Sommario: 1. I servizi culturali e del tempo libero degli Enti locali;
2. I diversi modelli di gestione previsti dalla Legge Finanziaria 2002;
3. La gestione dei servizi pubblici locali di carattere culturale
mediante fondazioni prima della L. 448/2001; 4. La disciplina delle
fondazioni costituite o partecipate dagli Enti locali; 5. Profili
differenziali tra fondazioni e associazioni; 6. La fondazione
costituita o partecipata dall’Ente locale come organismo di diritto
pubblico; 7. Il contratto di servizio; 8. Conclusioni
1. I servizi culturali e del tempo libero degli Enti locali
L’art.
35 della L. 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), giunto a seguito di una
lunga serie di disegni di legge in materia, mai pervenuti ad una
definitiva approvazione, ha profondamente innovato la disciplina dei
servizi pubblici locali.
La principale novità apportata dalla
riforma è rappresentata dall’abbandono di una regolamentazione dei
servizi locali sostanzialmente unitaria con l’introduzione di una netta
distinzione tra “servizi di rilevanza industriale” e servizi privi di
tale rilevanza: alle due categorie di servizi così individuate sono
riservati due diversi regimi giuridici [1] .
Mentre, infatti,
l’affidamento della gestione dei servizi di rilevanza industriale
(disciplinati dall’art. 113 TUEL [2] ) è soggetta al principio di
concorsualità, che impone l’espletamento di una procedura ad evidenza
pubblica ai fini dell’individuazione del soggetto assegnatario, per i
servizi non aventi rilevanza industriale (previsti dall’art. 113 bis
TUEL, introdotto dall’art. 35, comma 15, della L. 448/2001)
l’esternalizzazione mediante gara non rappresenta la regola, bensì
l’eccezione. Viene così sostanzialmente confermato, per questa
categoria di servizi, il precedente assetto normativo, prima previsto
per ogni tipo di servizio pubblico locale.
La riforma non
contiene però alcuna elencazione dei servizi di rilevanza industriale,
né di quelli privi di tale rilevanza, l’individuazione dei servizi
sussumibili nei due diversi gruppi è, infatti, demandata dallo stesso
art. 35 della Legge Finanziaria 2002 ad un regolamento governativo, che
dovrà dettare le disposizioni necessarie all’attuazione della riforma.
Tale regolamento non è stato ancora approvato, tuttavia, se ne conosce
lo schema predisposto dall’Esecutivo, il quale prevede che “per servizi
pubblici locali di rilevanza industriale si intendono i servizi
pubblici locali relativi ai seguenti settori: a) energia elettrica; b)
energia termica; c) gas naturale; d) ciclo dei rifiuti; e) risorse
idriche; f) telecomunicazioni; g) trasporto” [3] . I servizi privi di
rilevanza industriale vengono, invece, individuati in via residuale
rispetto agli altri [4] .
Risulta evidente che, fino a quando
non verrà approvato in via definitiva il sopra citato regolamento, non
vi sarà alcuna certezza in ordine all’individuazione dei servizi
appartenenti a ciascuna delle due categorie indicate.
Nessun
problema di questo genere si pone, invece, in riferimento ai “servizi
culturali e del tempo libero” espressamente inseriti dalla riforma nei
servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale e per questo
sottoposti alla disciplina dell’art. 113 bis TUEL.
Detta
constatazione non risolve però tutti i problemi: non appare, invero,
affatto agevole fornire un’esaustiva definizione di tali servizi e
quindi formulare un’elencazione di tutte le attività che vi rientrano.
Nessuna
definizione dei servizi culturali e del tempo libero è, infatti,
offerta dall’art. 113 bis TUEL, che prende in considerazione detti
servizi all’unico scopo di consentirne la gestione attraverso
l’affidamento diretto a fondazioni o associazioni costituite o
partecipate dall’Ente locale, senza fornire alcun elemento utile alla
loro individuazione.
L’unica certezza rinvenibile nel dettato
normativo deriva, dunque, dalla considerazione che si tratta di una
species del più ampio genus dei servizi pubblici locali privi di
rilevanza industriale.
In assenza di una definizione
legislativa, un ampio margine di discrezionalità è dunque riconosciuto
agli Enti locali nell’individuazione dei servizi culturali e del tempo
libero. L’unico argine normativo ed invalicabile è rappresentato in
merito dal generico disposto dell’art. 112 TUEL, in virtù del quale
detti servizi devono rientrare nell’ambito delle competenze dell’Ente
ed avere per oggetto la “produzione di beni e attività rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile
delle comunità locali”.
Come è stato giustamente rilevato in
dottrina [5] , la definizione dei confini del concetto di servizio
culturale e del tempo libero non rappresenta un’operazione semplice e
ciò almeno per due ordini di ragioni.
Da un lato, infatti,
l’individuazione di tali servizi non può essere realizzata in via
residuale, in quanto, com’è stato già osservato, i servizi culturali e
del tempo libero rappresentano una species del genus “servizi pubblici
locali privi di rilevanza industriale” e già per tali servizi la
riforma prevede un’individuazione “per esclusione”.
D’altro
canto, una compiuta definizione di tali servizi non può essere ricavata
neppure in termini positivi, mancando nel nostro ordinamento una norma
che contenga un nucleo minimo di elementi caratterizzanti, a differenza
di quanto accade per altri servizi, come ad esempio quelli sociali.
Nell’ambito
dei servizi locali culturali possono, comunque, farsi rientrare le
attività espletate in adempimento dei compiti di gestione,
valorizzazione e promozione di beni e attività culturali di competenza
dell’Ente locale.
Quanto ai servizi del tempo libero, possono
esservi ricompresi, ad esempio, senza alcuna pretesa di esaustività:
“l’organizzazione di corsi, la gestione di ludoteche, le manifestazioni
folkloristiche, le previsioni di spazi musicali riservate ai giovani,
le attività ricreative ed educative dedicate agli anziani” [6] .
2. I diversi modelli di gestione previsti dalla Legge Finanziaria 2002
L’art.
113 bis TUEL prevede una vasta gamma di forme di gestione dei servizi
culturali e del tempo libero, molte delle quali già contenute nella
previgente disciplina, altre invece di nuova introduzione, quanto meno
sotto il profilo dell’espressa tipizzazione normativa (tra queste, in
particolare, la possibilità di affidare direttamente la gestione di
tali servizi a fondazioni o associazioni costituite o partecipate
dall’Ente locale).
Le varie forme di gestione previste da
tale disposizione normativa possono essere opportunamente distinte in
tre differenti modelli: il “modello dell’esternalizzazione”, il
“modello dell’intervento diretto” ed infine il “modello della
collaborazione” [7] .
