Nota a Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2005 n. 5883.
E'
inammissibile il ricorso proposto da una società in nome collettivo
volto a censurare la scelta dell'Amministrazione di procedere
all'affidamento diretto dei servizi pubblici locali.
L'art. 113,
c. 5, del d. lgs. 267/2000, già nella formulazione dettata dall'art. 35
della l. 448/2001, si esprimeva chiaramente nel senso che la titolarità
dei servizi venisse conferita a "società di capitali" scelte mediante
lo svolgimento di gare ad evidenza pubblica. Il contenuto della
disposizione è stato confermato dal successivo testo dello stesso
comma, introdotto dall'art. 14 del d.l. 269/2003, che anch'esso
individua solo le "società di capitali" come i soggetti che possono
partecipare alle gare con procedure ad evidenza pubblica.
Ne
consegue che il ricorso proposto da una s.n.c., volto a censurare la
scelta dell'Amministrazione comunale di procedere all'affidamento
diretto dei servizi pubblici locali, anzichè all'espletamento di gare
ad evidenza pubblica, è inammissibile per carenza di legittimazione da
parte del ricorrente non potendo una società di persone, partecipare in
alcun modo alle stesse, non risultando abilitata ad eseguire tale tipo
di appalti.
Il commento.
La sentenza in
commento interviene su di un tema rilevante ma non particolarmente
approfondito nel settore dell’affidamento dei servizi pubblici locali;
ossia se questi possano essere o meno affidati anche a società di
“persone” e non solo a società di “capitali”, come sembrerebbe limitare
la normativa vigente. Ecco allora la necessità di approfondire, se pur
brevemente, la questione.
La controversia su cui si sono
pronunciati i Giudici di Palazzo Spada trae origine da un ricorso
presentato da una società in nome collettivo contro il Comune di Santa
Teresa di Gallura per la riforma della sentenza resa dal T.A.R. per la
Sardegna, n. 1683/03, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso,
con motivi aggiunti, con cui la ricorrente chiedeva l’annullamento
della deliberazione n. 68 del 28/05/2003 della giunta comunale di Santa
Teresa Gallura che aveva disposto l’affidamento in concessione ad altra
società dei servizi pubblici locali relativi alla gestione dei
parcheggi pubblici, manutenzione del verde pubblico, trasporto pubblico
locale da piazza e gestione dei servizi inerenti l’immobile “ex marina
Aquarius”; della convenzione tra il citato Comune e la Silene
Multiservizi s.u.r.l. riguardante l’affidamento di detti servizi; di
tutti gli altri atti presupposti, successivi o connessi; di tutti gli
atti richiamati dai predetti provvedimenti; della nota del responsabile
del settore servizi finanziari, contabili e tributi del medesimo ente
locale del 5 settembre 2003, prot. 14471; della nota del Sindaco del 31
luglio 2003, prot. n. 12544; della deliberazione di approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’anno 2003 del Consiglio Comunale
di Santa Teresa Gallura.
In sede di appello la ricorrente ha
lamentato l’erroneità della sentenza gravata sostenendo che il T.A.R.
non avrebbe dovuto giudicare il ricorso inammissibile per carenza di
interesse e di legittimazione. Ciò in quanto, da un lato, per la
legittimazione a ricorrere non occorrerebbe dare la prova del possesso
di tutti i requisiti per partecipare ad una gara, ma solo ad essere
abilitati ad eseguire i relativi appalti, dall’altro, che l’art. 113
del T.U. degli Enti Locali, nel fare riferimento alle “società di
capitali”, non renderebbe incompatibile un ricorso proposto da una
società di persone, visto che una ditta di quest’ultimo tipo, in ogni
caso, attraverso la partecipazione in associazione con una società di
capitali potrebbe aggiudicarsi in affidamento diretto i pubblici
servizi.
Il Consiglio di Stato investito della questione ed in
linea con quanto precedentemente disposto dai giudici di primo grado ha
rigettato l’appello sull’assunto che “L’art. 113, comma 5, del d. lgs.
