DOMANDA: IL COMUNE PUÒ AFFIDARE IN GESTIONE (SENZA GARA AD
EVIDENZA PUBBLICA, CON TOTALI ONERI A CARICO DEL GESTORE) IL CAMPO
SPORTIVO COMUNALE ALLA SOCIETÀ CALCISTICA DILETTANTISTICA PRESENTE NEL
PROPRIO TERRITORIO, RISERVANDO, ALTRESÌ, AL GESTORE (NEI PERIODI IN CUI
LO STESSO NON VIENE UTILIZZATO DALLA SOCIETÀ) IL DIRITTO DI CONCEDERE
IN MANIERA ONEROSA, L’USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO A TERZI?
RISPOSTA:
Il quesito sottoposto al parere dell’Amministrazione necessita, ai fini
di una esaustiva risoluzione della questione, di un preliminare
inquadramento normativo delle possibili forme di gestione degli
impianti sportivi e, in particolare, della natura del servizio stesso.
La
gestione di un impianto sportivo rientra a pieno titolo nell’area dei
servizi alla persona, o dei servizi sociali. E’ indubbia ed
universalmente riconosciuta l’importanza dello sport, inteso come
pratica sportiva, ai fini dell’aggregazione sociale, della prevenzione
delle malattie, della formazione dei giovani.
Ad oggi la maggior
parte degli impianti sportivi a disposizione dei cittadini è costituita
da impianti di proprietà pubblica. Esistono anche, in numero molto
ridotto rispetto ai primi, impianti di proprietà privata gestiti
tramite convenzioni con gli enti pubblici e si stanno prepotentemente
affacciando al mercato imprenditori privati che realizzano e gestiscono
in proprio impianti sportivi. Tra queste due situazioni (totalmente
pubblico e totalmente privato) si inseriscono le esperienze di
parternariato pubblico-privato, cioè gli impianti realizzati tramite
procedure di project financing e di concessione.
Un primo e
fondamentale passo verso la semplificazione di una situazione
legislativa a dir poco confusa, è quello della definizione di rilevanza
economica del servizio sportivo. E’ necessario distinguere, in altre
parole, tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla
collettività anche al di fuori di una logica di profitto d’impresa,
cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a
fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrino in
una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la
loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e
del capitale e permette all’impresa di trarre dalla gestione la fonte
della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici. Il
legislatore ha operato ipotesi di distinzione, inserendo però sempre i
servizi sportivi, insieme a quelli culturali e sociali, tra quelli
senza rilevanza economica, mentre altri servizi come ad esempio quelli
del trasporto pubblico, sono considerati tra quelli con rilevanza
economica. Il mondo sportivo è recentemente mutato in misura
sostanziale e la situazione reale consente di operare distinzioni che
comportano valutazioni completamente diverse.
La gestione degli
impianti sportivi senza rilevanza economica è quindi quella che va
assistita dall’ente pubblico, poiché la gestione non è in grado di
sostenersi da sola.
Quella degli impianti sportivi con rilevanza
economica è, invece, quella che è in grado di sostenersi e di produrre
reddito. Nel settore sportivo è impossibile determinare distinzioni
precise operando una semplice distinzione tra tipologie di impianti:
troppo differenti sono le situazioni in base alla grandezza, al bacino
d’utenza, alla tipologia di gestione. La possibile redditività di un
impianto va quindi determinata caso per caso, effettuando uno studio in
base alla tipologia, alle attività praticate, ai costi del personale,
alle tariffe da praticare all’utenza, alle modalità di gestione e a
tutto quanto può essere utile a determinarne la produttività.
Certamente
impianti nei quali l’unica attività concepibile è quella di tipo
agonistico (basti pensare ad un piccolo campo di calcio) difficilmente
saranno in grado di produrre reddito, così come altri piccoli impianti
all’aperto, come ad esempio le piste polivalenti. Sempre più spesso
però l’utilizzo degli impianti sportivi si rivolge ad una utenza
diffusa, la cui richiesta è quella di una attività sportiva di base, se
non addirittura di tipo ludico-ricreativo, che nulla ha a che fare con
l’attività agonistica.
Rientrano a pieno titolo in questa
categoria le piscine, le palestre (non i palazzetti), i campi da
calcetto, i campi da tennis.
Non sufficiente a determinare a
priori la rilevanza economica di un impianto sportivo pare, inoltre, la
forma societaria del futuro gestore. Che sia una associazione od una
società sportiva costituita senza scopo di lucro oppure una società di
tipo commerciale, non è il fatto che l’eventuale utile venga
distribuito oppure reinvestito nell’attività che determina la
redditività di una impresa, anche se ciò ha spesso tratto in inganno.