Nel primo di tali modelli, la gestione
del servizio culturale o del tempo libero viene assegnata ad un
operatore esterno rispetto all’Ente locale. Rientra senza dubbio in
tale formula gestionale l’“affidamento a terzi” del servizio in virtù
di quanto disposto dal quarto comma dell’art. 113 bis TUEL [8] .
L’esternalizzazione
del servizio dovrà però essere preceduta da una procedura ad evidenza
pubblica volta ad individuare il soggetto affidatario. Si tratta,
pertanto, di una forma gestoria analoga a quella prevista dall’art. 113
TUEL in materia di servizi pubblici locali di rilevanza industriale.
Occorre, tuttavia, rilevare che, a differenza di quanto statuito in
ordine a questi ultimi servizi, quelli culturali e del tempo libero
possono essere affidati non solo a società di capitali, come previsto
dall’art. 113 TUEL, ma anche a soggetti che non rivestono tale forma
giuridica. Inoltre, come si è rilevato, mentre per i servizi di
rilevanza industriale l’esternalizzazione, previo esperimento di una
procedura ad evidenza pubblica, rappresenta la regola, i servizi privi
di detta rilevanza possono essere affidati a terzi solo in via
residuale e specificamente solo qualora “sussistano ragioni tecniche,
economiche o di utilità sociale” (art. 113 bis TUEL).
Il
“modello dell’intervento diretto” ricomprende le ipotesi in cui l’Ente
locale intende erogare il servizio culturale o del tempo libero
direttamente o tramite una sua articolazione strutturale. Rientrano in
tale modello di gestione: la gestione in economia, quando, per le
modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia
opportuno utilizzare una delle altre forme di gestione previste; nonché
l’affidamento del servizio ad un’istituzione o ad un’azienda speciale
dell’Ente locale.
Particolare interesse presenta il “modello
della collaborazione”. Con quest’ultimo modulo gestorio l’Ente locale
non intende assumere su di sé l’onere dell’erogazione del servizio, né
d’altro canto intende spogliarsene totalmente. L’amministrazione si
prefigge, piuttosto, di attivare un rapporto di fattiva cooperazione
con altri soggetti pubblici e privati nella gestione del servizio. Il
privato, in particolare, potrà assumere la veste del mero finanziatore
o apportare, invece, specifiche competenze gestionali nell’erogazione
dei servizi culturali e del tempo libero.
In generale,
rientra nell’ambito di tale modello l’affidamento della gestione del
servizio ad una società di capitali, ad una associazione o ad una
fondazione costituita dall’Ente locale o da quest’ultimo semplicemente
partecipata insieme ad altri soggetti pubblici o privati.
Risulta
confermata la necessità per l’Ente locale di esternare le ragioni che
depongono a favore di un determinato modello di gestione, onere forse,
anzi, rafforzato dall’ampliamento del novero delle formule gestionali
astrattamente utilizzabili.
In merito la giurisprudenza ha
sempre affermato che, qualunque sia la forma di gestione prescelta,
l’Ente locale dovrà fornire, attraverso una deliberazione
particolarmente articolata, una “adeguata motivazione” [9] ,
esercitando un’opzione in linea con le prerogative e le caratteristiche
proprie del modulo ritenuto più adatto alle esigenze del servizio da
soddisfare [10] .
La scelta deve essere rivestita da
particolari cautele e deve derivare da una adeguata ponderazione di
tutti gli interessi coinvolti: segnatamente deve evidenziare la
convenienza economica per le finanze dell’Ente locale di tale
soluzione. In particolare occorrerà redigere una relazione che
confronti i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie
possibili forme di gestione, tenendosi conto della qualità del servizio
erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso
l’uno o l’altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e
dei benefici di ciascuno di essi [11] .
La deliberazione
dovrebbe quindi essere preceduta da un vero e proprio “confronto
comparativo” [12] tra le diverse forme di gestione, propedeutico
all’individuazione della soluzione ottimale. Detto principio si impone
non solo attraverso una giurisprudenza pacifica e consolidata, ma anche
ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, che impone la trasfusione delle
valutazioni effettuate nella motivazione della deliberazione.
3. La gestione dei servizi pubblici locali di carattere culturale mediante fondazioni prima della L. 448/2001
La
fondazione è “la stabile organizzazione predisposta per la destinazione
di un patrimonio ad un determinato scopo di pubblica utilità” [13] .
Un
risalente orientamento giurisprudenziale escludeva, fino ad alcuni
decenni fa, la capacità dell’ente pubblico di istituire o partecipare
una fondazione. Il principio si rinviene in una datata pronuncia del
Consiglio di Stato, secondo cui “lo Stato e gli enti pubblici non
possono partecipare, quali fondatori, ad un atto notarile di
costituzione di una fondazione privata” [14] .
Un ulteriore
argomento a sostegno di detta tesi era considerato il principio di
tipicità delle forme di gestione dei servizi pubblici locali, secondo
cui tali servizi non possono essere erogati se non adoperando i moduli
gestionali espressamente tipizzati dal Legislatore, che non
contemplavano la possibilità di fare ricorso all’affidamento a
fondazioni private, né di costituire o partecipare nuove fondazioni ad
iniziativa del medesimo Ente locale.
Occorre, tuttavia,
rilevare che il principio di tassatività delle forme di gestione dei
servizi pubblici locali è stato successivamente superato in più di una
pronuncia dei Giudici amministrativi, specie in riferimento alla
possibilità di erogare tali servizi mediante società miste.
L’inclusione di questa formula gestoria nell’elenco dei modelli di
gestione dei servizi pubblici locali avviene, infatti, solo con l’art.
22 della L. 142/1990, ma già in precedenza numerosi Enti locali avevano
affidato, con l’avallo della giurisprudenza amministrativa, servizi
pubblici di carattere imprenditoriale a società per azioni
appositamente costituite. La legittimazione di tale scelta veniva
all’epoca individuata, non in una specifica norma di legge, bensì nella
generale capacità di diritto privato riconosciuta agli Enti
territoriali [15] . La giurisprudenza riconosce, quindi, la “capacità
negoziale dei comuni” e pertanto la possibilità di stipulare contratti
associativi finalizzati al perseguimento degli scopi istituzionali con
i limiti derivanti dagli “interessi della collettività impersonata
dall’Ente” [16] .
L’originario approccio ermeneutico è stato,
pertanto, almeno in parte, superato [17] ed invero, nella prassi
amministrativa, sempre maggiore successo negli ultimi anni ha riscosso
una particolare forma di gestione dei servizi culturali degli Enti
locali, rappresentata dalla “fondazione di partecipazione”.
