L’art. 35 della L. 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), rubricato “norme
in materia di servizi pubblici locali”, introduce novità radicali in
ordine alle forme di gestione di detti servizi, così schematicamente
sintetizzabili:
· l’abolizione dei modelli di gestione previsti dal testo originario dell’art. 113 del TUEL;
· una netta distinzione tra “servizi a rilevanza industriale” e servizi privi di tale rilevanza;
·
la previsione del sistema della gara pubblica per l’individuazione del
soggetto affidatario dei “servizi a rilevanza industriale”.
L’art.
35 citato innova, quindi, in profondità la disciplina della materia,
riscrivendo completamente l’art. 113 del TUEL, dedicato alle forme di
gestione previste per i servizi a rilevanza industriale, ed
introducendo nel medesimo testo normativo l’art. 113 bis, avente invece
ad oggetto i moduli gestori propri dei servizi privi di rilevanza
industriale.
L’individuazione dei servizi a rilevanza
industriale e di quelli privi di tale rilevanza viene demandata dal
comma 16 dello stesso art. 35 della Legge Finanziaria 2002 ad un
regolamento governativo, che dovrà dettare le disposizioni necessarie
all’attuazione della riforma.
A) Servizi pubblici locali di rilevanza industriale
La
Legge Finanziaria 2002 ha abbandonato il riferimento
all’imprenditorialità di un servizio, quale fattore di distinzione fra
diversi servizi pubblici locali, ed ha invece introdotto il differente
criterio della rilevanza industriale: si tratta di una modifica quanto
mai opportuna, atteso che ormai tutti i servizi pubblici vengono svolti
in forma di impresa.
Il primo comma dell’art. 113 TUEL
prevede che le disposizioni contemplate nel medesimo articolo si
applicano ai “servizi pubblici locali di rilevanza industriale”. La
stessa norma, tuttavia, fa salve le disposizioni previste per i singoli
settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie:
trattasi di una concretizzazione del principio secondo cui le norme
speciali prevalgono su disposizioni di portata generale.
I
servizi pubblici locali a rilevanza industriale devono essere affidati
mediante procedure concorsuali. In particolare, il comma 5 del nuovo
art. 113 TUEL sancisce il fondamentale principio secondo cui
“l’erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza,
avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della
titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso
l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica”.
Nella
predisposizione del bando di gara devono essere rispettati gli standard
qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul
territorio e di sicurezza e la gara viene aggiudicata sulla base del
migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e
di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo
e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e
gestionale.
I criteri in questione devono, inoltre, essere
indicati nel contratto di servizio che assurge così al ruolo di
fondamentale strumento di regolazione dei rapporti fra Enti Locali e
società di gestione.
E’ poi previsto un periodo di
transizione: il regolamento governativo di cui al comma 16 dell’art. 35
deve, infatti, indicare i termini di scadenza o di anticipata
cessazione della concessione rilasciata con procedure diverse
dall’evidenza pubblica, comunque non inferiori a tre anni e non
superiori a cinque.
Il periodo di transizione consentirà
quindi alle società già operanti di prepararsi all’impatto con il
mercato, molti temono, infatti, il rischio di una colonizzazione dei
nostri servizi pubblici locali da parte di società straniere. Tale
scelta legislativa è stata però criticata da chi ritiene che in tal
modo si determini lo slittamento dei tempi previsti per la completa
liberalizzazione del settore.
La riforma precisa che la
proprietà delle reti, degli impianti e di tutte le altre dotazioni,
destinate all’esercizio dei servizi pubblici locali a rilevanza
industriale, appartiene agli Enti Locali.
Il diritto di
proprietà delle infrastrutture può essere trasferito solo a società di
capitali, delle quali gli Enti Locali stessi detengono la maggioranza
che è incedibile.
Ciò che viene trasferito ai gestori dei
servizi, individuati mediante gara pubblica, è quindi la mera
detenzione degli impianti che passa dalla vecchia alla nuova società
erogatrice del servizio al termine del periodo di gestione.
