ITER PROCEDURALE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E SILENZIO - RIFIUTO PREVISTI DAL TESTO UNICO PER L’EDILIZIA (D.P.R. 380/01). A cura di Paolo MOSCHETTINI
L’art.20 del testo unico dell’edilizia delinea chiaramente il percorso
procedurale da seguire per la formazione ed il rilascio del permesso di
costruire; più specificatamente, prevede:
-
la presentazione allo sportello unico dell’edilizia della domanda
per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei
soggetti legittimati, corredata da un’attestazione concernente il
titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal
regolamento edilizio e, quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri
documenti previsti dalla parte II del testo unico dell’edilizia, nonchè
da un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme
igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di
edilizia residenziale oppure la verifica in ordine a tale conformità
non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;
- lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento;
- l’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione;
-
entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l’istruttoria ed inoltre, attraverso
lo sportello unico, acquisisce i prescritti pareri degli uffici
comunali, il parere Asl nel caso in cui non possa essere sostituito da
un’autocertificazione ed il parere dei vigili del fuoco, ove
necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio, sempre
che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda del
richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa
vigente, formulata una proposta di provvedimento, corredata da una
dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica
dell’intervento richiesto;
- qualora il responsabile del
procedimento ritenga necessario apportare modifiche di modesta entità
rispetto al progetto originario, per il rilascio del permesso di
costruire può richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni;
-
l’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il
termine di sessanta giorni ed in caso di adesione è tenuto ad integrare
la documentazione modificata nei successivi quindici giorni. Tale
richiesta sospende, fino al relativo esito, il citato termine di
sessanta giorni;
- il termine di sessanta giorni previsto per
la conclusione del procedimento può essere interrotto una sola volta
dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e
che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa
non possa acquisire autonomamente;
- il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa;
-
quando, ai fini della realizzazione dell’intervento, si rende
necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre
amministrazioni, diverse dall’Asl e dai vigili del fuoco, lo sportello
unico dell’edilizia convoca una conferenza di servizi;
- il
provvedimento finale, da notificare all’interessato a cura dello
sportello unico, è adottato dal dirigente o dal responsabile
dell’ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al decorso
termine di sessanta giorni, oppure dall’esito dell’eventuale conferenza
di servizi;
- l’avvenuto rilascio del permesso di costruire viene pubblicato mediante affissione all’albo pretorio;
-
i termini di sessanta giorni per la conclusione del procedimento e
quindici giorni per la richiesta di integrazioni da parte del
responsabile del procedimento sono raddoppiati per i comuni superiori a
100.000 abitanti e per i progetti particolarmente complessi;
-
trascorso inefficacemente il termine per l’adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto.
Il successivo art.21 del testo unico per
l’edilizia contempla il caso di mancato rilascio del titolo richiesto
nei termini previsti.
In tal caso l’interessato può richiedere
allo sportello unico, con atto notificato o raccomandato con avviso di
ricevimento, che il dirigente dell’ufficio si pronunci entro quindici
giorni dalla ricezione dell’istanza.
Il responsabile del procedimento è tenuto a dare notizia al sindaco dell’istanza pervenuta.
Decorso
inutilmente anche tale termine, l’interessato può inoltrare richiesta
d’intervento sostitutivi al competente organo regionale, il quale, nei
successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede
nel termine di sessanta giorni.
Trascorso inutilmente anche
quest’ultimo termine, sulla domanda d’intervento sostitutivo si intende
formato il silenzio-rifiuto che può essere impugnato sia nella fase
procedurale a carico del Comune sia in quella a carico del commissario
ad acta.