Caratteristica
fondamentale di tale organizzazione collettiva è la capacità di
garantire “un’equilibrata sintesi dell’elemento personale, proprio
delle associazioni, e dell’elemento patrimoniale, tipicamente presente
nelle fondazioni” [18] .
Non manca, tuttavia, in dottrina chi
ha evidenziato dei profili di incompatibilità tra il regime giuridico
delle fondazione e l’ordinamento delle autonomie locali.
Si è
affermato soprattutto che “accedere ad una fondazione implica, per
l’Ente locale, assumere, pure indirettamente, un impegno giuridico di
durata teoricamente perpetua e dunque una inaccetabile valutazione di
priorità nel tempo di un interesse (…) rispetto agli altri di pari
grado in gioco” [19] , infatti, attesa l’irrevocabilità dell’atto
costitutivo di una fondazione, all’Ente locale non è offerta alcuna
possibilità di tornare sui propri passi, recuperando così anche i beni
facenti parte della dotazione patrimoniale dell’organizzazione.
Dopo
questo breve excursus giurisprudenziale e dottrinale, sotto il profilo
squisitamente normativo, è necessario ricordare che l’ultimo disegno di
legge in materia di servizi pubblici locali presentato in Parlamento
prima che venisse approvata la L. 448/2001 prevedeva, nella sua ultima
stesura, la possibilità di procedere all’affidamento diretto dei
servizi culturali “ad associazioni o fondazioni che, per la loro
disciplina statutaria, garantiscono partecipazione, imparzialità e
trasparenza nella gestione del servizio” [20] .
Parte della
dottrina, sulla base di tale considerazione, ha fortemente criticato
l’approccio “conservatore” assunto dal Legislatore della riforma
introdotta con la Finanziaria 2002, denunciando “un impatto innovativo
molto limitato e decisamente sottodimensionato rispetto al disegno di
legge presentato nella scorsa legislatura” [21] . Si critica, in
particolare, la limitazione della possibilità di procedere
all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero alle
sole associazioni e fondazioni costituite o partecipate dall’ente
territoriale. Così come si censura la necessaria sussistenza di ragioni
tecniche, economiche o di opportunità sociale ai fini della
legittimazione della scelta di esternalizzazione.
4. La disciplina delle fondazioni costituite o partecipate dagli Enti locali
L’art.
113 bis TUEL, non contiene alcuna disciplina specifica volta a
regolamentare le fondazioni alle quali gli Enti locali possono decidere
di assegnare la gestione dei servizi culturali o del tempo libero. Si
tratta, quindi, di una scelta completamente opposta a quella compiuta
dal Legislatore in merito alle fondazioni culturali a partecipazione
statale, disciplinate da apposito regolamento [22] .
Il terzo
comma della disposizione in esame, in particolare, si limita a statuire
che “gli Enti locali possono procedere all’affidamento diretto dei
servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni
da loro costituite o partecipate”.
Dal testo normativo in
commento è possibile ricavare solo che: a) l’affidamento della gestione
del servizio all’associazione o alla fondazione non necessita del
propedeutico esperimento di una procedura concorsuale, ma è invece
definito “diretto”; b) il modello gestionale previsto dal terzo comma
dell’art. 113 bis TUEL non è l’unico utilizzabile per i servizi
culturali e del tempo libero, ma va ad aggiungersi alle forme di
gestione previste dal medesimo articolo per i servizi privi di
rilevanza industriale in generale (depone nettamente in questo senso
l’uso del termine “anche”); c) l’associazione o la fondazione può non
essere costituita dall’Ente, ma anche solo partecipata da quest’ultimo.
Al di fuori di queste scarne conclusioni, nessun cenno si
rinviene in ordine alla disciplina applicabile alle fondazioni
affidatarie del servizio. Né alcun aiuto giunge in merito dallo schema
di regolamento di attuazione dell’art. 35 della legge Finanziaria 2002
predisposto dal Governo, che in proposito ribadisce pedissequamente
quanto già statuito dall’art. 113 bis TUEL, limitandosi ad aggiungere
che il ricorso al modello dell’associazione o della fondazione
costituita o partecipata dall’Ente locale è consentito solo nelle
ipotesi in cui “le dimensioni e le caratteristiche del servizio non
abbiano carattere imprenditoriale”, circoscrivendo così il campo di
applicazione di tale forma di gestione [23] .
Proprio in
ragione dell’assenza di disposizioni pubblicistiche che regolamentino
le fondazioni costituite o partecipate dagli Enti locali, non può che
farsi riferimento alla disciplina civilistica in materia e, in
particolare, al Capo II del Titolo II del Codice Civile (artt. 14-35)
[24] .
Come è noto però, non tutte le disposizioni di matrice
privatistica sono applicabili alle persone giuridiche, in generale, ed
alle Pubbliche Amministrazioni, in particolare.
Così, ad
esempio, una fondazione potrà essere costituita da un Ente locale con
atto pubblico, ma certamente non con un testamento, come invece
consente l’art. 14 c.c., e ciò per l’incapacità di testare della
Pubblica Amministrazione rispetto alla quale è inconfigurabile l’evento
“morte”. Nulla impedisce, invece, che un comune partecipi una
fondazione costituita mediante testamento (e dunque mortis causa) da un
soggetto privato, che sia naturalmente una persona fisica.
L’atto
costitutivo e lo statuto devono indicare la denominazione della
fondazione, lo scopo, il patrimonio, la sede dell’ente nonché le norme
sull’ordinamento e sull’amministrazione; possono, inoltre, contenere le
norme relative all’estinzione e alla trasformazione dell’ente, nonché
alla devoluzione del patrimonio (art. 16 c.c.).
Quanto
all’oggetto dei conferimenti patrimoniali dell’Ente locale, si può
trattare di denaro, beni mobili o anche immobili, purché disponibili.
Con particolare riferimento ai contributi annuali che l’amministrazione
si impegni eventualmente a versare alla fondazione, la giurisprudenza
ha finora decretato l’illegittimità di provvedimenti che prevedano il
distacco di personale dipendente dell’Ente locale alla fondazione, con
defalcazione del relativo costo dalla quota di contribuzione dovuta
annualmente alla fondazione medesima, ciò in virtù della natura di
soggetto giuridico privato della fondazione e della mancata previsione
di tale forma di distacco nella normativa in materia di mobilità del
personale [25] .
