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I PRESTITI OBBLIGAZIONARI. A cura di Benvenuto BISCONTI

Riferimenti normativi

-      Articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

-      Articolo 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

-      Decreto del Ministro del Tesoro 5 luglio 1996, n. 420

-      Decreto del Ministro del Tesoro 8 agosto 1996, n. 457



I prestiti obbligazionari

Soggetti emittenti

-      Comuni, province, unioni di comuni e comunità montane

-      Città metropolitane e comuni compresi nelle aree metropolitane

-      Consorzi tra enti locali territoriali

-      Regioni


I prestiti obbligazionari

Requisiti per l’emissione:

-      approvazione del conto consuntivo del penultimo esercizio, senza disavanzo di amministrazione;

-      deliberazione del bilancio di previsione dell’esercizio nel quale effettuare l’emissione;

-      l’importo annuale degli interessi pagati concorre alla determinazione del limite all’indebitamento ex art. 204 del decreto legislativo 267/2000;

-      destinazione della provvista a investimenti, previa approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell’opera;

-      destinazione al rimborso di debito, ex art. 41 della legge 448/2001.


I prestiti obbligazionari

Principali caratteristiche dei titolo obbligazionari:

-      durata dell’ammortamento non inferiore a cinque anni;

-      tasso fisso o variabile, e rendimento parametrato a titoli dello Stato di pari durata;

-      piano di ammortamento per rate di capitale e interesse, oppure bullet ex art. 41 della legge 448/2001;

-      facoltà di previsione della estinzione anticipata;

-      collocamento alla pari;

-      garanzia della delegazione di pagamento, con esclusione di garanzie statali  e regionali;

-      sono possibili emissioni di obbligazioni convertibili in azioni o con warrant su azioni di società possedute dagli enti locali;

-      il collocamento può essere a fermo o con Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS);

-      selezione dell’intermediario per il collocamento.


Elementi principali della delibera di emissione:

-      l’investimento da realizzare o il debito da rimborsare;
-      l’ammontare nominale del prestito;
-      il sistema delle garanzie e la delegazione di pagamento;
-      il prezzo di emissione alla pari;
-      la data entro cui l’ente intende procedere all’emissione;
-      la data di godimento;
-      la durata, la data e le modalità di rimborso, il sistema di ammortamento;
-      le caratteristiche delle cedole e la natura del tasso, fisso o variabile, degli interessi da corrispondere ai sottoscrittori; nel caso di tasso variabile, le modalità di determinazione delle cedole indicizzate (parametri, spread, periodicità, data di riferimento, ecc.), che comunque dovranno rispettare determinati vincoli;
-      il piano di ammortamento finanziario;
-      l’ufficio incaricato delle operazioni di assegnazione;
-      l’intermediario o gli intermediari incaricati del servizio di collocamento e del servizio finanziario del prestito, con indicazione dei requisiti di affidabilità e capacità;
-      il termine entro il quale l’intermediario o gli intermediari devono presentare le richieste di assegnazione;
-      l’ammontare della commissione di collocamento che è al massimo dello 0,5 per cento dell’ammontare;
-      limitatamente alle obbligazioni convertibili, indicazione del rapporto e del periodo di conversione, che potrà essere esercitata per ogni quota di capitale divenuta rimborsabile;
-      limitatamente alle obbligazioni con warrant, indicazione delle modalità e dei periodi di esercizio dei warrant, che potranno circolare separatamente dai prestiti;
-      l’indicazione dell’intendimento di far quotare i titoli sul mercato secondario, sia interno che internazionale, che potrà avvenire in un momento successivo all’emissione;
-      collocamento al pubblico, tramite offerta pubblica di sottoscrizione (OPS), oppure con sottoscrizione a fermo, in cui l’intermediario acquista a fermo, in conto proprio, l’intera emissione.