Pensiamo ad esempio ai servizi di trasporto scolastico, sempre
catalogati tra le attività a rilevanza economica: va posto in evidenza
il fatto che molto spesso a compiere questi servizi sono cooperative
sociali, prive di finalità di lucro.
Il fatto che in questi ultimi
anni molti imprenditori privati si stiano interessando ai servizi
sportivi come oggetto di nuovi investimenti e la quantità di
realizzazioni in project financing o in concessioni ex art. 19 della
legge Merloni che hanno per oggetto la realizzazione di impianti
sportivi, pongono l’accento su come questi servizi stiano acquisendo
nuova competitività ed interesse sui mercati economico-finanziari.
Appare
quindi oramai infondato, alla luce delle attuali evoluzioni del
mercato, catalogare in toto i servizi sportivi come attività senza
rilevanza economica, poiché ogni specifica situazione necessita di
essere valutata caso per caso.
Dalle considerazioni sopra esposte
è evidente che non è possibile catalogare l’intero settore sportivo tra
quelli senza rilevanza economica, ma vanno operate precise distinzioni.
A titolo di esempio, possiamo citare i centri fitness, le piscine,
i campi da golf, gli impianti sciistici tra i settori sportivi aventi
rilevanza economica, mentre i campi di calcio, i campi da atletica, le
palestre scolastiche rientrano in genere tra gli impianti senza
rilevanza economica.
La gestione di un impianto sportivo non ha
una precisa collocazione nel quadro delle norme relative agli appalti
ed agli affidamenti. L’esiguo numero di impianti e quindi di casi
concreti degli anni precedenti ci ha portato allo stato attuale di
totale confusione, accresciuta dalla situazione economica variegata di
cui abbiamo precedentemente discusso.
In quanto alla tipologia di
appalto, quella di gestione di impianto sportivo viene spesso fatta
rientrare tra quelle dei servizi, regolamentate dal Decreto Legislativo
n. 157 del 1995. In realtà, il suddetto decreto all’art. art. 3. -
(Appalti pubblici di servizi), comma 2, recita: “2. Per gli appalti di
servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il valore di tali
servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato 1,
il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma
3, 20 e 21”.
Da ciò si desume che il decreto 157 è applicabile
agli impianti sportivi solamente per i seguenti articoli: art. 8 -
(Forme di pubblicità), art. 20 - (Prescrizioni tecniche), art. 21 -
(Deroghe in materia di prescrizioni tecniche). Ciò non toglie che in
moltissimi casi tale decreto sia stato integralmente applicato anche
per questa tipologia di appalto, in assenza di norme integrative ad
hoc. Una difficoltà è spesso rappresentata dalla esatta determinazione
del valore dell’appalto, necessario a determinare la soglia di
applicazione del Decreto 157, derivante dal recepimento di una
direttiva comunitaria e fissata in 200.000 euro.
Nel caso
specifico di un servizio di gestione di un impianto sportivo, infatti,
tale valore può non essere facilmente esplicitabile, soprattutto nei
casi, piuttosto comuni, in cui non vi è scambio di denaro tra le parti
(il gestore mantiene gli incassi, l’ente pubblico non paga la
prestazione) o in cui addirittura lo scambio non è tra l’ente che paga
al gestore un servizio ma al contrario tra il gestore che paga all’ente
un affitto.
Spesso in questi casi dubbi si ricorre al vecchio
Regio Decreto n.2420 del 1923 (utilizzato per gli appalti cosiddetti
“sotto soglia”). Una precisazione importante va fatta riguardo alla
natura del servizio nel quale consiste la gestione di un impianto
sportivo. In particolar modo va chiarito se trattasi di “appalto di
servizi” o di “concessione di servizi”. La Commissione Europea
chiarisce che: “L’appalto di servizi concerne prestazioni rese in
favore dell’amministrazione, mentre la concessione di servizi riguarda
sempre un articolato rapporto trilaterale, che interessa
l’amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio”; ne
consegue l’individuazione dei soggetti tenuti a pagare il corrispettivo
dell’attività svolta. Nella concessione di pubblici servizi il costo
del servizio grava sugli utenti, mentre nell’appalto di servizi spetta
all’amministrazione l’onere di compensare l’attività svolta dal
privato. Di conseguenza la concessione di pubblico servizio presuppone
non solo il fatto che il servizio sia reso a terzi (e non
all’amministrazione) ma anche che il corrispettivo sia tutto o in parte
a carico degli utenti.
La nozione di appalto di servizi prevede,
invece, come necessario che la prestazione sia resa in favore dell’ente
aggiudicatore e che sia resa a titolo oneroso.