Il D.P.R. 361/2000 ha profondamente innovato
la disciplina relativa al procedimento di riconoscimento delle persone
giuridiche private e, pertanto, anche delle fondazioni. Queste ultime -
dispone il suddetto decreto - acquistano la personalità giuridica
mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro
delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. La domanda
per il riconoscimento della fondazione, sottoscritta dal fondatore e
alla quale va allegata una copia autentica dell’atto costitutivo e
dello statuto, va presentata alla prefettura nella cui provincia è
stabilita la sede dell’ente. Ai fini del riconoscimento è necessario
che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o
di regolamento per la costituzione della fondazione, che lo scopo sia
possibile e lecito e che il patrimonio, la cui consistenza va provata
documentalmente, risulti adeguato al perseguimento dello scopo [26] .
Il prefetto è tenuto a provvedere entro il termine di centoventi giorni
dalla data di presentazione della domanda. Qualora la prefettura
ravvisi ragioni ostative all’iscrizione ovvero la necessità di
integrare la documentazione presentata, lo comunica ai richiedenti, i
quali, entro il termine di trenta giorni, possono presentare memorie e
documenti. Se nell’ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non
comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero, non provvede
all’iscrizione, questa si intende negata [27] .
Occorre,
tuttavia, rilevare che il registro delle persone giuridiche istituito
presso le prefetture non è l’unico registro previsto dal D.P.R.
361/2000. L’art. 7 del medesimo decreto statuisce, infatti, che il
riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle
materie attribuite alla competenza delle regioni dall’art. 14 del
D.P.R. 616/1977 [28] , e le cui finalità statutarie si esauriscono
nell’ambito di una sola regione, è determinato dall’iscrizione nel
registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione
[29] .
Esistono quindi due diverse autorità competenti
(prefettura e regione) in ordine al riconoscimento, a seconda del
settore in cui la fondazione è destinata ad operare.
L’atto
di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia
intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto
iniziare l’attività dell’opera da lui disposta (art. 15 c.c.). In
proposito la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare
che, “una volta che l’opera abbia iniziato la sua attività, non rimane
più nella sfera del fondatore, ma, interessando ormai la generalità dei
cittadini, non può essere distrutta ad arbitrio dei privati” [30] .
Nella
fondazione, non trattandosi di organizzazione a base associativa, non
esiste un organo assembleare. Sussistendo però un patrimonio di
destinazione, vincolato al perseguimento dello scopo prescelto dal
fondatore, è previsto un organo deputato ad amministrare detto
patrimonio. Tale organo è formato dagli amministratori, nominati
nell’atto di fondazione o in seguito, in base ai criteri indicati nello
stesso atto. In difetto, essi sono nominati dalla prefettura o dalla
regione, ai sensi dell’art. 25 c.c..
Gli amministratori sono
responsabili verso la fondazione secondo le norme sul mandato. E’ però
esente da responsabilità l’amministratore che non abbia partecipato
all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a
conoscenza che l’atto si stava per compiere, non abbia fatto constare
il proprio dissenso (art. 18 c.c.).
In mancanza di
un’assemblea degli associati, il controllo sull’amministrazione delle
fondazioni è esercitato dall’autorità amministrativa competente, ai
sensi dell’art. 25 c.c.. Quest’ultima annulla con provvedimento
definitivo, sentiti gli amministratori, le deliberazioni contrarie a
norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon
costume; essa, inoltre, può sciogliere l’organo di amministrazione e
nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non
agiscano in conformità dello statuto, dello scopo della fondazione e
della legge. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti
la loro responsabilità devono essere autorizzate dall’autorità
amministrativa competente e sono esercitate dal commissario
straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
Sempre
in materia di organi delle persone giuridiche private, occorre rilevare
che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che lo statuto di
un’associazione culturale, che raccolga fondi di natura pubblica e
privata, deve prevedere la costituzione di un collegio sindacale o di
revisori che controlli la corretta gestione del patrimonio e dei fondi
raccolti [31] .
Qualora lo scopo sia esaurito o divenuto
impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio sia divenuto
insufficiente, l’autorità amministrativa competente, anziché dichiarare
estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione,
allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore, sempre
che i fatti che vi darebbero luogo non siano considerati nell’atto di
fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di
devoluzione dei beni a terze persone (art. 28 c.c.).
La
fondazione si estingue, oltre che per le cause previste nell’atto
costitutivo e nello statuto, quando lo scopo è stato raggiunto o è
divenuto impossibile (art. 27 c.c.). L’estinzione è dichiarata, su
istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio, dalla prefettura o
dalla regione competente, che ne dà comunicazione agli amministratori e
al presidente del tribunale.
Quest’ultimo, su istanza degli
amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche
d’ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, salvo che l’atto
costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a
questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva
designazione dei liquidatori nell’atto costitutivo o nello statuto non
ha però effetto [32] .
L’estinzione della fondazione dà
l’avvio alla fase di liquidazione del patrimonio secondo quanto
previsto dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11-
21 Disp. att. cod. civ.).
E’, inoltre, fatto espresso divieto
agli amministratori di compiere nuove operazioni, a partire dal momento
in cui è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara
l’estinzione della persona giuridica. In caso di trasgressione di tale
divieto, gli amministratori assumono responsabilità personale e
solidale (art. 29 c.c.).
La fine della fondazione coincide
con la chiusura della fase di liquidazione e con la conseguente
cancellazione dal registro delle persone giuridiche.
I beni
della fondazione che residuano una volta compiuta la liquidazione sono
devoluti in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto. In
proposito, si registra un netto contrasto dottrinale tra quanti
ritengono che il fondatore possa prevedere, nell’atto costitutivo o
nello statuto, la cd. “riversione” del patrimonio, e cioè la
restituzione, al momento dell’estinzione, dei beni costituenti il
patrimonio dell’ente al fondatore, e quanti, invece, asseriscono che
una simile previsione risulterebbe incompatibile con il regime
giuridico della fondazione, che impone di vincolare un patrimonio in
vista del perseguimento di un determinato fine di pubblica utilità,
sottraendolo definitivamente dalla sfera giuridica del fondatore [33] .
Sarebbe proprio il perseguimento di scopi di pubblica utilità l’unica
ragione legittimante la sottrazione di determinati beni alla libera
circolazione ed alla libera utilizzazione, imponendo su di essi un
vincolo immutabile di destinazione. Secondo quest’ultimo orientamento
dottrinale, l’autonomia del fondatore, nel formulare l’atto costitutivo
o lo statuto, sarebbe limitata alla possibilità di designare, affinché
benefici del patrimonio residuo, un ente che persegua fini analoghi
[34] . In virtù di tale prospettazione sarebbe impedito all’Ente locale
di prevedere, nell’atto costitutivo o nello statuto, il recupero dei
beni attribuiti alla fondazione, salvo che non si voglia estendere il
significato della locuzione “enti che hanno fini analoghi” (art. 31
c.c.), fino a ricomprendervi gli stessi Enti locali, accostando così la
costituzione di una fondazione da parte di un’amministrazione
territoriale al fenomeno delle “fondazioni a catena” o holding, in cui
ad istituire la fondazione è un’altra fondazione.