267/2000, già nella formulazione dettata dall’art. 35 della l.
448/2001, si esprimeva chiaramente nel senso che la titolarità dei
servizi venisse conferito a “società di capitali” scelte mediante lo
svolgimento di gare ad evidenza pubblica. Il contenuto della
disposizione, nel senso che rileva ai fini della decisione, è stato
confermato dal successivo testo dello stesso comma, introdotto
dall’art. 14 del d.l. 269/2003, che anch’esso individua solo le
“società di capitali” come i soggetti che possono partecipare alle gare
con procedure ad evidenza pubblica”.
Orbene la pronuncia, che
si condivide e che qui si commenta, offre uno spunto per analizzare le
novità legislative che il settore dei servizi pubblici(1) ha ricevuto
negli ultimi anni e con le quali il legislatore nazionale ha inteso
adeguare la normativa interna alle norme dettate dal Trattato della
U.E. in materia di servizi di interesse generale.
Si precisa che
merita considerazione quella parte della disciplina dei servizi
pubblici che riguarda i modelli organizzativi e le modalità di
affidamento del servizio e, in particolare, il regime delle società per
la gestione dei servizi a rilevanza economica.
- Il quadro normativo precedente.
La 142/90, all’art 22, aveva previsto la società a capitale misto come modulo di gestione dei servizi pubblici locali.
Lo schema societario introdotto intendeva promuovere una gestione
imprenditoriale più efficiente degli stessi che avrebbe dovuto colmare
le lacune generate dalle aziende municipalizzate.
Tuttavia,
siffatto impianto normativo che consentiva l’affidamento del servizio a
società mista in deroga alle procedure ad evidenza pubblica, non
incontrò il favore della Commissione Europea che lo ritenne in
contrasto con i principi comunitari in materia di concorrenza visto che
la società, cosi strutturata, era da considerare comunque una entità
distinta rispetto alla P.A. erogatrice del servizio pubblico.
Sulla
questione la Presidenza del Consiglio dei Ministri con una propria
circolare(2) precisava che “...l’affidamento della gestione di un
servizio pubblico a società mista integra un contratto (oneroso) di
appalto di pubblico servizio tra la P.A. e un terzo prestatore del
servizio. Ne consegue che a tale negozio deve applicarsi la normativa
comunitaria costituita dalla direttiva 92/50/CEE (artt. 43 e 49) in
materia di appalti di pubblici e servizi, dalla direttiva 93/38/CEE sui
settori esclusi nonché la normativa nazionale di recepimento, per cui,
l’affidamento del servizio ad una società mista non può che avvenire
tramite gara secondo le regole della evidenza pubblica”.
La
disciplina, confluita successivamente nell’art. 113 e seguenti del
Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ricevette una prima
modifica con l’art. 35 della legge finanziaria 2002 (l. 28 dicembre
2001, n. 448) che introdusse la distinzione tra servizi a rilevanza
industriale e servizi privi di rilevanza industriale per la cui
gestione dei primi diventava essenziale la tutela della concorrenza.
Di
conseguenza, la società, individuata attraverso le regole dell’evidenza
pubblica ed aggiudicataria della gestione del servizio, non veniva più
configurata come sostituta dell’amministrazione ma assumeva un ruolo
autonomo, distinto, diventando “titolare” a tutti gli effetti del
servizio da erogare.
- Il quadro normativo attuale.
Importanti
innovazioni in materia di servizi pubblici, dopo la riforma del 2001,
sono state introdotte dall’art. 14 del d.l. n. 269/2003(3) (convertito
con modificazioni nella legge n. 326/03 e modificato dall’ art. 4 della
l. 24 dicembre 2003, n. 350 -legge finanziaria 2004-) il quale ha
radicalmente rettificato le disposizioni contenute negli artt. 113 e
113 bis del d. lgs. n. 267/00.
