I PRESTITI OBBLIGAZIONARI. A cura di Benvenuto BISCONTI
Riferimenti normativi
- Articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
- Articolo 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
- Decreto del Ministro del Tesoro 5 luglio 1996, n. 420
- Decreto del Ministro del Tesoro 8 agosto 1996, n. 457
I prestiti obbligazionari
Soggetti emittenti
- Comuni, province, unioni di comuni e comunità montane
- Città metropolitane e comuni compresi nelle aree metropolitane
- Consorzi tra enti locali territoriali
- Regioni
I prestiti obbligazionari
Requisiti per l’emissione:
- approvazione del conto consuntivo del penultimo esercizio, senza disavanzo di amministrazione;
- deliberazione del bilancio di previsione dell’esercizio nel quale effettuare l’emissione;
- l’importo annuale degli interessi pagati concorre alla determinazione del limite all’indebitamento ex art. 204 del decreto legislativo 267/2000;
- destinazione della provvista a investimenti, previa approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell’opera;
- destinazione al rimborso di debito, ex art. 41 della legge 448/2001.
I prestiti obbligazionari
Principali caratteristiche dei titolo obbligazionari:
- durata dell’ammortamento non inferiore a cinque anni;
- tasso fisso o variabile, e rendimento parametrato a titoli dello Stato di pari durata;
- piano di ammortamento per rate di capitale e interesse, oppure bullet ex art. 41 della legge 448/2001;
- facoltà di previsione della estinzione anticipata;
- collocamento alla pari;
- garanzia della delegazione di pagamento, con esclusione di garanzie statali e regionali;
- sono possibili emissioni di obbligazioni convertibili in azioni o con warrant su azioni di società possedute dagli enti locali;
- il collocamento può essere a fermo o con Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS);
- selezione dell’intermediario per il collocamento.
Elementi principali della delibera di emissione:
- l’investimento da realizzare o il debito da rimborsare;
- l’ammontare nominale del prestito;
- il sistema delle garanzie e la delegazione di pagamento;
- il prezzo di emissione alla pari;
- la data entro cui l’ente intende procedere all’emissione;
- la data di godimento;
- la durata, la data e le modalità di rimborso, il sistema di ammortamento;
- le caratteristiche delle cedole e la natura del tasso, fisso o variabile, degli interessi da corrispondere ai sottoscrittori; nel caso di tasso variabile, le modalità di determinazione delle cedole indicizzate (parametri, spread, periodicità, data di riferimento, ecc.), che comunque dovranno rispettare determinati vincoli;
- il piano di ammortamento finanziario;
- l’ufficio incaricato delle operazioni di assegnazione;
- l’intermediario o gli intermediari incaricati del servizio di collocamento e del servizio finanziario del prestito, con indicazione dei requisiti di affidabilità e capacità;
- il termine entro il quale l’intermediario o gli intermediari devono presentare le richieste di assegnazione;
- l’ammontare della commissione di collocamento che è al massimo dello 0,5 per cento dell’ammontare;
- limitatamente alle obbligazioni convertibili, indicazione del rapporto e del periodo di conversione, che potrà essere esercitata per ogni quota di capitale divenuta rimborsabile;
- limitatamente alle obbligazioni con warrant, indicazione delle modalità e dei periodi di esercizio dei warrant, che potranno circolare separatamente dai prestiti;
- l’indicazione dell’intendimento di far quotare i titoli sul mercato secondario, sia interno che internazionale, che potrà avvenire in un momento successivo all’emissione;
- collocamento al pubblico, tramite offerta pubblica di sottoscrizione (OPS), oppure con sottoscrizione a fermo, in cui l’intermediario acquista a fermo, in conto proprio, l’intera emissione.