Qualora
l’atto costitutivo e lo statuto nulla dispongano in merito, alla
devoluzione provvede l’autorità amministrativa competente, attribuendo
i beni ad altri enti che abbiano fini analoghi (art. 31 c.c.).
Nel
caso di scioglimento di una fondazione alla quale sono stati donati o
lasciati beni con specifica destinazione a scopo diverso da quello
proprio della fondazione stessa, l’autorità competente devolve tali
beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche aventi fini
analoghi (art. 32 c.c.).
5. Profili differenziali tra fondazioni e associazioni
Dall’analisi
della disciplina in materia di fondazioni si può comprendere anche
quali siano gli elementi comuni ad associazioni e fondazioni e quali,
invece, le differenze che possono spingere l’Ente locale a costituire o
partecipare l’una o l’altra organizzazione collettiva, a seconda delle
esigenze del caso concreto e degli obiettivi perseguiti
dall’amministrazione.
In entrambi i casi si tratta di persone
giuridiche private, cioè enti che presentano una soggettività giuridica
perfetta, così come perfetta è la loro autonomia patrimoniale. Nessun
rischio potrà, pertanto, derivare all’Ente locale dalle obbligazioni
assunte dall’associazione (sempre che si tratti di associazione
riconosciuta e perciò dotata di personalità giuridica) o dalla
fondazione e viceversa.
Come le associazioni, anche le
fondazioni conseguono la personalità giuridica mediante il
riconoscimento concesso dall’autorità amministrativa e anche le
fondazioni traggono origine da un atto di autonomia privata.
Ma
accanto agli elementi comuni, molte e di notevole rilevanza sono le
differenze riscontrabili tra questi due tipi di organizzazione.
In
primo luogo, l’associazione trae origine da un “contratto”, denominato
appunto contratto di associazione, mentre la fondazione è istituita con
un “atto unilaterale”. Quest’ultimo produce effetti giuridici in virtù
della sola dichiarazione di volontà del fondatore e conserva la propria
struttura di atto unilaterale anche qualora venga formato da più
soggetti diversi, anche in tal caso, infatti, non si avrà un contratto,
ma una pluralità di atti unilaterali, pur se racchiusi in un unico
documento [35] .
In secondo luogo, almeno a giudizio della
dottrina più antica, nell’associazione vi è una struttura organizzativa
a base soggettiva, mentre la fondazione rappresenta sostanzialmente un
vincolo di destinazione impresso ad un patrimonio per il perseguimento
di uno scopo di regola immodificabile, salvi casi del tutto
eccezionali: un secondo fattore di differenziazione è basato quindi
sulla presenza o meno di una struttura associativa, e pertanto di una
pluralità di associati, cui viene attribuito il compito di assumere le
decisioni strumentali al perseguimento dello scopo, nonché di
determinare in concreto lo scopo stesso ed eventualmente anche di
modificarlo. Si tratta di una naturale conseguenza del fatto che,
mentre nella fondazione l’atto costitutivo è rappresentato da un atto
unilaterale che cristallizza definitivamente lo scopo da perseguire,
quest’ultimo è invece, nell’associazione, inserito in un contratto che,
così come è stato concluso con un accordo tra i membri
dell’associazione, che rappresentano le parti di tale rapporto
contrattuale, così può essere modificato. Le modifiche possono
riguardare anche lo scopo a suo tempo prescelto, che quindi risulta
mutevole nel suo divenire.
Occorre, tuttavia, rilevare che
non manca in dottrina chi critica la tesi della fondazione concepita
come universitas bonorum, e quindi come una pluralità di beni, in
contrapposizione all’associazione (universitas personarum) costituita
da una pluralità di persone. Questo più recente orientamento dottrinale
sottolinea come la fondazione non sia, propriamente, un patrimonio
destinato ad un determinato scopo, bensì “l’organizzazione collettiva,
anche qui formata da persone (gli amministratori della fondazione), che
si avvale del patrimonio per realizzare lo scopo” [36] .
6. La fondazione costituita o partecipata dall’Ente locale come organismo di diritto pubblico
Come
si è detto, in ragione dell’assenza di disposizioni pubblicistiche che
regolamentino le fondazioni costituite o partecipate dagli Enti locali,
non può che trovare applicazione nei loro confronti la disciplina
civilistica in materia.
Tuttavia, non si possono
sottovalutare i profili di peculiarità che contraddistinguono questo
particolare tipo di fondazione. Si tratta, infatti, di enti istituiti
per la gestione di un pubblico servizio e, almeno potenzialmente,
sottoposti ad una incisiva influenza dell’Ente locale sulle scelte
decisionali: quest’ultimo può, ad esempio, riservarsi la nomina di
tutti o della maggioranza degli amministratori della fondazione, oppure
finanziarne l’attività.
Si pone, dunque, il problema di
verificare se la normativa applicabile a questo tipo di fondazione sia
esclusivamente quella dettata dal Codice Civile e dalle altre leggi di
diritto privato che disciplinano la materia, oppure se, accanto a
queste disposizioni, debbano trovare applicazione anche norme di
carattere pubblicistico.
La questione in esame appare
strettamente connessa alla possibilità o meno di ricondurre la
fondazione costituita o partecipata dall’Ente locale nel concetto di
organismo di diritto pubblico, con tutte le conseguenze pratiche che ne
derivano.
La giurisprudenza amministrativa ha asserito che la
locuzione di “organismo di diritto pubblico” contenuta in diverse
direttive europee, in quanto non ulteriormente specificata
dall’ordinamento interno, indica una categoria giuridica propria del
diritto comunitario; pertanto, ai fini della qualificazione quale
organismo di diritto pubblico di un soggetto operante nel territorio
dello Stato deve farsi riferimento ai principi comunitari [37] .
L’ordinamento
comunitario statuisce che affinché un determinato ente possa essere
definito “organismo di diritto pubblico” è necessario che ricorrano tre
presupposti: a) il possesso della personalità giuridica; b) lo
svolgimento di attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato o
da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o soggetta al
loro controllo, oppure condotta con organismi di amministrazione,
direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da
componenti designati dai medesimi enti; c) l’istituzione per soddisfare
specificamente bisogni d’interesse generale, non aventi carattere
industriale o commerciale [38] . I tre requisiti richiesti hanno
carattere cumulativo [39] .