Infatti, eliminata la distinzione
tra servizi a rilevanza industriale e servizi privi di rilevanza
industriale (introdotta dall’art. 35 della l. 488/01), il legislatore,
con la riforma, oltre a richiamare espressamente la “tutela della
concorrenza”, introduce una locuzione di portata più ampia, “ rilevanza
economica”, che sostituendosi alla precedente riallinea la normativa
interna a quella comunitaria. Le disposizioni del T.U.E.L. riguardanti
la distinzione tra servizi pubblici a rilevanza economica (art. 113) e
privi di rilevanza economica (art. 113 bis), tuttavia, non restano
inalterate.
Infatti, proprio sull’art. 14 del dl 269/03, commi 1 e
2, e di conseguenza sugli artt. 113 e 113 bis TUEL, si sono indirizzate
le censure della Regione Toscana, la quale ha ritenuto le norme in
oggetto in contrasto principalmente con l’art. 117 della Costituzione,
in quanto disciplinanti una materia – i servizi pubblici locali –
sottratta alla competenza legislativa dello Stato.
La Corte
Costituzionale, intervenuta con la sentenza n. 272/04, ha, in realtà,
confermato la legittimità costituzionale delle nuove disposizioni
introdotte dall’articolo 14 in materia di disciplina dei servizi
pubblici locali aventi rilevanza economica (113 TUEL), limitando la
“bocciatura” alle sole disposizioni inerenti all’aggiudicazione delle
gare; ha invece dichiarato costituzionalmente illegittime le norme di
cui all’art. 113 bis TUEL, relative alla disciplina dei servizi
pubblici privi di rilevanza economica.
Per quanto attiene la
fattispecie in esame si precisa che le disposizioni riguardanti le
forma di gestione dei servizi pubblici aventi rilevanza economica sono
contenute nell’art. 113 comma 5 del TUEL il quale non risulta
intaccato dalla pronuncia del Giudice delle leggi; per cui,
attualmente, la gestione può aver luogo: a) a mezzo di società con
capitale privato integrale; b) a mezzo di società con capitale misto
pubblico privato; c) a mezzo di società a capitale interamente pubblico
rispondenti al modello “in house providing”.
A modesto avviso di
chi scrive la norma non si presta ad alcuna differente interpretazione
se non quella letterale: l’unica libertà riconosciuta all’ente locale
titolare del servizio è quella di poter scegliere, tra quelle previste
dalla legge, la forma di gestione dello stesso.
Per di più, il
legislatore specificando, alla lettera a), che deve trattarsi solo ed
esclusivamente di società di capitali ha voluto prediligere un tipo di
realtà economica stabile e competitiva abilitata a partecipare ad un
appalto per la gestione di un determinato servizio pubblico.
Alla
luce di quanto sopra i Giudici di Palazzo Spada correttamente hanno
confermato la sentenza di primo grado, per cui le doglianze
dell’appellante, società di persone, la quale artificiosamente voleva
costituirsi in associazione insieme ad una società di capitali per
vedersi affidare direttamente la gestione di determinati servizi
pubblici, si sono rivelate del tutto infondate.
(1) - Sulla
nozione di pubblico servizio si veda: U. POTOTSCHNIG, I servizi
pubblici, Padova, 1964; F. MERUSI, voce Servizio pubblico, in Nov.ssimo
Digesto Italiano, XVII, Torino, 1976, 217; S. CATTANEO, voce Servizi
Pubblici, in Enc. Dir., XLII, 1990, 372.
(2) - Cir. 19 ottobre
2001 n. 12727 del Dipartimento delle politiche comunitarie, Affidamento
a società miste della gestione dei servizi pubblici locali, in G.U.
13/11/01, n. 264.
(3) - Sull’argomento si v. : Purcaro, La riforma
dei servizi pubblici locali, in Nuova rass., 2003, 2078; Tessarolo, Il
nuovo ordinamento dei servizi pubblici locali; Nicoletti, Prime note
sull’art. 14 del maxi decreto legge approvato il 29 settembre 2003 in
materia di sviluppo dell’economia, entrambi in
www.dirittodeiservizipubblici.it.