La concessione di
pubblici servizi risulta quindi estranea all’ambito di operatività
dell’appalto di servizi, nel quale è il privato che presta un servizio
all’ente aggiudicatore, che di converso ne corrisponde il controvalore
economico.
L’elemento caratterizzante la concessione di servizi
pubblici rispetto all’appalto di servizi è il “rischio di gestione”. Di
conseguenza, la concessione di servizi si configura ogni qual volta
l’aggiudicatario assuma il rischio della gestione economica del
servizio prestato, della sua istituzione e gestione. L’imprenditore –
concessionario sostiene una parte considerevole dell’alea economica
della gestione che, altrimenti, farebbe capo all’amministrazione.
Sono
applicabili alle concessioni di servizi i principi comunitari di non
discriminazione in ragione della nazionalità, di parità di trattamento,
di trasparenza, di reciproco riconoscimento, di proporzionalità. La
Commissione Europea, infatti, parte dalla distinzione fra appalto
pubblico di servizio e concessione di servizi (2000/C 121/02), secondo
la quale si ha appalto pubblico di servizi quando l’amministrazione
affida un servizio dietro pagamento di un corrispettivo. Viceversa,
ricorre la concessione di servizi quando, a fronte dell’affidamento di
un servizio, il corrispettivo consiste anche o solo nella gestione
dello stesso. Inoltre, nel secondo caso, l’alea della gestione ricade
sul concessionario (v. p. 3 e 4 Comunicazione e p. 2 Atto di cost. in
mora). Secondo la Commissione nel caso di concessione di servizi non
trovano applicazione le direttive 92/50 CE e 93/38 CE. Nondimeno le
concessioni di servizi ricadono nel campo di applicazione delle norme
del Trattato in tema di libera circolazione delle merci (artt. 28 ss.),
libertà di stabilimento (artt. 43 ss.) e soprattutto di libera
prestazione di servizi (artt. 49 ss.), nonché dei principi sanciti
dalla Corte (sentenza 18 novembre 1999, causa C-275/98, Unitron
Scandinavia): in particolare di trasparenza (comportante l’obbligo di
rendere pubblico l’intenzione di affidare ad un terzo la gestione di un
servizio) e di parità di trattamento o di non discriminazione
(comportante che la scelta sia assunta in base a criteri obiettivi e
nel rispetto delle regole e dei requisiti inizialmente fissati).
Per
quanto attiene al problema che qui interessa, è necessario citare la
possibilità di gestione offerta dalla legge n. 289 del 27 dicembre 2002
(legge finanziaria 2003). L’art.90 istituisce e disciplina le Società
Sportive Dilettantistiche, società di capitali senza finalità di lucro,
affiliate alle Federazioni Sportive del Coni o ad Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI. Per queste società sono previste
caratteristiche ben precise, quali ad esempio la impossibilità di
compensare gli amministratori. Si tratta quindi, di società il cui fine
è solamente quello di diffondere la pratica sportiva, senza altro
scopo, men che meno un qualunque fine lucrativo.
Il comma 25 di
tale articolo recita: “Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico
territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la
gestione e' affidata in via preferenziale a societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di
convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione
di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti
affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita' di
affidamento”.
Le leggi regionali finora esistenti disciplinano,
senza distinzione di sorta, l’affidamento di tutti gli impianti
sportivi di proprietà pubblica, prevedendo come obbligo:
- l’affidamento alle società sportive dilettantistiche (tranne nei casi in cui non ve ne siano);
- la territorialità delle suddette società;
- l’ assenza di finalità di lucro della gestione.
Si
tratta di una evidente violazione dei principi comunitari sopra esposti
di libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento, libera
prestazione di servizi, e soprattutto trasparenza, parità di
trattamento e di non discriminazione.
E’ chiaro che questa
mancanza non va imputata alle leggi regionali, che non hanno fatto
altro che recepire quanto disposto dall’art. 90 della legge 289.
Coniugando
le precedenti disposizioni con la disciplina generale relativa alle
forme di gestione dei servizi pubblici locali ne discende che l’ente
locale potrà, in questa ipotesi, avvalersi dell’affidamento diretto;
tuttavia, in presenza di “...ragioni tecniche, economiche o di utilità
sociale, i servizi, …possono (e non devono) essere affidati a
terzi..”(v 4° co. art. 113 bis D. Lgs. 157/95).
Nel caso di
specie, tuttavia, dal diritto del gestore di “concedere l’uso
dell’impianto sportivo in maniera onerosa a terzi” deriva la finalità
lucrativa (a meno che non sussista una diversa previsione nella
convenzione che disciplina il rapporto tra la società sportiva e l’ente
locale) tale da richiedere l’attivazione di procedure ad evidenza
pubblica.