Orbene, quanto al primo
presupposto, non v’è alcun dubbio che la fondazione possieda la
personalità giuridica a partire dal momento in cui viene iscritta nel
registro delle persone giuridiche istituito presso la regione o presso
la prefettura, a seconda dell’attività svolta dall’ente. Nessuna
rilevanza può assumere, secondo l’orientamento maggioritario [40]
condiviso anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea,
ai fini dell’analisi condotta, la circostanza che si tratti di
personalità giuridica di diritto privato e non di diritto pubblico [41]
.
Con precipuo riferimento al secondo requisito richiesto,
occorre evidenziare che l’Ente locale può non soltanto costituire, ma
anche solo partecipare la fondazione e anche parteciparla in una misura
minima, con scarsa incidenza sulle scelte decisionali dell’organismo.
In tal caso, evidentemente, è da escludere che la fondazione possa
considerarsi un organismo di diritto pubblico. Ma è possibile anche che
l’Ente locale si sia riservato, nella redazione dell’atto costitutivo
della fondazione, il concreto controllo sulla medesima, attraverso la
nomina dell’organo di amministrazione o comunque della maggioranza di
quest’ultimo. E’ possibile poi che l’attività della fondazione sia in
larga parte finanziata con contributi erogati dall’Ente locale. In
questi ultimi casi è difficile dubitare che la fondazione in questione
possa essere ricondotta nell’alveo degli organismi di diritto pubblico.
Quanto al terzo requisito a tal fine necessario, sopra
evidenziato, e cioè il perseguimento di un interesse generale non
avente carattere industriale o commerciale, è sufficiente rilevare che
la fondazione può essere costituita o partecipata dall’Ente locale per
garantire la gestione di un servizio pubblico locale culturale o del
tempo libero. Si tratta, pertanto, di un servizio certamente di
interesse generale, che non presenta, almeno nella stragrande
maggioranza dei casi, un carattere commerciale o industriale. Sotto
quest’ultimo profilo, non si può poi dimenticare che il Legislatore
nazionale esclude espressamente i servizi culturali e del tempo libero
dalla categoria dei servizi di rilevanza industriale, assoggettandoli
alla disciplina dettata dall’art. 113 bis TUEL. Va, infine,
sottolineato che la giurisprudenza comunitaria ha statuito che “la
preordinazione al soddisfacimento dei bisogni di interesse generale,
quale uno dei presupposti d’identificabilità dell’organismo di diritto
pubblico, sussiste anche in concorrenza con altre finalità di carattere
industriale e commerciale” [42] .
Alla luce delle
considerazioni suesposte, non si può, pertanto, escludere che almeno
alcune delle fondazioni costituite o partecipate dagli Enti locali ai
fini della gestione dei servizi culturali e del tempo libero siano
suscettibili di essere ricondotte nella nozione di “organismo di
diritto pubblico”.
La questione, evidentemente, non ha una
valenza meramente teorica, ma presenta, al contrario, fondamentali
ripercussioni di carattere pratico, almeno sotto un triplice ordine di
profili.
In primo luogo, è necessario evidenziare che gli
organismi di diritto pubblico, essendo qualificati dalle direttive
comunitarie e dalle norme interne di recepimento “amministrazioni
aggiudicatrici” [43] , sono tenuti, nell’affidamento di appalti di
lavori o di servizi per importi superiori alla soglia comunitaria,
all’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai fini
dell’individuazione del soggetto assegnatario [44] .
Ciò
comporta, passando così alla seconda conseguenza pratica
dell’inquadramento delle fondazioni in esame nel concetto di organismo
di diritto pubblico, anche risvolti di natura processuale. Il Giudice
competente a giudicare in ordine alle controversie relative a dette
procedure concorsuali sarà quello amministrativo e non quello
ordinario. Invero, ai sensi dell’art. 6 della L. 205/2000, sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo tutte
le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi
o forniture svolte da soggetti “comunque” tenuti, nella scelta del
contraente, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al
rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa
statale o regionale.
In merito la giurisprudenza
amministrativa ha già avuto modo di affermare che “deve ritenersi
sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo ogni qual volta
una fondazione di diritto privato possa essere considerata un organismo
di diritto pubblico, poiché tale qualificazione comporta
l’applicabilità della disciplina comunitaria e la conseguente
irrilevanza ai fini dell’individuazione della giurisdizione della
natura privatistica della fondazione” [45] .
Infine, gli
organismi di diritto pubblico sono tenuti al rispetto del capo V della
L. 241/1990 in materia di diritto di accesso agli atti. Invero, l’art.
23 della L. 241/1990, come modificato dall’art. 4 della L. 265/1999,
assoggetta all’obbligo di garantire l’esercizio del diritto di accesso
le pubbliche amministrazioni, le aziende autonome e speciali, i gestori
di pubblici servizi e gli enti pubblici. La giurisprudenza
amministrativa ha in proposito affermato che la normativa in questione
deve trovare applicazione non solo nei confronti degli “enti pubblici”,
ma anche in ordine ad altri enti che, pur non essendo qualificabili
come pubblici in base al diritto interno, rientrino nella nozione di
organismo di diritto pubblico di derivazione comunitaria.
E’
stato, infatti, affermato che “il diritto di accesso può essere
esercitato anche nei confronti di soggetti che, pur non essendo
qualificabili come enti pubblici, costituiscano soggetti pubblici
amministrativi, ossia organismi di diritto pubblico alla stregua della
normativa comunitaria” [46] . La giurisprudenza ha, inoltre, sancito il
principio secondo il quale, “in tutti i casi in cui il soggetto
procedente esplica attività funzionalizzata mediante lo svolgimento di
gare ad evidenza pubblica comunitaria” trova applicazione la disciplina
relativa all’accesso ai documenti amministrativi, in quanto il
carattere pubblicistico dell’attività svolta rende irrilevante la
natura privatistica dell’ente [47] .
In conclusione si può
rilevare che, sebbene, in linea di principio le fondazioni costituite o
partecipate dagli Enti locali per la gestione dei servizi culturali e
del tempo libero siano soggette alla disciplina privatistica,
importanti differenziazioni rispetto a tale regime potrebbero derivare
dalla sussumibilità o meno di detti enti nell’ambito degli organismi di
diritto pubblico così come definiti dalla normativa comunitaria.
7. Il contratto di servizio
I rapporti tra Ente locale e fondazione sono disciplinati dal “contratto di servizio”.
Il
quinto ed ultimo comma dell’art. 113 bis TUEL prevede, infatti, che “i
rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui
al presente articolo sono regolati da contratti di servizio”.
