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CASSA DDPP, IL CDA APPROVA LA RIMODULAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI AGLI EE.LL. DOPO IL 31.12.1996. L’ENTE DOVRÀ ADOTTARE ENTRO IL 30 NOVEMBRE UNA DELIBERA CHE AUTORIZZI L’ESTINZIONE E IL RIFINANZIAMENTO DI PRESTITI. A cura di Benvenuto BISCONTI

Il CdA della Cassa Depositi e Prestiti ha approvato, in data 12 Ottobre 2005, la rimodulazione di parte dei prestiti concessi agli enti locali successivamente al 31 dicembre 1996. La richiesta era stata avanzata con forza dal Segretario generale dell’ANCI, Angelo Rughetti ed è stata sostenuta dal rappresentante dell’Associazione nel Cda della Cassa, Lucio D’Ubaldo. La proposta di rimodulazione segue quella deliberata nel primo semestre del 2005, che aveva suscitato problematiche legate alla brevità dei termini per la presentazione delle domande. Resta aperta la questione per i mutui contratti prima del 31.12.1996, che si auspica possa essere risolta a breve con altrettanto successo.
Nel merito, si auspica che possano concretamente variare le condizioni relative a tale rimodulazione, a differenza di quella prevista nel primo semestre 2005,  che non poche perplessità avevano sollevato circa l’analisi di convenienza economica oltre che nelle modalità così repentine di adesione.
Al momento si conoscono solo le caratteristiche essenziali dell’operazione da effettuare e che possiamo qui riportare.
I prestiti oggetto di tale rimodulazione devono avere le seguenti caratteristiche:

-      identità tra soggetto pagatore e mutuatario;
-      concessi dopo il 31/12/96;
-      tasso nominale annuo fisso pari o superiore al 4%;
-      scadenza non inferiore al 31/12/2014;
-      debito residuo da ammortizzare pari o superiore a 25.000 euro;
-      non devono essere stati concessi in base a leggi speciali.

Sarà cura della stessa Cassa mettere a disposizione un elenco dei prestiti all’uopo rimodulabili attraverso il proprio sito internet.
Poiché l’operazione di rimodulazione è effettuata ai sensi dell’art 41 della legge 448/2001 ( legge finanziaria 2002), ritengo indispensabile valutare la convenienza economica, in termini di riduzione degli oneri di riferimento, anche in relazione ad altri strumenti finanziari consentiti dalla legge.