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ITER PROCEDURALE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E SILENZIO - RIFIUTO PREVISTI DAL TESTO UNICO PER L’EDILIZIA (D.P.R. 380/01). A cura di Paolo MOSCHETTINI

L’art.20 del testo unico dell’edilizia delinea chiaramente il percorso procedurale da seguire per la formazione ed il rilascio del permesso di costruire; più specificatamente, prevede:
- la presentazione allo sportello unico dell’edilizia della domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati, corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e, quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II del testo unico dell’edilizia, nonchè da un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale oppure la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;
-      lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento;
-      l’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione;
- entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria ed inoltre, attraverso lo sportello unico, acquisisce i prescritti pareri degli uffici comunali, il parere Asl nel caso in cui non possa essere sostituito da un’autocertificazione ed il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda del richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formulata una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto;
-      qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, per il rilascio del permesso di costruire può richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni;
- l’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine di sessanta giorni ed in caso di adesione è tenuto ad integrare la documentazione modificata nei successivi quindici giorni. Tale richiesta sospende, fino al relativo esito, il citato termine di sessanta giorni;
-      il termine di sessanta giorni previsto per la conclusione del procedimento può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro  quindici  giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente;
-      il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa;
- quando, ai fini della realizzazione dell’intervento, si rende necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse dall’Asl e dai vigili del fuoco, lo sportello unico dell’edilizia convoca una conferenza di servizi;
-      il provvedimento finale, da notificare all’interessato a cura dello sportello unico, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al decorso termine di sessanta giorni, oppure dall’esito dell’eventuale conferenza di servizi;
-      l’avvenuto rilascio del permesso di costruire viene pubblicato mediante affissione all’albo pretorio;
- i termini di sessanta giorni per la conclusione del procedimento e quindici giorni per la richiesta di integrazioni da parte del responsabile del procedimento sono raddoppiati per i comuni superiori a 100.000 abitanti e per i progetti particolarmente complessi;
-     trascorso inefficacemente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

Il successivo art.21 del testo unico per l’edilizia contempla il caso di mancato rilascio del titolo richiesto nei termini previsti.
In tal caso l’interessato può richiedere allo sportello unico, con atto notificato o raccomandato con avviso di ricevimento, che il dirigente dell’ufficio si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza.
Il responsabile del procedimento è tenuto a dare notizia al sindaco dell’istanza pervenuta.
Decorso inutilmente anche tale termine, l’interessato può inoltrare richiesta d’intervento sostitutivi al competente organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni.
Trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine, sulla domanda d’intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto che può essere impugnato sia nella fase procedurale a carico del Comune sia in quella a carico del commissario ad acta.