Quest’ultimo
rappresenta, pertanto, lo strumento cardine indicato dal Legislatore al
fine di garantire una corretta disciplina dei rapporti tra l’Ente
locale ed il soggetto chiamato ad erogare i servizi pubblici locali
privi di rilevanza industriale, comprensivi, evidentemente, dei servizi
culturali e del tempo libero. Si tratta di una previsione
generalizzata, che riguarda, quindi, tutti i servizi privi di detta
rilevanza e tutti i soggetti potenziali erogatori indicati dalla
disposizione in commento (società, associazioni, fondazioni, terzi,
ecc.).
Lo schema di regolamento di esecuzione ed attuazione
dell’art. 35 della L. 448/2001 indica il contenuto essenziale del
contratto di servizio, statuendo che esso “definisce le modalità di
erogazione del servizio, i livelli qualitativi e quantitativi delle
prestazioni e le relative modalità di verifica”. L’Ente locale è,
inoltre, chiamato a definire, in via generale ovvero in relazione allo
specifico servizio, i principi che devono informare i rapporti del
soggetto erogatore con gli utenti, prevedendo anche forme di
partecipazione dell’utenza alle attività di individuazione e di
verifica del rispetto degli standards qualitativi e quantitativi per la
prestazione del servizio [48] .
Occorre, inoltre, rilevare
che il contratto di servizio non rappresenta un’esclusiva dei servizi
pubblici locali privi di rilevanza industriale, essendo anche previsto
per i servizi che invece presentano tale rilevanza, laddove il
contratto in questione regola i rapporti tra gli Enti locali e le
società di gestione, è deputato a “prevedere i livelli dei servizi da
garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli
previsti” e deve, infine, essere allegato ai capitolati di gara [49] .
Si
tratta, pertanto, di uno strumento ormai comune a tutti i servizi
pubblici locali, che la riforma ha mutuato da alcune discipline di
settore. Il contratto di servizio è dunque chiamato a regolare “tutti
quei diritti e obblighi reciproci che non si prestano a costituire
oggetto di un atto unilaterale dell’amministrazione” [50] . Esso
costituisce un fondamentale strumento di programmazione del servizio e
di verifica della gestione condotta dal soggetto erogatore.
8. Conclusioni
A
conclusione di queste brevi considerazioni sulla nuova forma di
gestione dei servizi culturali e del tempo libero introdotta dalla
Legge Finanziaria 2002, si può rilevare che, pur essendo la fondazione
una persona giuridica di diritto privato, agli Enti locali non mancano
certamente gli strumenti per potersi assicurare una incisiva influenza
sulle scelte decisionali della medesima.
Ciò, come si è avuto
modo di osservare, è possibile ottenere mediante la nomina del
Consiglio di Amministrazione della persona giuridica (o della
maggioranza di esso), con un’attenta elaborazione dell’atto costitutivo
e dello statuto, con uno stringente contratto di servizio.
Tuttavia,
i governi locali dovranno resistere alla tentazione di esercitare
poteri eccessivamente incisivi sulla fondazione, pena la trasformazione
di questa autonoma forma di gestione dei servizi pubblici locali in un
inutile doppione dell’istituzione.
Il successo della
fondazione come strumento di erogazione dei servizi pubblici sarà
determinato, dunque, proprio dalla capacità degli Enti locali di
garantire un giusto equilibrio tra l’esigenza di assicurare un adeguato
livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto e l’altrettanto
fondamentale necessità di non svilire l’apporto del privato.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] M. Dugato, I servizi pubblici degli enti locali, in Giornale di diritto amministrativo, n. 2/2002, 218 ss.
[2] D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
[3] Art. 1, comma 2, dello schema di “Regolamento di esecuzione e attuazione dell’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448”
[4]
L’art. 13, comma 1, del citato schema di regolamento, in apertura del
Titolo II dedicato ai “servizi pubblici locali privi di rilevanza
industriale” statuisce, infatti, che “le disposizioni del presente
titolo si applicano ai servizi pubblici locali diversi da quelli
individuati all’art. 1, comma 2, del presente regolamento”
[5] G. Piperata, I modelli di organizzazione dei servizi culturali: novità, false innovazioni e conferme, in Aedon, n. 1/2002
[6]
B. Marchetti, Il tempo libero, in Trattato di diritto amministrativo.
Diritto amministrativo speciale, t. 1 a cura di S. Cassese, Milano,
2000, 676
[7] G. Piperata, I modelli di organizzazione dei servizi culturali: novità, false innovazioni e conferme, cit.
[8]
Tale disposizione prevede: “Quando sussistano ragioni tecniche,
economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3
possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza
pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore”
[9]
Cons. Stato, sez. I, 1 febbraio 1985, n. 10; Cons. Stato, sez. V, 14
dicembre 1988, n. 818; Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 1995, n. 240
[10] TAR Toscana, sez. II, 14 dicembre 1994, n. 415 e 418
[11] Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 1990, n. 374
[12] A. Zucchetti, Esame dell’art. 113, in Testo unico degli Enti locali, Vol. I, t. II, 2000, 1169
[13] F. Galgano, Fondazione, in Enciclopedia Giuridica Treccani
[14] Cons. Stato, 19 dicembre 1961, n. 2213
[15]
Cons. Stato, sez. I, 6 marzo 1956, n. 353 riconosce agli Enti locali
“oltre ad una specifica capacità di diritto pubblico, una generica
capacità di diritto privato”, ma nonostante ciò esprime alcune riserve
sull’ipotesi di gestire servizi pubblici municipalizzati attraverso
società miste: si paventa, infatti, il rischio di pregiudicare le
prescrizioni relative alle forme di gestione del servizio e ai relativi
controlli; Cass., 6 novembre 1976, n. 4038; Cons. Stato, sez. VI, 25
maggio 1979, n. 384; Corte Conti, sez. Controllo Enti, 6 luglio 1982,
n. 1677; TAR Marche, 14 febbraio 1988, n. 1; Cons. Stato, sez. V, 14
dicembre 1988, n. 818; Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 1990, n. 374;
Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 1994, n. 1389; D. Resta, Il ricorso
alla S.p.A. per la gestione dei pubblici servizi da parte degli enti
locali, in Servizi pubblici locali e nuove forme di amministrazione,
Atti del XLI convegno di studi di scienza dell’amministrazione –
Varenna – Villa Monastero 21/23 settembre 1995, Milano, 1997, 488
[16] Corte Conti, sez. II, 10 settembre 1988, n. 175; TAR Veneto, sez. II, 10 agosto 1988, n. 836
[17]
Di particolare interesse appare, in tal senso, Corte Conti, Lazio, sez.
giurisdiz., 22 ottobre 1999, n. 1286, secondo cui non diversamente
dalle Camere di commercio, l’Unioncamere – che ha assunto le stesse
funzioni delle camere a livello non strettamente locale – può porre in
essere progetti ed iniziative destinate a vantaggio dei soggetti
associati e delle categorie rappresentate, costituendo associazioni,
fondazioni, agenzie ed aziende, nonché partecipando ad organismi
pubblici e privati per il perseguimento dei propri fini istituzionali
[18] E. Bellezza – F. Florian, Le fondazioni del terzo millennio, Firenze, 1998, 63-64
[19] G. Franchi Scarselli, Sul disegno di gestire i servizi culturali tramite associazioni e fondazioni, in Aedon, n. 3/2000
[20] G. Franchi Scarselli, Sul disegno di gestire i servizi culturali tramite associazioni e fondazioni, cit.