Qualora
le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione
dei servizi siano di proprietà di soggetti diversi dagli Enti Locali,
questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti,
a condizione che siano rispettati gli standard previsti dalla legge e
siano praticate tariffe non superiori alla media regionale.
B) Servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale
Il
ricorso a procedure concorsuali costituisce, dunque, la regola generale
in riferimento ai servizi a rilevanza industriale. Esso viene, invece,
configurato come eccezionale e residuale per i servizi privi di detta
rilevanza. L’art. 113 bis del TUEL, che riproduce tendenzialmente la
medesima elencazione contemplata dal vecchio testo dell’art. 113,
prevede, infatti, l’affidamento diretto di tali servizi a:
1) istituzioni;
2) aziende speciali, anche consortili;
3) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.
E’,
inoltre, consentita la gestione in economia quando, per le modeste
dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno
procedere ad affidamento ai soggetti suindicati.
I servizi
culturali e del tempo libero possono essere affidati direttamente dagli
enti locali ad associazioni e fondazioni da loro costituite o
partecipate: si tratta di persone giuridiche disciplinate dal Titolo II
del Libro I del Codice Civile (artt. 11-35 c.c.).
Solo quando
sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, quindi, i
servizi privi di rilevanza industriale possono essere affidati a terzi,
in base a procedure ad evidenza pubblica.
In ogni caso, e
quindi, qualunque sia la forma di gestione prescelta, l’ente locale
dovrà fornirne, attraverso una deliberazione particolarmente
articolata, un’adeguata motivazione, esercitando un’opzione in linea
con le prerogative e le caratteristiche proprie del modulo ritenuto più
adatto alle esigenze del servizio da soddisfare.
La
deliberazione dovrebbe quindi essere preceduta da un vero e proprio
confronto comparativo tra le diverse forme di gestione, propedeutico
all’individuazione della soluzione ottimale.
Istituzione
L’istituzione
viene definita dal secondo comma dell’art. 114 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n.267 come organismo strumentale dell’ente locale per
l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. Essa
non ha quindi personalità giuridica e rappresenta una sorta di via di
mezzo tra la gestione in economia e quella con azienda speciale, alla
quale può essere assimilata almeno sotto due profili. Il primo è
costituito dai criteri gestionali: economicità, efficacia, efficienza,
con l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso
l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Il
secondo profilo è quello degli organi, individuati anche per
l’istituzione (come per l’azienda speciale) nel Presidente, nel
Consiglio di amministrazione e nel Direttore.
Sono compiti
dell’ente locale quelli di conferire il capitale di dotazione,
determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti
fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della
gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali,
determinare le tariffe del servizio. Il controllo sulla gestione è
espletato direttamente dai revisori dei conti dell’ente territoriale.
Azienda speciale
L’azienda
speciale viene definita dal primo comma dell’art. 114 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267 come ente strumentale dell’ente
locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e
di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale o provinciale.
Il
quarto comma del medesimo articolo assimila l’azienda speciale
all’istituzione nell’affermare che entrambe sono tenute ad informare la
propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e
sancisce inoltre l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire
attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i
trasferimenti.
Il processo normativo degli ultimi anni ha
fortemente contribuito a staccare gradualmente l’azienda speciale
dall’ente territoriale, e quindi a garantirle una sempre maggiore
autonomia.
Tale processo è culminato con il riconoscimento
della personalità giuridica avvenuto con la legge 142 del 1990. Fino ad
allora, infatti, l’azienda speciale aveva goduto di sempre più ampie
autonomie tecniche, che ne consentivano ormai l’assimilazione agli enti
pubblici economici, ma non di una vera e propria personalità giuridica,
in grado di farne un soggetto di diritto distinto dall’ente di
appartenenza. E’ stata inoltre attribuita all’azienda speciale
un’autonomia imprenditoriale, sebbene la legge la definisca ancora ente
strumentale.
