fiscale dei titoli obbligazionari dei comuni.


Personale
- I maggiori oneri derivanti alle regioni ed agli enti locali dal protocollo Governo sindacati per il rinnovo dei contratti del personale del biennio 2004-2005 sono posti a carico dello Stato per un importo di 220 milioni di euro: quindi ci si potrà attendere un relativo incremento nei fondi di trasferimento;
- I maggiori oneri contrattuali sono comprensivi degli oneri contributivi e dell’Irap
- I tetti di spesa per i rinnovi dei contratti 2006/2007 del personale dipendente dallo Stato valgono anche per le altre PA, che finanzieranno direttamente tali incrementi
- Gli enti locali e le regioni assicurano un taglio, per gli anni 2006/2007 e 2008, dello 1% della spesa 2004 per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell’Irap. Si considerano gli oneri per le assunzioni a tempo determinato, per le cococo, per le convenzioni e per le assunzioni flessibili. Per tale taglio gli enti possono avvalersi anche delle disposizioni dettate per le PA centrali ( le spese per le progressioni orizzontali sono a carico dei fondi fino alla cessazione del dipendente od al passaggio ad altra categoria; nel finanziamento della contrattazione integrativa si deve tenere conto della rideterminazione delle dotazioni organiche e dei limiti alle assunzioni a tempo indeterminato; i risparmi conseguiti negli oneri per la contrattazione integrativa costituiscono economie di bilancio e non vanno riattribuiti a tale fondo; i revisori dei conti sono impegnati a vigilare sulla esatta costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata). Possono concorrere a tali risparmi anche le riduzioni agli oneri per il finanziamento dei costi di funzionamento degli organi istituzionali.
- Per la quantificazione del taglio gli enti locali non devono considerare nel 2004 gli arretrati per i CCNL e per gli anni 2006/2007 e 2008 i maggiori oneri contrattuali e la spesa per le assunzioni autorizzate dalla legge finanziaria 2005.
- Al finanziamento degli oneri contrattuali per il biennio 2004/2005 concorrono le economie di spesa per il personale del 2005.
- La verifica del rispetto di tali prescrizioni è effettuata tramite il monitoraggio trimestrale del rispetto del patto di stabilità per i “grandi” enti e tramite una certificazione del collegio dei revisori dei conti da inviarsi al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 2 mesi dalla conclusione dell’esercizio.
- Gli oneri per l’avvocatura interna sono comprensivi anche degli oneri riflessi a carico dell’ente;
- Per il calcolo dell’equo indennizzo si deve fare riferimento esclusivamente al trattamento economico fondamentale e non anche delle altre voci retributive aventi carattere fisso e continuativo.
- I vincitori dei concorsi devono rimanere presso la sede di prima destinazione per almeno 5 anni, disposizione inderogabile da parte dei contratti collettivi.
- Le assunzioni tramite contratti di formazione e lavoro sono consentite entro i tetti previsti per le assunzioni a tempo indeterminato ed i rapporti in essere per i posti da convertire sono prorogati al 31 dicembre 2006.