[21]
S. Foà, Il regolamento sulle fondazioni culturali a partecipazione
statale, in Giornale di diritto amministrativo, n. 8/2002, 832, nota n.
7
[22] Si tratta del D.M. 27 novembre 2001, n. 491,
“Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la
partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le
attività culturali, a norma dell’articolo 10 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni” (G.U. 23 aprile 2002,
n. 95)
[23] Art. 14, comma 1, lettera g), dello schema di
“Regolamento di esecuzione e attuazione dell’art. 35 della legge 28
dicembre 2001, n. 448”, cit.
[24] M. Alesio, I servizi
pubblici locali: peso della tradizione e nuovo assetto delineato dalla
Finanziaria 2002, in Giust.it, n. 2/2002
[25] Corte Conti,
Toscana, sez. giurisdiz., 13 dicembre 1996, n. 640; conformi: Corte
Conti, sez. II, 14 aprile 1999, n. 120/A; Corte Conti, Liguria, sez.
giurisdiz., 1 dicembre 1997, n. 1049
[26] Cons. Stato, sez.
II, 4 maggio 1994, n. 759, ha in proposito affermato che non può essere
riconosciuta la personalità giuridica di una fondazione che si proponga
fini culturali e l’erogazione di borse di studio, se il suo patrimonio,
costituito nella specie da un piccolo appartamento infruttifero e da un
patrimonio iniziale di £. 10.000.000, sia del tutto insufficiente per
il perseguimento delle sue finalità istituzionali
[27] Art. 1 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
[28]
Tale disposizione statuisce in particolare: “E’ delegato alle regioni
l’esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e
periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui
all’art. 12 c.c. che operano esclusivamente nelle materie di cui al
presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono
nell’ambito di una sola regione”. Il D.P.R. 616/1977 si riferisce,
specificamente, alle seguenti materie: ordinamento di enti
amministrativi dipendenti dalla regione; circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale; beneficenza pubblica; assistenza
sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale;
assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; fiere e
mercati; turismo ed industria alberghiera; acque minerali e termali;
cave e torbiere; artigianato; agricoltura e foreste; urbanistica,
tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e
porti lacuali; caccia; pesca nelle acque interne
[29] In
Puglia, il suddetto registro è stato istituito con il Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 19 febbraio 2001, n. 103
[30] Cass., 4 luglio 1959, n. 2130
[31] Cons. Stato, sez. II, 16 febbraio 1994, n. 199
[32] Cfr. art. 6 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e art. 11 Disp. att. cod. civ.
[33] Accoglie questa tesi F. Galgano, Fondazione, cit.
[34] M. V. De Giorgi, Associazione - II) Associazioni riconosciute, in Enciclopedia Giuridica Treccani
[35] F. Galgano, Fondazione, cit.
[36] F. Galgano, Fondazione, cit.
[37] TAR Lombardia, Milano, 17 novembre 1995, n. 1365
[38] Art. 1 Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 (GU n. L 209 del 24/7/1992)
[39] Corte giustizia CE, 15 gennaio 1998, n. 44
[40]
Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 1998, n. 1478, ha affermato che
l’Interporto toscano S.p.A., in quanto caratterizzato dalla totale
partecipazione pubblica e istituito per la gestione in esclusiva di un
servizio pubblico d’interesse generale, deve considerarsi, nonostante
la veste societaria, “organismo di diritto pubblico” ai sensi del
D.Lgs. 406/1991 e della L. 109/1994; si vedano inoltre: Cons. Stato,
sez. V, 20 dicembre 1996, n. 1577, in ordine ad una società consortile
costituita da alcuni comuni in forma privatistica; TAR Lombardia,
Milano, 17 novembre 1995, n. 1365 cit., secondo cui a nulla rileva
“l’eventuale genesi privata del soggetto”
[41] In senso
contrario si è invece espressa Cass. civ., sez. un., 2 marzo 1999, n.
107, che ha escluso che una società consortile a responsabilità
limitata possa essere ricondotta alla nozione comunitaria di organismo
di diritto pubblico, proprio in quanto soggetto di diritto privato;
conformi: TAR Umbria, 15 marzo 1999, n. 206, in ordine all’Enel S.p.A.;
TAR Puglia, sez. II, Bari, 23 aprile 1998, n. 367, che ha escluso che
nella nozione di organismo di diritto pubblico possano essere
ricondotte le società per azioni partecipate, anche con pacchetto di
maggioranza, da enti pubblici, per il loro intrinseco carattere
imprenditoriale e connesso scopo di lucro; la sussumibilità nella
categoria in questione delle società a prevalente capitale pubblico
locale è stata anche esclusa da Cass. civ., sez. un., 6 maggio 1995, n.
4989
[42] Corte giustizia CE, 15 gennaio 1998, n. 44, cit.
[43] Art. 1 Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992, cit.
[44] Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2000, n. 2078; TAR Marche, 10 luglio 1999, n. 836
[45]
TAR Lombardia, sez. III, Milano, 23 dicembre 1999, n. 5049. In senso
conforme: Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 2000, n. 2735, in ordine ad
un’azienda speciale costituita da un comune; Cass. civ., sez. un., 5
febbraio 1999, n. 24, relativamente ad una società cooperativa a
responsabilità limitata, costituita tra comuni, senza scopo di lucro,
in vista del soddisfacimento degli interessi dei comuni stessi
[46] TAR Lombardia, Milano, sez. III, 3 marzo 1998, n. 440
[47] TAR Lombardia, Milano sez. III, 25 maggio 1998, 1119
[48]
Art. 14, commi 2 e 3, dello schema di “Regolamento di esecuzione e
attuazione dell’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448”, cit.
[49] Art. 113, comma 11, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
[50] G. Sciullo, I servizi culturali degli enti locali nella finanziaria per il 2002, in Aedon, n. 1/2002