Il ruolo dell’ente locale è, quindi, solo quello
di dettare gli obiettivi generali da perseguire nell’erogazione del
servizio e controllare che effettivamente l’azienda speciale si adoperi
per garantirne il conseguimento.
Si appalesa dunque
chiaramente la differenza rispetto alla precedente azienda
municipalizzata, non dotata né di autonomia imprenditoriale, né tanto
meno di personalità giuridica.
Società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali
I
motivi fondamentali che si ritiene possano spingere un ente
esponenziale ad optare per il modulo organizzativo della società di
capitali possono essere riassunti nella necessità di soddisfare una
duplice esigenza: da un lato, l’opportunità di promuovere la
collaborazione con altri soggetti apportatori di capitali, di
tecnologie, di competenze imprenditoriali e tecniche specifiche per
conseguire una maggiore economicità ed efficienza del servizio
prestato; dall’altro lato, la volontà dell’ente locale di essere
presente nella compagine societaria (sia tramite il capitale conferito,
sia attraverso gli amministratori nominati) per poter influire
sull’attività sociale dall’interno, nei modi consentiti dalla normativa
civilistica, per il conseguimento di obiettivi d’interesse pubblico che
l’ente territoriale intende perseguire.
L’inclusione di
questa formula nell’elenco dei modelli di gestione dei servizi pubblici
locali avviene con l’art. 22 della legge 142 del 1990. Quest’ultima
previsione non va però sopravvalutata, infatti, già in precedenza,
numerosi enti locali affidavano servizi pubblici di carattere
imprenditoriale a S.p.A. appositamente costituite, sebbene la
legittimazione di una tale scelta fosse all’epoca individuata, non in
una specifica norma di legge, bensì nella generale capacità di diritto
privato riconosciuta agli enti territoriali.
Almeno in un
primo momento, si è ritenuto che l’attività della società dovesse
essere limitata al territorio dell’Ente che ne detiene una quota del
pacchetto azionario.
Successivamente è stato superato il
limite territoriale e si è affermato il principio secondo cui il
territorio può considerarsi un limite alle potestà pubblicistiche
attribuite all’ente, ma non un limite all’azione dell’ente con
riferimento alla capacità di diritto privato.
La scelta del
modulo gestorio in esame comporta l’affidamento diretto e privilegiato
del servizio alla società appositamente costituita il cui oggetto
consiste proprio nello svolgimento dell’attività in cui il servizio
stesso si concreta.
L’art. 113 bis del decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267, facendo generico riferimento a società di capitali
costituite o partecipate dagli enti locali, consente di dare vita o di
aderire anche a società con capitale pubblico minoritario.
Si tratta di una forma di gestione non prevista dal testo dell’art. 22, comma 3, della L. 142/1990 e introdotta nel 1992.
L’art.
12 della L. 23 dicembre 1992, n. 498, ponendo fine ad accese
discussioni dottrinarie, ha espressamente previsto, infatti, la
possibilità di affidare servizi pubblici anche a S.p.A. con capitale a
partecipazione pubblica minoritaria.
Gestione in economia
Le
caratteristiche del servizio, in questo caso (soprattutto per la non
particolare rilevanza delle dimensioni), escludono l’opportunità o la
convenienza della creazione di un apposito organismo di gestione,
distinto dagli apparati burocratici comunali. I servizi vengono in
pratica espletati da un’articolazione interna dell’ente locale, facente
parte del suo stesso apparato organizzativo.
Anche l’art. 22
della L. 142/1990 (così come oggi l’art. 113 bis del decreto leg.vo
267/2000) prevedeva il ricorso a tale modello di gestione solo quando,
per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, si
rivelasse inopportuna l’utilizzazione di altri moduli gestori.
Quella
in commento costituisce quindi una forma residuale di gestione dei
servizi pubblici, alla quale gli Enti locali potranno fare ricorso nel
rispetto dei principi generali di economicità, efficienza ed efficacia,
che devono ispirare l’attività amministrativa nel suo complesso.